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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 53 del 29 maggio 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 753 del 14 maggio 2015

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2078 del 7/7/2009 e n. 1182 del 23/3/2010. Prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Impiego dei ricettari standardizzati del Servizio Sanitario Nazionale ex articolo 50 Legge 24/11/2003, n. 326. Ulteriori disposizioni ed applicazioni.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si riconosce l'uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale ai medici dell'INAIL, esclusivamente per la prescrizione della visita fisiatrica.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R. n. 4548 del 28/12/2007 e n. 2078 del 7/7/2009, ha individuato le categorie di medici abilitati dalla Regione all'utilizzo del ricettario standardizzato del Servizio Sanitario Nazionale, per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo la possibilità che l'utilizzo possa essere esteso ad altre categorie di medici negli ambiti ivi indicati.

Con D.G.R. n. 1182 del 23/3/2010 la Giunta Regionale del Veneto ha abilitato i medici addetti agli Uffici Sanitari Provinciali presso le Questure del Veneto e alla Sala Medica del II Reparto Mobile di Padova della Polizia di Stato all'utilizzo del ricettario standardizzato per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, unicamente per far fronte alle esigenze del personale di Polizia non residente nell'ambito dell'ULSS di riferimento, temporaneamente applicato presso gli Uffici per motivi di servizio;

Con il medesimo provvedimento, sono stati abilitati i medici di Polizia addetti alla Sala Medica della Scuola di Peschiera del Garda (VR) all'utilizzo del ricettario regionale standardizzato, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, a favore degli allievi, limitatamente alla prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale aventi carattere di urgenza, da non consentire il tempestivo ricorso al medico di medicina generale.

Con D.G.R. n. 9 del 9/1/2013 è stato recepito l'Accordo Quadro, di cui all'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra l'INAIL - Direzione Regionale Veneto e la Regione Veneto.

In attuazione del suddetto provvedimento, in data 14 maggio 2013 l'INAIL e la Regione Veneto hanno stipulato un Protocollo d'Intesa e successivamente, il 27 dicembre 2013, la convenzione attuativa che regola l'erogazione delle cure riabilitative extra LEA agli infortunati sul lavoro con oneri economici a carico dell'INAIL.

Nell'ambito di applicazione dell'accordo e della relativa convenzione, è emersa la necessità di agevolare il percorso dei pazienti INAIL, riconoscendo l'abilitazione all'utilizzo del ricettario regionale standardizzato ai medici che prestano servizio presso l'INAIL, per la prescrizione della sola visita fisiatrica, al fine di attivare il processo di erogazione di cure riabilitative LEA ed extra LEA agli infortunati sul lavoro, come previsto dal citato accordo quadro del 14/5/2013 e dalla convenzione attuativa del 27/12/2013.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la D.G.R. n. 4548 del 28/12/2007;

VISTA la D.G.R. n. 2078 del 7/7/2009;

VISTA la D.G.R. n. 1182 del 23/3/2010;

VISTA la D.G.R. n. 9 del 9/1/2013;

VISTO l'art. 50 della Legge n. 326/2003;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14/5/2013;

VISTA la convenzione attuativa stipulata in data 27/12/2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. O) della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1.           di abilitare, secondo quanto in premessa riportato e per le motivazioni ivi esposte, i medici che prestano servizio presso l'INAILall'utilizzo del ricettario regionale standardizzato, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, esclusivamente per la prescrizione della sola visita fisiatrica;

2.           di dare atto che la disciplina relativa ai soggetti abilitati all'utilizzo del ricettario standardizzato nella Regione del Veneto per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale rimane quella stabilita dalle deliberazioni n. 4548/2007, n. 2078/2009, n. 1182/2010, così come integrata dal presente provvedimento;

3.           di disporre, conseguentemente, che la consegna, ai sensi dell'art. 50, comma 4 della Legge 24/11/2003, dei ricettari standardizzati ai medici di cui al punto 1, avvenga in conformità a quanto stabilito dalla normativa richiamata;

4.           di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

5.           di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.           di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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