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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 21 aprile 2015
Corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie organizzato dall'Associazione Italiana della Caccia - ITALCACCIA - sede regionale del Veneto, via Borghi n. 12/A, Montebelluna (TV): autorizzazione allo svolgimento (art. 34 L.R. n. 50/93).
Ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 50/1993, viene autorizzato il corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie proposto dall'Associazione Italiana della Caccia - ITALCACCIA - sede regionale del Veneto, via Borghi n. 12/A, Montebelluna (TV), che verrà realizzato in 4 edizioni. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di autorizzazione presentata dall'Associazione Italiana della Caccia - ITALCACCIA, acquisita agli atti con prot. n. 143797 del 03/04/2015.
L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
L'art. 34 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" detta disposizioni in ordine alla vigilanza venatoria.
Il comma 2 del medesimo articolo 34 prevede che le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente possano presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.
Le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di autorizzazione allo svolgimento dei corsi, sono definite dal più volte menzionato articolo 34. Quest'ultimo dispone inoltre sulle modalità di rilascio dell'attestato di idoneità e sulla composizione delle commissioni esaminatrici per lo svolgimento dell'esame conclusivo dei corsi di cui trattasi, al cui superamento è condizionato il rilascio del suddetto attestato. Tali commissioni, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia, sono composte da un esperto nominato dal medesimo Presidente della Giunta Regionale, con funzioni di Presidente, da un esperto designato dalla Provincia e da tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.
Sullo specifico tema la Giunta regionale è intervenuta con DGR 1505 del 20 settembre 2011 al fine di fornire disposizioni esecutive concernenti l'operatività delle Commissioni esaminatrici di cui sopra, i compensi ed i rimborsi riconosciuti ai relativi componenti e lo svolgimento degli esami di abilitazione di cui al citato art. 34 c. 3 della L.R. 50/1993.
Con nota acquisita agli atti della competente Struttura regionale con prot. n. 143797 del 3 aprile 2015, il Presidente regionale dell'Associazione Italiana della Caccia - ITALCACCIA - sede regionale del Veneto, via Borghi n. 12/A, Montebelluna (TV), ha presentato richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie da effettuarsi in 4 edizioni, corso che la medesima Associazione intende realizzare, ai sensi della norma regionale di riferimento, secondo il programma facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A.
Dato atto che il programma formativo del corso di cui trattasi appare nei contenuti rapportato alle finalità poste dalla normativa di riferimento, nonché dato atto che le attività delle Guardie venatorie volontarie che verranno formate saranno soggette al coordinamento della Provincia territorialmente competente, così come disposto dall'art. 27, c. 7, L. 157/92, si ritiene possa procedersi, in questa sede, alla formalizzazione della prevista autorizzazione.
Tutto ciò premesso, ai fini di una corretta realizzazione del corso di preparazione si dà atto:
- che il Direttore del corso designato dall'Associazione proponente è tenuto al rispetto, per quanto di propria competenza, delle disposizioni di cui all'Allegato A alla citata DGR n. 1505 del 20.09.2011 avuto riguardo all'organizzazione ed all'effettuazione del pertinente esame conclusivo; - che al medesimo Direttore competono altresì:
o la trasmissione alle Amministrazioni provinciali competenti e alla Regione del Veneto, Sezione Caccia e Pesca, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti al corso oggetto di autorizzazione, prima dell'avvio del corso stesso; o il rispetto del programma del corso, di cui al citato Allegato A al presente provvedimento; o la trasmissione, entro 30 giorni dalla chiusura del corso, alla Provincia di competenza, alla Regione del Veneto - Sezione Caccia e Pesca ed al Presidente della Commissione esaminatrice territorialmente competente, di una propria dichiarazione che attesti il regolare svolgimento del corso medesimo, unitamente ai nominativi ed agli indirizzi dei partecipanti ammessi alle prove d'esame.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si procederà alla revoca della presente autorizzazione.
Compete al Direttore della Sezione Caccia e Pesca, così come disposto dalla DGR n. 1505 del 20.09.2011, la determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa nonché l'assunzione degli impegni contabili e le relative liquidazioni ai fini della corresponsione, ai componenti della competente Commissione esaminatrice, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai sensi dell'art.34, c. 5 della L.R. n. 50/93, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 3002 'Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di rimborsi spese' nei limiti della relativa disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA l'istanza presentata dell'Associazione Italiana della Caccia - ITALCACCIA - sede regionale del Veneto, via Borghi n. 12/A, Montebelluna (TV), per il conseguimento dell'autorizzazione allo svolgimento di un corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie (suddiviso in 4 edizioni), nei termini di cui al programma facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 50/1993;
VISTO l'art. 34 della L.R. 50/1993;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2014;
RICHIAMATA la DGR n. 1505 del 20 settembre 2011 che detta disposizioni sul funzionamento delle Commissioni esaminatrici di cui al richiamato art. 34 della L.R. 50/93;
DATO ATTO dell'esito favorevole dell'istruttoria tecnica presso la competente Struttura regionale;
RIASSUNTO quanto esposto nelle premesse, che fanno parte integrante del presente provvedimento:
delibera
a. la trasmissione alle Amministrazioni provinciali competentie alla Regione del Veneto, Sezione Caccia e Pesca, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti al corso oggetto di autorizzazione, prima dell'avvio del corso stesso; b. il rispetto del programma del corso, di cui al citato Allegato A al presente provvedimento; c. la trasmissione, entro 30 giorni dalla chiusura del corso, alla Provincia di competenza, alla Regione del Veneto - Sezione Caccia e Pesca ed al Presidente della Commissione esaminatrice territorialmente competente, di una propria dichiarazione che attesti il regolare svolgimento del corso medesimo, unitamente ai nominativi ed agli indirizzi dei partecipanti ammessi alle prove d'esame;
(seguono allegati)
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