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Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie
Deliberazione della Giunta Regionale n. 444 del 31 marzo 2015
Approvazione dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Ipab Centro Anziani di Bussolengo e Comune di Bussolengo. Articolo 34 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
Presa d'atto delle determinazioni degli enti in oggetto indicati in relazione al nuovo Accordo di Programma, come ulteriore sviluppo del precedente (quest'ultimo formalizzato a mezzo di Decreto del Presidente Regione del Veneto n. 71 del 20 Aprile 2009).
L'Assessore Davide Bendinelli, riferisce quanto segue.
L'IPAB Centro Anziani di Bussolengo (VR), l'Azienda Sanitaria ULSS n. 22 di Bussolengo, il Comune di Bussolengo e la Regione del Veneto avevano concluso un Accordo di Programma per il trasferimento all'Azienda ULSS n. 22 di un immobile di proprietà comunale sito in Bussolengo, adibito a Casa di Riposo con conseguente realizzazione di una nuova Casa di Riposo da parte del Comune, da cedere all'Ipab. L'Accordo, a mente di quanto fissato dall'articolo 27 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, venne formalizzato con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 71 del 20 Aprile 2009.
Nel corso del tempo è stato attuato quanto previsto nei punti da A) a G) di cui all'art. 4 del predetto Accordo, peraltro definendo conclusivamente la posizione dell'Azienda ULSS n. 22, mentre non ha trovato adempimento il punto H), ossia la previsione di intestazione della proprietà del nuovo edificio destinato a Casa di Riposo all'Ipab Centro Anziani di Bussolengo, entro 45 giorni dalla data di entrata in funzione della nuova Casa di Riposo.
Con nota prot. n. 21762 del 5 Giugno 2014, il Sindaco del Comune di Bussolengo ha inoltrato alla Regione del Veneto una formale istanza affinché l'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale potesse proseguire in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito, modificando parzialmente quanto previsto dall'Accordo di Programma del 2009.
La Regione del Veneto, con nota prot. n. 34917 del 12 Settembre 2014, ha accolto positivamente - per quanto di competenza − l'istanza trasmessa dal Sindaco di Bussolengo, rimettendosi alla volontà dell'Ipab, allora affidata al Commissario straordinario regionale sulla questione in argomento. Il parere favorevole di quest'ultima è stato espresso e formalizzato con la deliberazione del Commissario straordinario regionale n. 15 dell'11 Novembre 2014.
Si è così giunti alla definizione di un nuovo Accordo di Programma, evolutivo rispetto al precedente − unicamente per quanto attiene il punto H), rimasto non definito −, in ossequio ai mutati interessi e alle mutate esigenze degli enti coinvolti.
Con riguardo alla posizione della Regione va constatato che, dalla lettura del nuovo testo dell'Accordo, nonché dagli atti approvativi del medesimo emanati dai due enti coinvolti, le odierne variazioni riguardano sostanzialmente le posizioni dell'IPAB Centro Anziani di Bussolengo e l'Amministrazione comunale di Bussolengo. La Regione non vede mutata la propria posizione rispetto al vecchio Accordo, e, come espressamente specificato all'articolo 5 dell'Accordo, se ne conferma il ruolo di sostanziale vigilanza. Poi, come accennato, si conferma che l'Azienda ULSS n. 22 non ha più alcun interesse nella questione vedendo esaurita la propria posizione giuridica, in quanto la mancata attuazione riguarda la sola lettera h) del precedente Accordo, che coinvolge l'Amministrazione comunale e l'Ipab.
Dunque, nulla ostando all'approvazione del predetto Accordo, essendo anzi auspicabile la sua conclusione ai fini della definizione dei rapporti rimasti sospesi tra i soggetti istituzionali firmatari, si propone l'approvazione dello schema allegato al presente provvedimento, ai fini della sua formalizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, atto emanato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (il cui testo, che così recita: "L'accordo ... è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione", trova assoluta somiglianza precettiva alla comparazione col testo dell'articolo 32 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 il quale indica come "Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto", per cui non viene invocata l'applicazione della D.G.R. n. 2943 del 14 dicembre 2010).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 34 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.P.G.R.V. n. 71 del 20 Aprile 2009;
- Vista la L.R. 29 Novembre 2001, n. 35;
- Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
- preso atto dell'istruttoria dell'ufficio
delibera
1. di prendere atto della Deliberazione del Consiglio Comunale di Bussolengo n. 61 del 10 Novembre 2014 di approvazione del nuovo Accordo di Programma, con oggetto: "Approvazione schema integrativo Accordo di Programma per il trasferimento di un immobile di proprietà comunale sito in Bussolengo e adibito a Casa di Riposo";
2. di prendere atto della Deliberazione del Commissario straordinario regionale dell'Ipab Casa Anziani di Bussolengo n. 15 dell'11 Novembre 2014 di approvazione del nuovo Accordo di Programma integrativo dell'Accordo approvato con D.P.G.R.V. n. 71 del 20 Aprile 2009;
3. di approvare il testo del nuovo Accordo di Programma come illustrato nelle premesse e denominato "Integrazione all'Accordo di Programma DPGR 71/2009 ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 267/2000", che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
4. di confermare che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla conoscenza della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla predetto termine;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali dell'esecuzione del presente atto;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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