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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 05 maggio 2015


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 448 del 07 aprile 2015

L.R. n. 38 del 10/10/1989. Beni di proprietà regionale affidati in gestione all'Ente Parco Regionale Parco dei Colli Euganei. Stipula di una nuova convenzione per la gestione dei beni. Determinazioni.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede alla stipula di una nuova convenzione con l'Ente Parco Regionale Colli Euganei per la gestione di immobili di proprietà regionale ubicati all'interno del Parco regionale medesimo e già precedentemente affidati all'Ente regionale giusta L.R.38/1989.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Nota del 24 ottobre 2011, dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, acquisita agli atti con prot. n. 0010760
Nota prot. n. 133671 del 20/03/2012 della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con L.R. n. 49 del 06 agosto 1981 la Regione del Veneto ha disposto l'acquisto di terreni siti nell'area dei Colli Euganei al fine della realizzazione di un Parco naturale, stabilendo, all'art. 2, che tali beni venissero affidati in gestione al Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei mediante apposita convenzione.

Con L.R. n. 38 del 10 ottobre 1989 la Regione del Veneto ha istituito l'Ente Parco Regionale Colli Euganei con finalità di protezione, salvaguardia, promozione e sviluppo dell'ambiente naturale e sociale del territorio compreso nell'area del parco medesimo, prevedendo, tra l'altro, alla lettera e) del 1° comma dell'art. 16 della stessa, che l'Ente provvedesse alla gestione dei terreni di proprietà regionale, acquisiti ai sensi della L.R. n. 49/81.

In esecuzione della normativa in parola, e della successiva Dgr n. 2784 del 24 maggio 1992, in data 8 settembre 1992 è stata stipulata una convenzione per l'affidamento in gestione all'Ente Parco Regionale Colli Euganei dei terreni di cui sopra. La durata della convenzione, non rinnovabile, era fissata in nove anni con scadenza il 24 maggio 2001. Tali terreni venivano affidati in gestione per essere, quindi, destinati ad uso pubblico e precisamente a Parco Naturale.

Nel frattempo, però, l'art. 103 della L.R. n. 6 del 30 gennaio 1997 ha espressamente abrogato la L.R. 49/81, stabilendo comunque che essa continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alla medesima.

Un fabbricato rurale in disuso, denominato "Casa Marina" e sito all’interno dei terreni di proprietà regionale, è stato oggetto di un progetto di ristrutturazione, riaccatastato, dichiarato agibile ed adibito ad ostello e laboratorio didattico.

Si è quindi ritenuto opportuno addivenire alla stipula di una nuova convenzione tra i suddetti Enti, con la quale assegnare all’Ente Parco anche la gestione del fabbricato rurale “Casa Marina”: in tal senso ha disposto l’Amministrazione regionale con propria deliberazione n.1945/2003.

In data 18 dicembre 2003 è stata pertanto stipulata la nuova convenzione che affida in gestione i suindicati beni all’Ente Parco Regionale Colli Euganei: tale convenzione, di durata novennale ai sensi dell’art.4 è rinnovabile tacitamente se non intercorre formale disdetta di una delle parti.

Nel frattempo, relativamente al fabbricato denominato “Casa Marina” il progetto sopra menzionato di riqualificazione, denominato “Parco delle Stelle” con la costituzione di un vero e proprio Osservatorio astronomico, è stato successivamente ammesso a finanziamento dall’Amministrazione Regionale in forza di una domanda di intervento presentata sulla base del DOCUP Complemento Programmazione Obbiettivo 2 2000-2006.

Per la gestione ed il monitoraggio del contributo erogato dall’Amministrazione Regionale è stato siglato in data 14 aprile 2008 un accordo di collaborazione tra Regione del Veneto ed Ente Parco Regionale dei Colli Euganei.

Con nota del 22 febbraio 2012 l’Ente Parco chiedeva all’Amministrazione Regionale il rinnovo anticipato, per ulteriori nove anni, della convezione in essere tra le parti, facendo presente di aver presentato, per il tramite di AVEPA, domande di aiuto per ottenere contributi finanziari nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto, con particolare riferimento alle misure 226 e 227, relativamente ai beni che l’Ente parco gestisce in forza della convenzione sopra emarginata e per ulteriori beni recentemente acquisiti di cui contestualmente chiede l’inserimento in convenzione.

Tale richiesta di rinnovo anticipato trovava fondamento nella necessità di dimostrare all’Ente erogatore degli aiuti il titolo di conduzione dei beni soggetti ad intervento.

In tal senso è intervenuto il nulla osta da parte dell’Amministrazione Regionale alla manifestazione anticipata della propria volontà di rinnovo della convenzione stipulata in data 18 dicembre 2003 tra le parti.

L’Ente Parco inoltre, sempre con riferimento a progetti di educazione naturalistica ambientale di propria competenza, addiveniva ad una procedura di gara per l’affidamento in concessione degli stessi mediante la gestione del fabbricato denominato Casa Marina.

Tale determinazione veniva sottoposta al controllo da parte dell’Amministrazione Regionale che, per il tramite della competente Direzione Regionale Enti Locali e Controllo atti, con deliberazione di Giunta regionale del 29 novembre 2011 n 250 CA lo approvava, autorizzando la sottoscrizione della concessione con la ditta aggiudicataria, subordinata, tuttavia, al rinnovo della convenzione tra Regione del Veneto ed Ente Parco.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, di addivenire alla stipula di una nuova convenzione, di analoga durata novennale rispetto alla precedente, tra Regione del Veneto ed Ente Parco Regionale dei Colli Euganei per l’affidamento in gestione a quest’ultimo dei beni di proprietà regionale già dal medesimo condotti in forza dei precedenti atti convenzionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

visto l’art. 2 co. 2 lett. o) della L.R. 54/2012;

visto l’art. 54 dello Statuto della Regione del Veneto, approvato con L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;

vista la L.R. n. 49 del 06/08/81;

vista la L.R, n. 38 del 10/10/89;

vista la LL.RR. n. 1 e 6/1997 e 54/2012;

vista la DGR. 2784 del 24/05/92;

vista la DGR. 1945/2003;

visto l’Accordo di Collaborazione tra Regione del Veneto ed Ente Parco Regionale dei Colli Euganei del

14 .04.2008;

vista la nota dell’Ente  Parco Regionale Colli Euganei del 22.02.2012;

vista la propria Deliberazione n.250 CA del 29.11.2011;

vista  la documentazione agli atti;

delibera

  1. di procedere, per i motivi tutti indicati in premesse, alla stipula di una nuova convenzione, di durata novennale, con l’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei per l’affidamento in gestione a quest’ultimo, ai sensi delle L.R. 49/1981e 38/1989, dei beni immobili di proprietà regionale ubicati all’interno del Parco regionale medesimo;
  2. di autorizzare il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, struttura competente per materia, alla sottoscrizione della convenzione che disciplina i rapporti inter partes con l’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, nella gestione dei beni di cui al punto 1.;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
  5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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