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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 45 del 08 maggio 2015


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 618 del 21 aprile 2015

Celebrazione del Centenario dell'entrata in Guerra dell'Italia. Estensione anche agli allievi del Veneto frequentanti i corsi di Istruzione e Formazione della possibilità di partecipare al Concorso sul tema: "1915: l'entrata in Guerra dell'Italia e il coinvolgimento del Veneto nel conflitto". (L.R. 11/2001, artt. 137-138).

Note per la trasparenza

Nell'ambito delle celebrazioni per il Centenario dell'entrata in Guerra dell'Italia, promosse dalla Regione del Veneto, la DGR n. 415 del 31 marzo 2015 approva un concorso per l'assegnazione di n. 21 premi alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto, statali e paritarie, per elaborati originali sul tema dell'entrata in guerra dell'Italia e il coinvolgimento del Veneto nel conflitto. Con questo provvedimento si propone un allargamento anche agli allievi del Veneto frequentanti i corsi di Istruzione e Formazione non solo in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato ma anche presso gli Organismi di Formazione Accreditati.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 415 del 31 marzo 2015 la Giunta regionale ha approvato un concorso per l'assegnazione di n. 21 premi da destinare ai migliori elaborati prodotti dalle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto, statali e paritarie, che volessero approfondire il tema "1915: l'entrata in Guerra dell'Italia e il coinvolgimento del Veneto nel conflitto".

L'ammontare complessivo del finanziamento, previsto per lo svolgimento del concorso, era di € 19.500,00 sul capitolo n. 100171 del bilancio d'esercizio 2015 "Istruzionescolastica, funzioni della Regione per la promozione, la programmazione ed il sostegno".

Si rammenta che già dall'Anno Scolastico 2010-2011 è stata avviata la riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione, che si articola in percorsi di istruzione di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e in percorsi di istruzione e formazione professionale, di competenza regionale, e che è quindi possibile, al termine del primo ciclo, assolvere l'obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Pertanto si ritiene opportuno estendere la possibilità di partecipazione al concorso indetto con DGR n. 415/2015 anche agli allievi del Veneto frequentanti i corsi di Istruzione e Formazione non solo in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato ma anche presso gli Organismi di Formazione Accreditati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e, in particolare, gli artt. 137 e 138;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f ), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.      di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2.      di ammettere al concorso indetto con DGR n. 415/2015 anche agli allievi del Veneto frequentanti i corsi di Istruzione e Formazione non solo in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato ma anche presso gli Organismi di Formazione Accreditati;

3.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.      di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto, demandando al Direttore della medesima di adottare ogni atto o provvedimento che si renda necessario alla corretta e celere conclusione del procedimento;

5.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

6.      di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto nonché sul sito Internet della Regione.

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