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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 05 maggio 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 483 del 07 aprile 2015

Individuazione delle attività d'istituto assegnate all'Osservatorio regionale sui rifiuti ai sensi del comma 3, dell'art. 5 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente atto la Giunta Regionale individua le specifiche mansioni d'istituto affidate all'Osservatorio regionale sui rifiuti.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, recante "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", all'art. 5, istituisce l'Osservatorio regionale sui rifiuti con sede presso l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

Al suddetto Osservatorio regionale la medesima norma affida compiti di gestione della sezione regionale del catasto e di collaborazione con gli enti locali nell'organizzazione ed elaborazione della "banca dati regionale", nonché, affida competenze in ordine alla verifica del raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata nel contesto delle diverse realtà territoriali del Veneto.

Sempre l'articolo 5, al comma 3, individua nella Giunta regionale, l'Organismo atto a disciplinare con apposite direttive le attività che competono all'Osservatorio regionale sui rifiuti.

Sulla scorta di quanto promosso dalla disciplina regionale si intende proporre, in virtù anche delle attuali esigenze tecnico-amministrativa riscontrate sul territorio regionale in tema di ambiente la seguente ripartizione delle competenze da affidare all'Osservatorio regionale sui rifiuti:

  1. compito primario dell'Osservatorio è coordinare, raccogliere ed organizzare in maniera fruibile in un unico Sistema Informativo, i flussi di dati relativi ai rifiuti urbani e speciali provenienti dagli Enti Pubblici e dalle imprese private operanti nella Regione Veneto.
  2. nell'ottica di garantire quanto previsto dal punto 1, all'Osservatorio è affidata la gestione della sezione regionale del catasto di cui all'art. 189, comma 1, del D. lgs. n. 152 del 2006;
  3. con la medesima finalità espressa al precedente punto 2, è affidata altresì all'Osservatorio l'organizzazione e la raccolta, nonché, l'elaborazione dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali, ivi compresi i dati sulle raccolte differenziate e sulla produzione di compost;
  4. all'Osservatorio è affidata la collaborazione con gli enti locali per l'organizzazione ed elaborazione della "banca dati regionale" anche relativamente agli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime di comunicazione ai sensi degli articoli 214 e 216 del D. lgs. n. 152 del 2006;
  5. all'Osservatorio è affidata inoltre la certificazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata anche ai fini del pagamento del tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, come stabilito dal comma 4 dell'art. 39 della L.R. n. 3/2000;
  6. la raccolta ed elaborazione dei dati sull'attività degli impianti di compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica, sulle caratteristiche e sull'utilizzo dei prodotti ottenuti, e di altre informazioni utili alla conoscenza del settore;
  7. rientra nei compiti dell'Osservatorio garantire un supporto tecnico ai bacini territoriali e al comitato di bacino regionale istituiti ai sensi della L.R. n. 52/2012;
  8. nelle more dell'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti spetta, altresì, all'Osservatorio garantire il supporto tecnico - amministrativo nell'ambito della procedura indicata dall'art. 16, comma 2, della Legge regionale 11/2010;
  9. laddove motivate esigenze di servizio lo rendessero necessario, all'Osservatorio è demandato il compito di assicurare il proprio supporto tecnico-amministrativo alle Strutture regionali.

Da ultimo si ritiene opportuno proporre che attività d'istituto diverse da quelle sopra elencate rimangono in capo alle competenti Strutture regionali, che comunque hanno facoltà di avvalersi di ARPAV in relazione a specifiche tematiche in materia di rifiuti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e in particolare l'art. 5;

VISTA la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 istitutiva dell'ARPAV;

VISTO il regolamento di ARPAV così modificato con D.G.R. n. 232 del 10.02.2009 e adottato da ARPAV con D.D.G. n. 276 del 19 maggio 2009;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

1.    di considerare le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2.    di approvare la ripartizione delle competenze da affidare all'Osservatorio regionale sui rifiuti, così come descritte in premessa;

3.    di incaricare il Dipartimento Ambiente dell'esecuzione del presente atto;

4.    di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.    di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito Internet ufficiale della Regione del Veneto;

6.    di informare che avverso la presente deliberazione può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straoridinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

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