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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 53 del 29 maggio 2015


Materia: Sport e tempo libero

Deliberazione della Giunta Regionale n. 798 del 14 maggio 2015

Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. (L.R. 03/02/2006, n. 2, art. 28; L.R. 07/11/2003, n. 27 e L.R. 28/01/2000, n. 5, art. 91).

Note per la trasparenza

Il provvedimento prende favorevolmente atto di alcune richieste di modifica delle condizioni tecnico – amministrative per l’assegnazione e liquidazione di agevolazioni economiche in materia di impiantistica sportiva deliberate dalla Giunta regionale.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche norme, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di impiantistica sportiva. In tale contesto, sulla base di specifiche richieste di alcuni soggetti finanziati, si ravvisa l’opportunità di accordare alcune variazioni alle condizioni a disciplina dei contributi sotto elencati, assegnati ai sensi dell’art. 28 della L.R. 2/2006, della L.R. 27/2003 e dell’art. 91 della L.R. 5/2000.

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO (BL).

Con DGR n. 3959 del 16/12/2008 è stato assegnato al Comune di Farra d’Alpago (BL) un contributo in conto capitale di Euro 600.000,00 per lavori di realizzazione di un centro velico di eccellenza sul Lago di S. Croce, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 1.200.000,00, per lavori, oneri sicurezza ed IVA.
Con DGR n. 1629 del 15/06/2010 l’importo del contributo è stato rideterminato in Euro 500.000,00 ed in data 14/12/2010 è stato sottoscritto il relativo accordo di programma, repertoriato al n. 27305, per la regolamentazione dei rapporti tra Regione e Comune.

Va inoltre evidenziato che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 466 del 10/04/2013 ha previsto la possibilità di concedere proroghe motivate al termine quinquennale fissato dall’art. 54, comma 7, della L.R. 27/2003, sino al 30 giugno dell’settimo anno decorrente dalla data del provvedimento che ha impegnato la spesa.

Con decreto n. 134 del 19/02/2014, su espressa richiesta del beneficiario, è stata concessa una proroga al 30/06/2015 del termine di rendicontazione finale delle spese sostenute.

Ora, con nota in data 27/04/2015, prot. n. 1914/15, il Comune ha segnalato ulteriori difficoltà nel rispetto del predetto termine di rendicontazione finale delle spese. L’attuazione dell’intervento destinatario del beneficio regionale ha infatti richiesto la conclusione di accordi di co-pianificazione tra vari soggetti di natura pubblica e privata, quali ENEL Produzione SpA, Ferrovie dello Stato, Società Camping Sarathei snc, a vario titolo coinvolti nell’iniziativa. Per la realizzazione dell’intervento si sono inoltre resi necessari lavori preliminari e complementari, quali opere di urbanizzazione dell’area e, in particolare, la sistemazione e ricalibratura delle sponde del lago. Si tratta quindi di un intervento articolato che ha richiesto tempi dilatati per addivenire alla sua complessiva definizione, intervento che, per i motivi esposti, è contraddistinto da una specificità non riscontrabile in altri contesti.

Allo stato attuale peraltro il lavori di sistemazione e ricalibratura delle sponde sono già stati appaltati ed iniziati come da verbale di consegna in data 23/04/2015 e sono quindi in fase di esecuzione. Di prossima cantierizzazione è invece l’intervento di vera e propria realizzazione del centro velico.
Per quanto sopra evidenziato il Comune di Farra d’Alpago ha chiesto che il termine di rendicontazione finale delle spese dell’intervento destinatario del contributo regionale, attualmente fissato al 30/06/2015, venga posticipato al 15/09/2015. L’adesione alla richiesta consentirebbe al Comune di completare l’intervento, la cui regolare conclusione risulterebbe invece incerta stante il termine in vigore che si configura pertanto restrittivo e inadeguato alle specifiche esigenze e peculiarità delle lavorazioni previste e del contesto generale in cui sono venute ad inquadrarsi.

La richiesta risulta pertanto condivisibile, in considerazione della complessità dell’intervento, del numero dei soggetti coinvolti e dell’articolazione delle procedure tecnico – amministrative che si è reso necessario espletare per poter giungere infine all’assegnazione dei lavori. Va inoltre tenuto conto della valenza sociale dell’intervento, in quanto la realizzazione del centro velico doterebbe l’area bellunese di un centro di eccellenza per la vela, predisposto in particolare per l’utilizzo da parte di persone con disabilità e pertanto, in caso di mancata proroga rischierebbe di non poter essere più completato a causa delle limitate risorse proprie del bilancio comunale, lasciando pertanto sul territorio un’opera incompiuta, vanificando il cospicuo impegno economico regionale.

La richiesta non risulta infine in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 54, comma 7 della L.R. 27/2003 e con quelle della L.R. 39/2001, art, 51, comma 2, lettera b) in merito alla conservazione a bilancio dei residui passivi, venendo in ogni caso garantite le finalità di completamento di impianti sportivi comunali previste dalla L.R. 2/2006, art. 28 e perseguite con il contributo finanziario della Giunta regionale.
Si propone di accogliere, in via del tutto eccezionale in considerazione delle motivazioni sopra esposte, la richiesta del Comune, prorogando pertanto al 15/09/2015 il termine di rendicontazione finale delle spese sostenute per l’intervento in oggetto.

COMUNE DI BUSSOLENGO (VR).

Con DGR n. 1899 del 14/10/2014 è stato concesso al Comune di Bussolengo ai sensi della L.R. 07/11/2003, art. 53, comma 7, un contributo in conto capitale di € 50.000,00 a fronte della spesa di € 80.000,00 per la manutenzione della palestra comunale di via Citella consistente in opere di ripristino della copertura e riparazione dei danni causati da infiltrazioni di acqua. Col medesimo provvedimento è stato altresì stabilito in 120 giorni dalla data di pubblicazione del BUR del provvedimento, il termine temporale perentorio per la presentazione alla Regione della documentazione necessaria ai fini della conferma del contributo.
Con nota in data 17/12/2014, prot. n. 539572, la competente Sezione LL.PP. ha comunicato al Comune l’avvenuta concessione dell’agevolazione richiesta, indicando contestualmente la documentazione da presentare ai fine della conferma della stessa, nonché i riferimenti temporali utili per il suo invio entro i termini di cui sopra.

Con nota del 23/03/2015, prot. n. 0010913, il Comune ha chiesto, oltre i termini consentiti ormai inutilmente decorsi il 04/03/2015, una proroga del termine di presentazione della documentazione necessaria per la conferma dell’agevolazione.

Ora, con ulteriore nota in data 30/04/2015, prot. n. 15911, il Comune ha reiterato la richiesta di proroga, proponendo in 12 mesi e quindi sino al 04/03/2016, la nuova scadenza per l’inoltro di quanto necessario per la conferma del contributo.

L’amministrazione comunale, con la suddetta nota, ha precisato di aver già provveduto ad effettuare lavori in condizioni di urgenza sulla copertura dell’edificio e di aver programmato un ulteriore intervento in tempi estremamente brevi per riparare gli ulteriori danni da infiltrazioni di acqua che si erano verificati sulle pareti interne della struttura a seguito delle infiltrazioni riprese col primo intervento.

Va rilevato a tale proposito che l’agevolazione è stata assegnata ai sensi dell’art. 53, comma 7 della L.R. 27/2003 e che verrebbero in ogni caso garantite le finalità di completamento di impianti sportivi comunali stabilite dalla legge di spesa e perseguite con il contributo finanziario della Giunta regionale.
L'istanza di proroga risulta quindi ammissibile ancorché decorsi i termini utili a tale fine, e si ritiene di poter comunque aderire alla richiesta in quanto il conseguente accoglimento non risulta contravvenire ad alcuna delle vigenti disposizioni di legge, non essendo ancora decorso il termine previsto dall’art 51, comma 2 della L.R. 39/2001 in merito alla conservazione a bilancio dei residui passivi.

COMUNE DI URBANA (PD). 

Con D.G.R. n. 1899 del 14/10/2014  è stato concesso al Comune di Urbana ai sensi della L.R. 07/11/2003, n. 27, art. 53, comma 7, un contributo in conto capitale di Euro 55.000,00 a fronte di una spesa di Euro 86.000,00 per lavori di completamento, sistemazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi della frazione di San Salvaro. Col medesimo provvedimento è stato altresì stabilito in 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento, il termine temporale perentorio per la presentazione alla Regione della documentazione necessaria ai fini della conferma del contributo.

Con nota in data 17/12/2014, prot. n. 539533, la competente Sezione LL.PP. ha comunicato al Comune l’avvenuta concessione dell’agevolazione richiesta, indicando contestualmente la documentazione da presentare ai fini della conferma della stessa, nonché i riferimenti temporali utili per il suo invio entro i termini di cui sopra.

Ora, con nota del 16/02/2015, prot. n. 814, ma inviata in data 09/03/2015, oltre i termini consentiti ormai inutilmente decorsi il 04/03/2015, il Comune ha chiesto una proroga di 6 mesi del termine di presentazione della documentazione necessaria per la conferma dell’agevolazione e quindi sino al 04/09/2015.

L’amministrazione a supporto dell’istanza ha precisato che è in fase di completamento la progettazione dell’intervento, che sono in corso di acquisizione i pareri da parte degli Enti preposti ad esprimersi in merito all’opera e che non risulta infine ancora approvato il bilancio preventivo per l’esercizio 2015.

Va rilevato a tale proposito che l’agevolazione è stata assegnata ai sensi dell’art. 53, comma 7 della L.R. 27/2003 e che verrebbero in ogni caso garantite le finalità di completamento di impianti sportivi comunali stabilite dalla legge di spesa e perseguite con il contributo finanziario della Giunta regionale.

L'istanza di proroga risulta quindi ammissibile ancorché decorsi i termini utili a tale fine, e si ritiene di poter comunque aderire alla richiesta in quanto il conseguente accoglimento non risulta contravvenire ad alcuna delle vigenti disposizioni di legge, non essendo ancora decorso il termine previsto dall’art. 51, comma 2 della L.R. 39/2001 in merito alla conservazione a bilancio dei residui passivi.

COMUNE DI CAMPODORO (PD).

Il Comune di Campodoro (PD) è risultato destinatario di un contributo concesso ai sensi della L.R. 28.01.2000, n. 5, art. 91, con DGR n. 2487 del 19/10/2010 per l’importo di Euro 54.481,05 per lavori di ampliamento dell’edificio spogliatoi e rifacimento dei sottoservizi, presso l’impianto sportivo comunale R. Tizian, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 137.500,00.

Il disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Comune è stato stipulato il 24/12/2010 al n. 26388 di Rep., mentre il termine per la rendicontazione finale delle spese sostenute è stabilito al 19/10/2015.
Ora, con note in data 14/04/2015 prot. n. 2207, e in data 21/04/2015 prot. n. 2328, il Comune ha chiesto di poter modificare il progetto eseguendo, diversamente da quanto finanziato, il solo adeguamento del fabbricato ad uso spogliatoi del medesimo impianto sportivo, per una spesa complessiva prevista di Euro 50.000,00 + IVA 10% per un totale complessivo di Euro 55.000,00, inferiore alla spesa ammissibile riconosciuta per l’originario contributo ed articolata come segue :

opere murarie, isolamento ed impermeabilizzazioni, intonaci e tinteggiature, pavimenti e rivestimenti, impianto idrico-sanitario, impianto di riscaldamento e impianto elettrico.

Il Comune ha chiesto inoltre una proroga del termine di rendicontazione finale al 30/09/2017.

Per quanto attiene la variazione progettuale, la richiesta risulta condivisibile, tenuto conto che la corrispondente graduatoria non verrebbe alterata, mentre verrebbero in ogni caso garantite le finalità di completamento di impianti sportivi comunali stabilite dalla legge di spesa e perseguite con il contributo finanziario della Giunta regionale.

Anche in considerazione della sfavorevole congiuntura economica e dei relativi vincoli di spesa imposti agli Enti Locali, si propone pertanto di accogliere la richiesta del Comune confermando l’importo del contributo regionale nella misura di Euro 54.481,05 secondo le disposizioni favorevoli per i comuni impartite dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1024 del 18/06/2013, pur essendo prevista una spesa di Euro 55.000,00 inferiore a quella ammessa in fase di assegnazione del contributo.

Il Comune dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli elaborati progettuali aggiornati e il relativo provvedimento di approvazione, oltre all’appendice al disciplinare in recepimento delle varianti progettuali proposte.

Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Sezione LL. PP. è sin d’ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto attiene la proroga del termine di rendicontazione, considerato che la Giunta regionale del Veneto, con DGR 69 del 04/02/2014 ha espressamente previsto la possibilità di concedere, in determinati casi e con precise modalità, delle proroghe ai termini di rendicontazione finale degli interventi finanziati, fino al limite massimo del 30 giugno del settimo anno decorrente dalla data del provvedimento che ha impegnato la spesa, si propone di accogliere parzialmente la richiesta del comune accordando una proroga fino al 30/06/2017;

Per quanto sopra evidenziato si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 07/11/2003, n. 27;

VISTA la L.R. 03/02/2006, n. 2, art. 28;

VISTA la L.R. 28/01/2000, n. 5, art. 91;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39, art. 51, comma 2, lettera b);

VISTE le DD.G.R. n. 3959 del 16/12/2008, n. 1629 del 15/06/2010, n. 1899 del 14/10/2014, n. 2487 del 19/10/2010, n. 1024 del 18/06/2013 e n. 69 del 04/02/2014;

delibera

1. di posticipare, per le motivazioni nelle premesse indicate, al 15/09/2015 il termine perentorio di rendicontazione finale delle spese sostenute per le opere in corso di realizzazione dal parte del Comune di Farra D’Alpago, assistite dal contributo di Euro 500.000,00 concesso dalla Regione Veneto con DGR 3959/2008, stabilendo nel contempo l’automatica decadenza dal diritto all’agevolazione in caso di inutile decorso del medesimo termine;

2. di concedere al Comune di Bussolengo, per le motivazioni in premessa indicate, una proroga al 04/03/2016 del termine per la presentazione della documentazione necessaria ai fini della conferma del contributo;

3. di concedere al Comune di Urbana, per le motivazioni in premessa indicate, una proroga al 04/09/2015 del termine per la presentazione della documentazione necessaria ai fini della conferma del contributo;

4. di autorizzare il Comune di Campodoro (PD) a far valere il contributo di Euro 54.481,05 (originariamente assegnato con DGR n. 2487 del 19/10/2010 per l’ampliamento dell’edificio spogliatoi e rifacimento dei sottoservizi, presso l’impianto sportivo comunale R. Tizian, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 137.500,00) per eseguire, diversamente da quanto finanziato, dei lavori di adeguamento del fabbricato ad uso spogliatoi dell’impianto sportivo comunale R. Tizian, per una spesa complessiva prevista per lavori, oneri sicurezza ed IVA pari ad Euro 55.000,00, con le modalità di cui alle premesse, prorogando il termine per la rendicontazione finale delle spese al 30/06/2017;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare il direttore della Sezione Lavori Pubblici dell’esecuzione del presente atto, ivi compresa la sottoscrizione della conseguente appendice al disciplinare col Comune di Campodoro;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

8. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

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