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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 54 del 01 giugno 2015


Materia: Informazione ed editoria regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 691 del 14 maggio 2015

Pubblicazione di avvisi e bandi in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si sottopongono all'approvazione della Giunta regionale le modalità di pubblicazione di avvisi e bandi in Gazzetta Ufficiale.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2003.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Come è noto, l'Amministrazione regionale adempie agli obblighi derivanti dalle leggi statali in relazione alla pubblicazione di avvisi legali nell'ambito della trasparenza degli appalti e delle aggiudicazioni.

Le principali fonti statali normative che disciplinano la materia sono quelle che riguardano gli appalti di opere pubbliche, gli appalti di pubbliche forniture e gli appalti di pubblici servizi.

In particolare, il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", all'art. 66 comma 7, prevede che gli avvisi e i bandi afferenti gli appalti di lavori pubblici e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture, per importi pari o superiori alla soglia comunitaria, di cui all'art. 28 del Codice stesso, siano pubblicati oltre che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI).

La Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ha previsto, all'art. 32, che a partire dal 1 gennaio 2013, gli obblighi di pubblicità legale risultano assolti mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e online sul sito istituzionale.

Le pubblicazioni previste dagli artt. 66, 122 e 124 del D.lgs n. 163/2006 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - GURI avvengono attraverso la modalità operativa messa a disposizione dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. che prevede l'invio di avvisi e bandi per via telematica on-line attraverso un'apposita piattaforma informatica.

Si propone pertanto di affidare direttamente dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. il servizio di pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta Ufficiale, in quanto titolare del diritto esclusivo del servizio in parola come previsto dalla vigente normativa.

Il servizio di pubblicazione di avvisi e bandi on line nella Gazzetta Ufficiale, reso dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., è gratuito e le somme dovute costituiscono il corrispettivo del mero acquisto spazi (secondo il numero di caratteri) nella medesima Gazzetta Ufficiale. Il costo per l'acquisto dei suddetti spazi è regolato da apposito tariffario pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come da Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2003.

L'affidamento diretto del servizio in parola è disciplinato dall'articolo 57, comma 2, lett. b) del D.lgs.
n. 63/2006, che consente l'affidamento di forniture e servizi, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ad un unico operatore economico determinato per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi.

Pertanto con il presente provvedimento, al fine di garantire la pubblicazione obbligatoria in Gazzetta Ufficiale di bandi ed avvisi che vengono commissionati dalle diverse Strutture regionali si incarica il Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione di procedere con proprio decreto alla predisposizione e stipula del contratto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Roma nonché all'impegno dell'importo complessivo dell'obbligazione di spesa pari ad € 50.000,00 IVA inclusa, sul capitolo 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-   VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

-   VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti approvato con DPR del 5 ottobre 2010 n. 207;

-   VISTA la L. 18 giugno 2009, n. 69;

-   VISTO il D.lgs n. 118/2011, art. 56;

-   VISTA la L.R. n. 6/80 e successive modifiche e integrazioni;

-   VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

-   VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

-   VISTA la L.R. 27 aprile 2015, n.7;

delibera

1.      Di approvare le premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2.      Di autorizzare l'attività di pubblicazione di avvisi e bandi relativi ad appalti per lavori, servizi e forniture della Giunta regionale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3.  Di incaricare il Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione a provvedere con proprio atto all'approvazione del contratto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Roma.

4.  Di demandare al Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione la stipula del contratto di cui al punto 3.

5.  Di determinare in euro 50.000,00 IVA inclusa l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione" del bilancio annuale di previsione per l'anno 2015.

6.  di dare atto che il presente provvedimento rientra tra le fattispecie previste dal codice SIOPE al
n. 1.03.01.1364.

7.  Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.

8.  Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

9.  Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

10.   La Sezione Comunicazione e Informazione è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

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