Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 50 del 22 maggio 2015


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 656 del 28 aprile 2015

Società Goethe Energy S.r.l. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione dell'"Impianto per l'utilizzo della risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul Canalbianco al sostegno di Canda" in comune di Bagnolo di Po (RO), art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione presentata al Dipartimento Lavori Pubblici il 21/03/2014, verbale riunione conclusiva della conferenza di servizi in data 30/12/2014.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Difesa del Suolo la competenza amministrativa per il rilascio di detta autorizzazione per gli impianti idroelettrici.

L'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 in oggetto presentata dalla Società Goethe Energy S.r.l., è stata acquisita dal Dipartimento Lavori Pubblici il 21/03/2014 con prot. 124230.

Con nota n. 156761 del 10/04/2014, ai sensi della l. 241/90, la Sezione Difesa del Suolo ha comunicato alla società richiedente il RUP e convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi.

In data 29/04/2014 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi relativamente all'impianto idroelettrico in argomento, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003.

In data 11/12/2014 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi.

In data 30/12/2014 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi per l'adozione della decisione conclusiva, nella quale si è preso atto di tutti i documenti pervenuti e delle prescrizioni ivi contenute.

I lavori della conferenza si sono conclusi con espressione favorevole da parte di tutti gli enti intervenuti con la seguente precisazione: prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica dovrà essere acquisito l'atto con la definizione dell'accordo bonario finalizzato alla costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato necessaria ai fini della realizzazione della centrale idroelettrica in oggetto.

Con nota n. 139689 del 01/04/2015 il proponente ha provveduto a trasmettere il suddetto atto sottoscritto in data 27/03/205.

Ai sensi dell'art.12 del DPR 387/2003, la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto costituisce variante allo strumento urbanistico.

Dati caratteristici dell'impianto:

Portata massima derivata: 23.400 l/s

Portata media derivata: 16.500 l/s

Dislivello tra presa e restituzione: 2,98 m

Potenza nominale media: 482,00 kW

Producibilità: 2.888.578 kWh/anno

Costo dell'intervento: 2.676.500,00 € (I.v.a. esclusa)

Si precisa che con decreto n. 348 del 24/09/2013 il Dirigente responsabile del Genio Civile di Rovigo ha concesso alla Società Goethe Energy S.r.l. il diritto di derivare dal fiume Fissero Tartaro Canalbianco in corrispondenza del sostegno della "Conca di Canda" in comune di Bagnolo di Po (RO) per uso idroelettrico, moduli massimi 234,00 e medi 165,00 di acqua pubblica, per produrre la potenza nominale di kW 482,00.

Con nota n. 162099 dell'17/04/2015 è stata trasmessa alla Prefettura di Verona la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla Società Goethe Energy S.r.l. con sede in via Fracastoro n. 40, Cavaion Veronese (VR), P.IVA 04112770237.

Poiché dalla richiesta non è trascorso il termine di cui all'art. 92 comma 2 del predetto D.Lgs., la presente autorizzazione viene rilasciata sotto condizione risolutiva ai sensi del comma 3 del citato art. 92.

Per mera completezza si ritiene utile evidenziare che è tuttora pendente un ricorso al TSAP, con istanza cautelare, notificato l'8/10/2013. Si precisa quindi che ogni determinazione in merito all'effettiva realizzazione delle opere in pendenza di giudizio rimane esclusiva prerogativa della società Goethe Energy S.r.l. che, pertanto, assumerà su di sé qualsivoglia conseguenza, anche di natura patrimoniale, che dovesse derivare dall'eventuale esito negativo di detto giudizio, tenendo indenne la Regione Veneto.

Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è riportato l'elenco degli elaborati progettuali relativi all'impianto in argomento.

L'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, raccoglie il verbale dell'ultima seduta della Conferenza di Servizi del 30/12/2014, con tutti i pareri espressi dagli enti interessati dal procedimento con le relative prescrizioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il DPR 327/2001; il D.lgs. 387/2003, il D.lgs. 42/2004 e il D.lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 24/1991;

VISTE le proprie deliberazioni nn. 2204/2008, 2834/2009, 3493/2010, 253/2012 e 694/2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o ) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Sezione Difesa del Suolo;

delibera

1.    di approvare il progetto definitivo per la realizzazione della "Impianto per l'utilizzo della risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul Canalbianco al sostegno di Canda" in comune di Bagnolo di Po (RO), proposto dalla Società Goethe Energy S.r.l., con sede in Cavaion Veronese (VR), via Fracastoro n. 40, P.I. n. 04112770237, come rappresentato negli elaborati di cui all'elenco riportato in allegato A, subordinatamente alle prescrizioni contenute nei documenti di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.    di autorizzare la Società Goethe Energy S.r.l., con sede in Cavaion Veronese (VR), via Fracastoro n. 40, P.I. n. 04112770237, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico sopra specificato, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 1.;

3.    di autorizzare Enel Distribuzione S.p.a. alla costruzione e all'esercizio delle necessarie opere di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 1.;

4.    di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

5.    ai sensi dell'art.12 del DPR 387/2003, la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto costituisce variante allo strumento urbanistico;

6.    di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto di cui al punto 1. nonché determina, in capo al soggetto esercente, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale attuando il relativo Piano;

7.    di stabilire, pena la decadenza della presente autorizzazione, che i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione ed avere una durata massima di cinque anni;

8.    di stabilire che la ditta dovrà comunicare l'inizio dei lavori agli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione;

9.    di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

10.    di dare atto che per gli interventi in argomento è stata riconosciuta la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla D.G.R. 3173/06;

11.    di stabilire che l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;

12.    di stabilire che dovrà essere utilizzata esclusivamente l'acqua concessa con il decreto n. 348 del 24/09/2013, rilasciato dal Genio Civile di Rovigo, ora Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo;

13.    di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione, anche con riferimento alla connessa concessione di derivazione d'acqua;

14.    di stabilire che il concessionario dovrà comunicare alla Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo la data di esercizio commerciale, entro trenta giorni dalla medesima;

15.    di incaricare la Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo di richiedere alla ditta autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, il deposito presso la medesima struttura della fidejussione, ai sensi della DGR 253/2012, che sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto;

16.    di incaricare la Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato;

17.    di stabilire che il mancato rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;

18.    di dare mandato alla Sezione Difesa del Suolo di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli Enti coinvolti, invitati alla Conferenza di Servizi;

19.    di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;

20.    di stabilire che ogni determinazione in merito all'effettiva realizzazione delle opere in pendenza di giudizio rimane esclusiva prerogativa della società Goethe Energy S.r.l. che, pertanto, assumerà su di sé qualsivoglia conseguenza, anche di natura patrimoniale, che dovesse derivare dall'eventuale esito negativo di detto giudizio, tenendo indenne la Regione Veneto;

21.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

22.     di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di ricevimento;

23.     di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

24.     di pubblicare il presente provvedimento nel BUR.

(seguono allegati)

656_AllegatoA_297419.pdf
656_AllegatoB_297419.pdf

Torna indietro