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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 08 maggio 2015


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 613 del 21 aprile 2015

Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 1483 del 5 agosto 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35.

Note per la trasparenza

Dopo la prima applicazione nel territorio regionale delle disposizioni operative e procedurali previste dalla deliberazione quadro in materia di agriturismo, DGR n. 1483 del 5 agosto 2014, si propongono alcune modificazioni, integrazioni e semplificazioni nello svolgimento dell'attività da parte delle imprese anche ai fini di una modernizzazione del sistema ricettivo in ambito rurale.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" ha normato in modo organico e completo le attività di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare, in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia.

Infatti con l'articolo 31, il legislatore ha abrogato la precedente legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché il successivo regolamento regionale 12 settembre 1997, n. 2 obbligando quindi alla definizione di disposizioni attuative che tengano conto delle precedenti prassi procedurali instauratesi nel tempo, modificandole, innovandole ed adattandole con quelle che vengono ora a essere definite alla luce della nuova legislazione.

Con la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 il legislatore regionale ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche e delle integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 introducendo nuove norme sia per il settore agriturismo sia per la parte relativa all'ittiturismo e pescaturismo. Oltre a ciò la legge regionale 35/2013 ha introdotto due nuovi aspetti dell'attività agricola particolarmente significative e cioè le fattorie didattiche e il turismo rurale facendo assumere così alle legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la nuova denominazione di "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Con la deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014 la Giunta regionale, mantenendo l'impostazione unitaria di tutte le disposizioni inerenti l'attività di agriturismo, ha condensato in un unico provvedimento le norme attuative che sottendono la legge regionale 28/2012, così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 35/2013, e ciò al fine semplificare, coordinare e raccordare in un unico compendio gli atti, adempimenti e condizioni che regolano l'esercizio dell'attività agrituristica.

Le direttive applicative della deliberazione n. 1483/2014 sono, pertanto, il punto di riferimento operativo non solo per le imprese agrituristiche direttamente interessate, ma anche per le province per gli adempimenti di propria competenza, per i comuni chiamati a taluni adempimenti autorizzativi ed urbanistici, per le Strutture tecniche della Giunta regionale e con essa di AVEPA per le interconnessioni procedurali che necessariamente devono essere perfezionate al fine di non gravare dal punto di vista amministrativo e burocratico sulle imprese; infine per le associazioni di rappresentanza che sono tenute a rappresentare gli interessi e le problematiche delle aziende aderenti e a collaborare con le amministrazioni pubbliche per il perfezionamento dei procedimenti in capo alle imprese.

La deliberazione in parola è composta dal testo deliberativo e da due allegati:

•  l'Allegato A denominato "Disposizioni generali per l'attività agrituristica" che stabilisce i requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche e le procedure di riconoscimento, le attività agrituristiche, gli immobili destinati all'agriturismo, le procedure per la denominazione, la classificazione e l'immagine coordinata, l'elenco degli operatori, l'esercizio dell'attività e le funzioni di vigilanza, le norme igienico-sanitarie delle attività agrituristiche;
•  l'Allegato B denominato "Manuale operativo per l'agriturismo", composto di Schede tecniche nelle quali sono riportati valori e indicazioni di riferimento per le attività agrituristiche e sono relative a quanto richiesto dalla legge di settore: tempo di lavoro dedicato all'attività agrituristica, le rese medie di riferimento delle produzioni agricole, il consumo alimentare in agriturismo e i valori di riferimento delle produzioni.

Ora, alla luce dei primi otto mesi di applicazione della nuova, e per certi versi particolarmente innovativa, normativa relativa all'attività agrituristica, e in considerazione che le aziende agrituristiche sono tenute, in base a quanto disposto dalla stessa deliberazione n. 1483/2014, ad adeguarsi in via definitiva entro il 2 settembre 2015 alle nuove disposizioni, parametri e condizioni, in particolare di utilizzo delle materie prime per la somministrazione di alimenti e bevande, si ritiene di adeguare la normativa a talune evidenze pratiche scaturite dalla prima fase di concreta applicazione della normativa attrattiva.

Con il presente provvedimento si propongono quindi delle modificazioni, integrazioni e semplificazioni delle disposizioni applicative ed operative della deliberazione 5 agosto 2014, n. 1483 che possono effettivamente rendere più compatibile l'applicazione della legge nella realtà imprenditoriale e agricola del variegato territorio regionale.

Il primo elemento da considerare è la valutazione in ordine all'utilizzo, in taluni ambienti e territori del Veneto, di prodotti provenienti dalla cacciagione. In linea di principio la deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014 stabilisce che la selvaggina proveniente a attività venatoria non può essere oggetto di prestazioni da parte delle aziende agrituristiche ed è consentito l'utilizzo delle carni di ungulati selvatici come ingredienti nella produzione di "Prodotto a base di carne" nell'ambito delle Piccole Produzioni Locali PPL di cui alla deliberazione n. 1526 del 31 luglio 2012.

In questo senso deve essere precisato, come peraltro richiesto dalla associazioni di rappresentanza delle imprese agrituristiche, che l'utilizzo di talune specie di selvaggina rappresenti un elemento distintivo per la somministrazione agrituristica, qualora l'attività sia svolta in zona montana o collinare.

Si tratta di un intervento di adeguamento alla realtà territoriale che effettivamente la delibera in parola non ha considerato, o meglio considerato solo in parte, autorizzandoli esclusivamente per "Prodotti a base di carne", per cui si ritiene opportuno inserire, a tal riguardo, una integrazione nell'utilizzo degli ungulati nella somministrazione degli alimenti da parte delle imprese agrituristiche.

Pertanto, l'allegato A) della deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014, è integrato con la seguente frase: le aziende agrituristiche ubicate nelle aree di montagna di cui all'Allegato A alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" possono somministrare piatti e pietanze con l'utilizzo di carne di ungulati selvatici. Quelle ubicate nei comuni facenti parte dell'area del Parco Regionale dei Colli Euganei di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei", possono somministrare pietanze utilizzando carne di cinghiale.

Tali prodotti devono intendersi riconducibili alla quota di prodotto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c) della legge regionale 28/2012.

Il secondo importante elemento di integrazione all'Allegato A della deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014 è quello relativo ai fabbricati destinati allo svolgimento delle attività agrituristiche per i quali si sono meglio specificati i fattori distintivi, introducendo le seguenti due frasi che chiariscono e completano l'aspetto degli immobili, anche alla luce dei diversi strumenti urbanistici previsti dalla vigente normativa di settore.

Possono essere destinati alle attività agrituristiche i fabbricati ubicati nel fondo su cui l'impresa esercita la propria attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica del fondo stesso e collocati anche in corpi separati dal centro aziendale. Sono utilizzabili i fabbricati rurali o parte di essi non più necessari alle attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento e connesse, nella disponibilità dell'azienda agricola alla data di presentazione della documentazione per il riconoscimento o per la variazione del piano agrituristico.

Possono essere, altresì, utilizzati la casa di abitazione a servizio dell'azienda agricola che, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, lett. a bis) della legge regionale n. 11 del 2004, può essere ampliata a fini agrituristici entro il limite massimo di 1.200 mc, nonché gli edifici rurali di pregio nella disponibilità dell'impresa agricola - quali le ville venete, gli edifici e complessi di valore monumentale testimoniale e gli altri edifici classificati negli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 10 Tutela dei beni culturali e ambientali della LR n. 24/1985 o degli articolo 13 e 43 e della LR n. 11/2004 - nel rispetto delle disposizioni dello strumento urbanistico comunale e delle eventuali limitazioni e previsioni dei competenti organi di tutela per gli edifici vincolati.

Ai fini di una semplificazione procedurale è stata poi soppressa la parte dell'Allegato A alla deliberazione n. 1483/2014 che prevedeva che nella SCIA l'impresa agrituristica fosse tenuta ad indicare il numero dei posti letto e i periodi di apertura, che sono invece indicati, dagli agriturismi che svolgono attività di alloggio, con separata comunicazione alla provincia ai fini delle rilevazioni dei dati statistici da parte dell'ISTAT.

Infine, si coglie l'occasione della presente deliberazione per apportare alcuni correzioni al testo e assestare taluni refusi letterali all'allegato A) della deliberazione n. 1483/2014, per cui si ritiene opportuno riapprovare il testo, in modo complessivo e definitivo, secondo i contenuti riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione, che sostituisce integralmente il precedente, e rappresenta quindi il punto di riferimento complessivo e completo per i soggetti pubblici e privati interessati alle attività agrituristiche.

Per quanto concerne i parametri e vincoli di operatività minima, considerata la profonda modifica intervenuta nel corso degli ultimi anni dell'attività agrituristica in relazione alla modifica delle abitudini e dei gusti dei clienti, sempre più concentrati nei fine settimana, propensi alle prenotazioni a ridosso della data, l'imprevedibilità delle richieste, la crisi economica che riduce le opportunità e le occasioni di lavoro, si ritiene di modificare quanto previsto dall'allegato B) alla deliberazione Scheda Tecnica n. 1, e cioè di togliere il numero minimo di somministrazioni che prima era previsto. Pertanto nell'allegato B) alla deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014, è soppresso l'inciso: In via presuntiva, il numero minimo di pasti equivalenti nell'anno è determinato da ps x 120.

Nello stesso allegato sono stati poi eliminati alcuni refusi e meglio ricollocato il tempo di lavoro per la prima colazione, in modo da uniformare il testo che viene riapprovato con le modifiche già inserite con il presente provvedimento, assumendo quindi i contenuti, definitivi e complessivi, dell'Allegato B alla presente deliberazione, che sostituisce integralmente il precedente della deliberazione 1483/2014 e rappresenta anch'esso il punto di riferimento complessivo e completo per i soggetti pubblici e privati interessati alle attività agrituristiche

Con il presente provvedimento si provvede, altresì, ad approvare il modello rielaborato e ulteriormente semplificato, della segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - secondo lo schema di cui all'Allegato C del presente provvedimento, schema di SCIA che è stato opportunamente valutato con gli altri modelli adottati da altri settori economici e che sarà inserito nello sportello "Impresa in un giorno". Il modello di cui all'Allegato C, sarà utilizzato da tutti i comuni che aderiscono a tale sistema e sarà inoltre trasmesso ai comuni che attualmente non utilizzano tale procedura, per modo che nel territorio regionale tutte le imprese adottino un unico modello SCIA con una procedura semplificata di segnalazione dell'inizio attività.

Viene, infine, approvato lo schema di cartellino prezzi con l'indicazione dei prezzi massimi e dei periodi di apertura nel modello Allegato D al presente provvedimento, che le imprese agrituristiche che svolgono attività di ospitalità in alloggi sono tenute ad esporre in modo ben visibile al pubblico e in ogni camera e unità abitativa.

Si ritiene di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo ad apportare modificazioni ed integrazioni agli Allegati di cui al presente provvedimento che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni normative ed operative ovvero dell'introduzione di procedure tecnico-amministrative di ulteriore semplificazione per le imprese e per le amministrazioni interessate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012, "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo";

VISTA la deliberazione n. 315 del 12 marzo 2013 "Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo";

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28";

VISTA la deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo";

VISTA la richiesta di chiarimenti e modifiche alla deliberazione n. 1483/2014 inoltrata in data 2 aprile 2014 dalle associazioni regionali di rappresentanza del settore agriturismo;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni e valutazioni riportate nelle premesse, le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014 destinate a fornire elementi di precisazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui alle legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";
  1. di apportare all'Allegato A della deliberazione n. 1483/2014 le modificazioni ed integrazioni concernenti:

a)    la somministrazione di pietanze utilizzando carne di ungulati selvatici per le aziende agrituristiche ubicate nelle aree di montagna di cui all'Allegato A alla legge regionale 8 agosto 2014,
n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto";
b)   la possibilità di somministrare pietanze utilizzando carne di cinghiale per le imprese agrituristiche ubicate nei comuni facenti parte dell'area del Parco Regionale dei Colli Euganei di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei";
c)    l'utilizzo degli edifici che possono essere destinati alle attività agrituristiche e cioè i fabbricati ubicati nel fondo su cui l'impresa esercita la propria attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica del fondo stesso e collocati anche in corpi separati dal centro aziendale. Sono utilizzabili i fabbricati rurali o parte di essi non più necessari alle attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento e connesse, nella disponibilità dell'azienda agricola alla data di presentazione della documentazione per il riconoscimento o per la variazione del piano agrituristico;
d)   l'utilizzo della casa di abitazione a servizio dell'azienda agricola che, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, lett. a bis) della legge regionale n. 11 del 2004, può essere ampliata a fini agrituristici entro il limite massimo di 1.200 mc, nonché gli edifici rurali di pregio nella disponibilità dell'impresa agricola - quali le ville venete, gli edifici e complessi di valore monumentale testimoniale e gli altri edifici classificati negli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 10 Tutela dei beni culturali e ambientali della LR n. 24/1985 o degli articolo 13 e 43 e della LR n. 11/2004 - nel rispetto delle disposizioni dello strumento urbanistico comunale e delle eventuali limitazioni e previsioni dei competenti organi di tutela per gli edifici vincolati;

  1. di eliminare l'inciso "In via presuntiva, il numero minimo di pasti equivalenti nell'anno è determinato da ps x 120", riportato a pagina 1/7 dell'Allegato B alla deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014, nonché di apportare allo stesso la correzione di taluni refusi letterali;
  1. di adottare, conseguentemente alle modifiche ed integrazioni di cui ai punti 2 e 3, e alla revisione di una serie di refusi, i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

•  Allegato A denominato "Disposizioni generali per l'attività agrituristica" che sostituisce integralmente il precedente Allegato A della deliberazione n. 1483/2014 che si intende abrogato;
•  Allegato B denominato "Manuale operativo per l'agriturismo", composto di n. 4 schede tecniche che sostituisce integralmente il precedente allegato B della deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014 che si intende anch'esso abrogato;

  1. di approvare lo schema di modello di segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - delle imprese agrituristiche secondo lo schema riportato nell'Allegato C, parte integrante della presente deliberazione, stabilendo che il modello di SCIA sia inserito quale modello unico dello sportello "Impresa in un giorno" e notificato, per un suo pieno utilizzo ai comuni che ancora non aderiscono a tale sistema informatizzato;
  1. di approvare lo schema di modello cartellino prezzi di cui all'Allegato D con l'indicazione dei prezzi massimi e dei periodi di apertura che le imprese agrituristiche che svolgono attività di ospitalità in alloggi sono tenute ad esporre in modo ben visibile al pubblico e in ogni camera e unità abitativa;
  1. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo ad apportare modificazioni ed integrazioni agli Allegati A, B, C e D che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni normative ed operative o a seguito dell'introduzione di procedure tecnico-amministrative di semplificazione per le imprese e per le amministrazioni interessate, limitatamente comunque ai soli aspetti applicativi non sostanziali;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e di inserirla nel sito web www.regione.veneto.it.

(seguono allegati)

613_ AllegatoA_297131.pdf
613_AllegatoB_297131.pdf
613_AllegatoC_297131.pdf
613_AllegatoD_297131.pdf

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