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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 53 del 29 maggio 2015


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 778 del 14 maggio 2015

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, art. 8. Procedura d'informativa alla Commissione europea (notifica n. 2014/0462/I). Approvazione del regolamento attuativo della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 recante disposizioni esecutive del marchio collettivo "Qualità Garantita dalla Regione Veneto".

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione la Giunta regionale, dopo la conclusione con esito positivo della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, approva il testo definitivo del regolamento di utilizzo del marchio di collettivo "Qualità Garantita dalla Regione Veneto" per l'invio alla Commissione europea a conclusione della procedura di notifica.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 contiene una serie di norme che mirano a tutelare e a promuovere i prodotti ed i servizi che rispondono a criteri di qualità, di sostenibilità e di responsabilità sociale delle imprese fornitrici stabiliti in specifici disciplinari. In particolare, la Regione favorisce, ai sensi dell'articolo 1, azioni rivolte a:

•        comunicare ai consumatori le caratteristiche e l'elevato livello qualitativo dei beni e servizi offerti in Veneto, nonché i relativi criteri di valutazione della qualità;
•        sviluppare un elevato livello qualitativo dei prodotti, dei processi produttivi e dei servizi delle imprese e il rispetto di parametri di responsabilità sociale delle imprese;
•        garantire ai consumatori finali il rispetto dei limiti qualitativi dichiarati per i prodotti, per i processi produttivi ed i servizi certificati dal marchio;
•        promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita dei prodotti e dei servizi certificati dal marchio;
•        assicurare la tutela, anche legale, dei diritti di proprietà industriale delle imprese che aderiscono al marchio.

L'articolo 2, comma 1 prevede che la Giunta regionale individui un logo che contraddistingui il marchio, mentre i successivi artt. 10 e 15, prevedono l'adozione di modalità di concessione d'uso del marchio e di un regolamento di utilizzo, recante le relative disposizioni esecutive e di attuazione per la gestione del marchio istituzionale. Anche in questo caso è previsto che la Giunta regionale disciplini le modalità per ottenere la concessione di utilizzo del marchio e le modalità di utilizzo del marchio stesso.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'UE hanno adottato il 22 giugno 1998 la direttiva 98/34/CE che pre- vede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. La Direttiva stabilisce, all'articolo 8, che gli Stati membri "comunicano immediatamente alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica" e, all'articolo 9, che "rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica, di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1° di sei mesi dalla stessa data, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato."

L'ordinamento italiano ha stabilito che la comunicazione ai sensi della Direttiva, usualmente chiamata notifica, venga effettuata per il tramite dell'Unità centrale di notifica 98/34, incardinata nel Ministero dello Sviluppo Economico. Si è pertanto elaborato il progetto di regole tecniche previste dagli artt. 2, 10 e 15, della legge regionale n. 17/2013, costituite dal Regolamento attuativo recante disposizioni esecutive del marchio collettivo "Qualità Garantita dalla Regione Veneto", il segno distintivo del marchio, il manuale d'uso del marchio (immagine), il modulo di richiesta d'uso del marchio e il contratto di licenza d'uso del marchio.

In data 15 settembre 2014 il progetto di regola tecnica, è stato trasmesso all'Unità centrale di notifica 98/34, corredato dalla documentazione di rito, ai fini della sua comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE, come da nota della suddetta Unità dell'1 ottobre 2014, prot. n. 0171674.

Successivamente, la Commissione europea ha emesso un parere circostanziato, inoltrato alla Regione dall'Unità centrale di notifica 98/34 in data 15 dicembre 2014, prot. n. 0220334. La Struttura regionale competente ha ritenuto di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione e, con nota prot. n. 118198 del 18 marzo 2014, ha inviato la risposta all'Unità centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico, per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione.

Con nota protocollo n. 0047613 del 02 aprile 2015 e successivo invio della relativa traduzione in italiano del 3 aprile 2015, la Commissione europea ha ritenuto di dover commentare le reazioni proposte dalla Regione del Veneto.La Struttura regionale competente ha ritenuto di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione e, con nota prot. n. 147178 dell'8 aprile 2015, ha inviato la risposta all'Unità centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico, per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione.

Infine, con nota protocollo n. 0058062 del 24 aprile 2015 e successivo invio della relativa traduzione in italiano del 29 aprile 2015, la Commissione europea ha ritenuto soddisfacente la reazione proposta dalla Regione del Veneto. Con la medesima nota la Commissione si riservava "il diritto di esaminare nuovamente la situazione in seguito all'adozione del testo definitivo".

Per ultimare la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, si rende pertanto necessario approvare le regole tecniche attuative della l.r. n. 17 del 2013 con le modifiche richieste dalla Commissione europea. Le stesse sono costituite dal "Regolamento attuativo recante disposizioni esecutive del marchio collettivo 'Qualità Garantita dalla Regione Veneto'"(Allegato A), dal "Segno distintivo del marchio 'Qualità Garantita dalla Regione Veneto'" (Allegato A1), dal "Manuale d'uso del marchio 'Qualità Garantita dalla Regione Veneto'" (Allegato A2), dal "Modulo di richiesta d'uso del marchio 'Qualità Garantita dalla Regione Veneto'" (Allegato A3) e dal "Contratto di licenza d'uso del marchio "Qualità Garantita dalla Regione Veneto'" (Allegato A4), allegati al presente provvedimento di cui sono parte integrante.

Si evidenza che tra le richieste della Commissione europea vi è la modifica della denominazione del marchio: la denominazione "Qualità Veneto" è stata sostituita con "Qualità Garantita dalla Regione Veneto".

Le norme tecniche di cui sopra, una volta approvate, dovranno essere trasmesse alla Commissione europea, per il tramite dell'Unità centrale di notifica 98/34, incardinata nel Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di acquisirne il nulla osta definitivo. Ultimata la procedura di notifica, si procederà ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 17 del 2013.

La Sezione Industria e Artigianato è incaricata di comunicare all'Unità centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, per il successivo inoltro alla Commissione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale";

VISTA la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE";

VISTI gli articoli 2, 10 e 15 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17;

VISTO l'art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1.      di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;

2.      di approvare il testo definitivo delle regole tecniche attuative della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 rappresentate dal "Regolamento attuativo recante disposizioni esecutive del marchio collettivo 'Qualità Garantita dalla Regione Veneto'"(Allegato A), dal "Segno distintivo del marchio 'Qualità Garantita dalla Regione Veneto'" (Allegato A1), dal "Manuale d'uso del marchio 'Qualità Garantita dalla Regione Veneto'" (Allegato A2), dal "Modulo di richiesta d'uso del marchio 'Qualità Garantita dalla Regione Veneto'" (Allegato A3) e dal "Contratto di licenza d'uso del marchio "Qualità Garantita dalla Regione Veneto'" (Allegato A4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.      di dare atto che, una volta ultimata la procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE ed acquisito il nulla osta definitivo della Commissione europea, si procederà ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 17 del 2013;

4.      di incaricare la Sezione Industria e Artigianato dell'esecuzione del presente atto;

5.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

778_AllegatoA0_298730.pdf
778_AllegatoA1_298730.pdf
778_AllegatoA2_298730.pdf
778_AllegatoA3_298730.pdf
778_AllegatoA4_298730.pdf

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