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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 45 del 08 maggio 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 607 del 21 aprile 2015

Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020.Apertura termini anno 2015 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 soggetti a clausola di revisione. Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1305/2013.(*)

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l’apertura dei termini per il 2015 delle domande di conferma relative agli impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 relativi alle misure 214 Pagamenti agroambientali sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i, e 215 Benessere animale, del Programma di Sviluppo Rurale  2007-2013 soggetti a clausola di revisione. Gli impegni delle misure 214 e 215 e i relativi pagamenti sono stati sottoposti alla revisione periodica a fronte dell’evoluto quadro giuridico, come previsto dai Regolamenti UE di riferimento della nuova programmazione 2014-2020. Vengono inoltre aperti i termini di presentazione delle domande di conferma della misura 225 Pagamenti silvoambientali relative agli impegni pluriennali assunti negli anni 2010 e 2011.

(*) Testo integralmente sostituito con errata corrige pubblicata nel BUR n. 48 del 15 maggio 2015.


L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e l’ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 – 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell’applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 957 del 10/06/2014.

Dal punto di vista attuativo, facendo seguito alle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure sia singole che integrate di attuazione dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Tra le misure del PSR 2007-2013, alcune prevedono l’erogazione di aiuti finanziari di durata quinquennale agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali, silvoambientali, di imboschimento o per il benessere animale.

L’articolo 46 del Regolamento CE 1974/2006, prevede una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma degli articoli 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori del medesimo regolamento, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, che sono oltrepassati dagli impegni assunti a norma dei suddetti articoli. L’articolo 46 prevede altresì che se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso. E’ questo il caso delle domande relative alla misura 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i, ed alla misura 215 Benessere animale presentate a seguito dell’approvazione dei bandi di apertura dei termini di cui alle DGR n. 877/2009 (sottomisura 214/f), DGR n. 376/2011, DGR n. 2470/2011, DGR n. 519/2013 e DGR n. 456/2014.

Si precisa quindi che, per quanto riguarda le domande della misura 214 e 215 finanziate con i bandi del PSR 2007-2013 è stata introdotta la clausola di revisione ai sensi dell’art. 46 del reg. CE n. 1974/2006. Tale clausola prevede che gli impegni assunti dal beneficiario debbano essere rivisti al fine di consentirne l’adeguamento al mutato quadro di riferimento giuridico.

A tale riguardo, con la deliberazione del 21 aprile 2015, avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006”, vengono adottate le modifiche al PSR 2007-2013 relative alle misure 214 e 215 che tengono conto dei nuovi obblighi derivanti dalle norme sulla condizionalità e sul greening che hanno condotto anche ad una rideterminazione del livello dei pagamenti.

Qualora tale adeguamento non sia accettato, il beneficiario deve presentare esplicita dichiarazione secondo le modalità definite da AVEPA. In questo caso, l’impegno cessa senza obbligo per il beneficiario di rimborso dei pagamenti percepiti per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.

Il regolamento (UE) n. 1310/2013 all’articolo 3 e il regolamento (UE) n. 807/2014 all’art. 16 disciplinano l’ammissibilità delle spesa per gli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari al contributo FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020.

A tale proposito, il regolamento citato dispone che le spese derivanti da impegni pluriennali assunti nelle precedenti programmazioni sono ammissibili al beneficio del contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, alle seguenti condizioni:

a) che tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

b) che si applichi il tasso di partecipazione del FEASR alla misura corrispondente così come fissata nell’allegato I del regolamento n. 1310/2013 nell’ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c) che gli Stati membri assicurino che le corrispondenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo.

Tali condizioni sono state richiamate nel capitolo 19.1 Descrizione delle condizioni transitorie per misura del PSR 2014-2020, adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvato dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di Programma è stata notificata alla Commissione europea in data 22/07/2014 e attualmente è in corso il negoziato per l’approvazione finale del PSR 2014-2020.

Per quanto riguarda invece le domande di aiuto relative alla misura 225 Pagamenti silvoambientali del Programma di Sviluppo Rurale  2007-2013, presentate a seguito dei bandi di cui alle DGR n. 745/2010 e n. 376/2011, rimangono invece confermate le disposizioni già emanate con i bandi di apertura dei termini.

In relazione ai provvedimenti citati, è ora necessario aprire i termini per la presentazione delle domande di pagamento per il 2015 a conferma degli impegni pluriennali assunti nella programmazione 2007-2013.

Per le domande di pagamento delle misure 214 e 215 relative ad impegni assunti nella programmazione 2007-2013, si ritiene di mantenere sostanzialmente le indicazioni e prescrizioni generali e specifiche delle deliberazioni di apertura termini dei bandi di cui alle DGR n. 877/2009 (sottomisura 214/f), DGR n. 376/2011,  DGR n. 2470/2011, DGR n. 519/2013 e DGR n. 456/2014, con le modifiche di cui all’Allegato A al presente provvedimento.

Per quanto riguarda la gestione delle domande di pagamento, rimane inoltre confermata l’applicazione del regolamento (UE) n. 640/2014, per la presentazione delle domande tardive.

Va in ogni caso fatto riferimento al regolamento (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e al DM n. 180 del 23/01/2015 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l’anno 2015, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015 che definisce le norme applicabili a livello nazionale.

In relazione all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, va fatto riferimento alle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1659/2008 e successive modifiche e integrazioni, la quale verrà aggiornata per quanto concerne gli impegni pertinenti di condizionalità secondo quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015.

In particolare, AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al sistema integrato di gestione controllo di cui al regolamento (UE) n.1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014.

Per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, in forza della specifica previsione di cui al regolamento (UE) n. 809/2014 il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2015.

La presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento oltre il termine prescritto comporta, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014, una riduzione, pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Ai soggetti che non presentano la dichiarazione di non accettazione dell’adeguamento per gli impegni assunti nelle misure 214 e 215, e per quelli con impegni nella misura 225, qualora non presentino la domanda di conferma annuale verrà applicata la decadenza dai benefici per l’anno in corso e se viene verificato in sede di controllo anche il mancato rispetto degli impegni essenziali assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità.

Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene presentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità.

L’importo complessivo degli aiuti per gli anni residui d’impegno che deriva dal presente provvedimento in forza dell’accettazione dell’adeguamento dei nuovi obblighi derivanti dalle norme sulla condizionalità e sul greening e della rideterminazione del livello dei pagamenti, risulta pari 37.946.475,00 euro. Pertanto, l’importo massimo a carico del bilancio di previsione per i tre esercizi finanziari 2015 - 2016 - 2017 potrà ammontare a 6.475.186,00 euro, nel caso non siano disponibili fondi residui nel piano finanziario del periodo di programmazione 2007-2013.

Con proprio atto il direttore della Sezione Piani e Programmi Settore Primario provvederà all’assunzione dell’impegno a carico del capitolo 102197 Cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – contributi agli investimenti, a valere delle risorse stanziate dal bilancio di previsione 2015 e triennale 2015-2017 approvato dal Consiglio regionale in data 10 aprile 2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;

VISTO il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10/06/2014 n. 957, che approva l’ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013 e in particolare il capitolo 5.2.1 del Programma, laddove sono stati richiamati i contratti relativi al precedente periodo di programmazione ed ancora in corso di validità, tra i quali gli impegni pluriennali relativi alle misure di prepensionamento, ai pagamenti agroambientali e al primo imboschimento dei terreni agricoli;

RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle relative domande nonché per l’espletamento del successivo esame istruttorio da parte delle Strutture competenti;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 877/2009, n. 745/2010, n. 376/2011, n. 2470/2011,  n. 519/2013 e n. 456/2014 e loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha approvato i bandi generali e l’apertura dei termini di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 – 2013;

VISTO l’art. 46 del regolamento CE n. 1974/2006, che introduce una clausola di revisione che prevede che gli impegni assunti dal beneficiario possano essere rivisti al fine di consentirne l’adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020;

VISTA la DGR del 21 aprile 2015, avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006”, la quale approva le modifiche al PSR 2007-2013 relative alle misure 214 e 215 che tengono conto dei nuovi obblighi derivanti dalle norme sulla condizionalità e sul greening che hanno condotto anche ad una rideterminazione del livello dei premi agroambientali;

DATO ATTO che le modifiche al PSR 2007-2013 proposte con la DGR del 21 aprile 2015 sono condizionate alla conclusione positiva della procedura di negoziato con i servizi della Commissione europea;

VISTO il DM 23/01/2015 n. 180 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

RITENUTO di definire con il presente provvedimento le opportune modalità per la conferma delle domande che prevedono impegni pluriennali della precedente programmazione rurale 2007-2013;

DATO ATTO che in forza della specifica previsione di cui al regolamento (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2015;

RITENUTO opportuno precisare che a carico dei soggetti che non presentassero la domanda di conferma annuale dei nuovi impegni o, in alternativa, dichiarazione di rinuncia, verrà applicata la decadenza dai benefici per l’anno in corso e qualora venga verificato in sede di controllo anche il mancato rispetto degli impegni essenziali assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 per la attribuzione all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;

VISTO il “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017” approvato dal Consiglio regionale il 10 aprile 2015;

CONSIDERATO che l’importo complessivo massimo per le restanti annualità di adesione dei beneficiari alle misure interessate dal presente provvedimento è pari 37.946.475,00 euro a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 nel caso non siano disponibili fondi residui nel piano finanziario del periodo di programmazione 2007-2013;

PRECISATO quindi che l’intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari e nazionali tramite il circuito finanziario dell’Organismo pagatore AVEPA, e che l’intera quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183;

VISTO l’articolo 37, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di disporre l’apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per le misure 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i, e 215 Benessere animale del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, sottoposte a clausola di revisione, presentate a seguito dell’approvazione dei bandi di apertura dei termini di cui alle DGR n. 877/2009 (sottomisura 214/f), DGR n. 376/2011,  DGR n. 2470/2011, DGR n. 519/2013 e DGR n. 456/2014;
  3. di approvare il documento Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che definisce impegni ed importi degli aiuti relativi alle misure 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i, 215 Benessere animale di cui al precedente punto 2;
  4. di disporre l’apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per la misura 225 Pagamenti silvoambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentate a seguito dell’approvazione dei bandi di apertura dei termini di cui alle DGR n. 745/2010 e DGR n. 376/2011, confermando le disposizioni già emanate con i bandi di apertura dei termini;
  5. di confermare, per quanto riguarda gli impegni assunti nella programmazione 2007-2013, le disposizioni generali e specifiche di cui alle DGR 7 aprile 2009, n. 877 (sottomisura 214/f), del 29 marzo 2011, n. 376, del 29 dicembre 2011, n. 2470, del 16 aprile 2013, n. 519 e del 4 aprile 2014, n. 456, come contestualizzate nell’allegato A di cui al precedente punto 3), nonché, per le riduzioni ed esclusioni, i contenuti della DGR del 24 giugno 2008, n. 1659, aggiornata per quanto concerne gli impegni pertinenti di condizionalità secondo il DM n. 180 del 23/01/2015;
  6. di stabilire che la concessione e l’erogazione degli aiuti sono subordinate alla approvazione delle modifiche al PSR 2007-2013 da parte della Commissione europea, di cui alla DGR del 21 aprile 2015, avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006”;
  7. di confermare che, ai sensi dell’articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006, il beneficiario può non accettare l’adeguamento degli impegni e che, in questo caso, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso;
  8. di prevedere che, nel caso di non accettazione dell’adeguamento, il beneficiario debba presentare apposita dichiarazione di rinuncia all’impegno secondo le modalità definite dall’Organismo Pagatore Avepa;
  9. di stabilire che all’atto della domanda, i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dell’Organismo pagatore AVEPA, dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione delle misure da parte della Commissione europea o per l’obbligo di apportare alla misura e/o al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi;
  10. di stabilire che all’atto della domanda, i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di accettare quanto sarà previsto nel provvedimento di cui al punto precedente;
  11. di rinviare per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l’anno 2015, al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015 che definisce le norme applicabili a livello nazionale;
  12. di precisare che le disposizioni delle schede di cui all’Allegato A saranno compiutamente dettagliati, a livello operativo, da parte dell’Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con proprio specifico provvedimento;
  13. di riconoscere ad AVEPA, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti e nelle singole schede di misura, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento;
  14. di prendere atto che AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al “sistema integrato di gestione controllo” di cui al regolamento (UE) n.1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014;
  15. di stabilire che a carico dei soggetti che non presentano la dichiarazione di non accettazione dell’adeguamento per gli impegni assunti nelle misure 214 e 215, e per quelli con impegni nella misura 225, qualora non presentino la domanda di conferma annuale verrà applicata la decadenza dai benefici per l’anno in corso e qualora venga verificato in sede di controllo anche il mancato rispetto degli impegni essenziali assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità. Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene presentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;
  16. di determinare in euro 6.475.186,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Sezione Piani e Programmi Settore Primario, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102197 “Cofinanziamento regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – contributi agli investimenti” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale per il triennio 2015-2017” approvato dal Consiglio regionale il 10 aprile 2015;
  17. di incaricare il direttore della Sezione Piani e Programmi Settore primario all’assunzione dell’impegno a carico del capitolo 102197, sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale per il triennio 2015-2017;
  18. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  19. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Sezione Piani e Programmi Settore Primario;
  20. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  21. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.


Il testo della deliberazione è stato integralmente sostituito con errata corrige pubblicata nel BUR n. 48 del 15 maggio 2015, ndr.

(seguono allegati)

607_AllegatoA_297127.pdf

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