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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 39 del 21 aprile 2015


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 447 del 07 aprile 2015

Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto, previsto ai sensi dell'art. 1 commi da 611 a 614 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene definito ed approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società direttamente partecipate dalla Regione del Veneto e delle società partecipate da queste ultime ai sensi dell'art. 1 commi da 611 a 614 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Regione detiene un portafoglio di partecipazioni che si caratterizza per una significativa eterogeneità delle stesse, frutto sia delle varie normative speciali che le hanno istituite o ne hanno autorizzato la partecipazione da parte della Giunta regionale, sia dei differenti momenti storici nei quali si sono realizzati detti interventi.

Il sistema regionale è composto innanzitutto da società, cosiddette partecipate in via diretta, delle quali l'Ente regionale ha la proprietà delle quote azionarie o sociali, talune gestite per il tramite di Veneto Sviluppo s.p.a., sulla base di apposito mandato. Alla data odierna il loro numero è pari a quindici. Di seguito viene riportata in ordine alfabetico la loro denominazione sociale con indicata la quota di partecipazione regionale:

  1. Autovie Venete spa (4,83 %)
  2. College Valmarana Morosini spa (18,18%)
  3. Concessioni Autostradali Venete spa (50,00%)
  4. Finest spa (14,87%)
  5. Immobiliare Marco Polo srl (100%)
  6. Rocca di Monselice srl (33,33%)
  7. Rovigo Expò spa (65,04%)
  8. Sistemi Territoriali spa (99,83%)
  9. Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa (100%)
  10. Veneto Acque spa (100%)
  11. Veneto Innovazione spa (100%)
  12. Veneto Nanotech scpa (76,66%)
  13. Veneto Promozione scpa (50,00%)
  14. Veneto Strade spa (30,00%)
  15. Veneto Sviluppo spa (51,00%)

Tali organismi, nel corso del tempo, anche con autonome decisioni, hanno acquisito partecipazioni in altre società, cosiddette partecipazioni societarie regionali indirette, generando una significativa articolazione del sistema delle società regionali.

Le società indirette attualmente partecipate, tenuto conto dell'avvio dei processi di dismissione previsti dalla DGR n. 1931/2013, ma anche in considerazione di alcune nuove acquisizioni nel frattempo intervenute, ammontano a n. 56, oltre a 6 in stato di liquidazionee 7 per cui è in corso una procedura di fallimento.

Nel corso degli ultimi anni il legislatore nazionale è intervenuto più volte in materia di società partecipate da enti pubblici: per ultimo con i commi da 611 a 616 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Lo scopo di tale ultimo incisivo intervento legislativo è quello "di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In particolare il comma 612 prevede che: "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell' amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Considerato quanto indicato dalla norma testé citata e di quanto previsto dallo Statuto del Veneto e dall'art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 in merito alle attività di governo, si è ritenuto congruo definire ed approvare il piano di razionalizzazione mediante la presente deliberazione della Giunta regionale.

La stesura del piano operativo di razionalizzazione, che dovrebbe portare ad una riduzione delle società partecipate entro il 31 dicembre 2015, deve tener conto anche dei criteri elencati al comma 611 e qui di seguito riportati:

" a)  eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b)  soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c)  eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e)  contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."

Il comma 613 chiarisce poi che: "Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria."

Ora, per la definizione del piano operativo in oggetto appare imprescindibile considerare quanto fino ad ora deciso e attuato dalla Regione del Veneto al fine di razionalizzare il proprio sistema regionale di partecipazioni societarie, nonché le altre norme statali che interessano le società a partecipazione pubblica.

Del resto lo stesso comma 611 fa salvo quanto previsto dall'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il piano operativo di razionalizzazione, pertanto, si configura come un atto di conferma di quelli fin qui intrapresi in tal senso dalla Regione del Veneto, al fine di ottemperare a norme nazionali o sulla base di autonoma iniziativa.

Appare opportuno anche sottolineare che l'art. 61, comma 2, dello Statuto della Regione del Veneto prevede che "la partecipazione della Regione è autorizzata con legge regionale, che ne determina presupposti, condizioni e misura, nonché i criteri per eventuali dismissioni".

Innanzitutto bisogna tener conto che con deliberazione n. 44/2011 il Consiglio regionale, in attuazione dell'art. 3, commi da 27 a 29 della legge 244/2007(legge finanziaria 2008), provvedeva ad individuare, tra le società direttamente partecipate, quelle necessarie per i fini istituzionali della Regione del Veneto (15 società) e nel contempo stabiliva di dismettere le partecipazioni ritenute non necessarie (4 società), come di seguito rappresentato:

Sono state dichiarate necessarie:

  • Autovie Venete s.p.a.;
  • C.A.V. - Concessioni Autostradali Venete sp.a.;
  • Ferrovie Venete s.r.l.;
  • Finest s.p.a.;
  • Immobiliare Marco Polo s.r.l.;
  • Rocca di Monselice S.r.l.;
  • Sistemi Territoriali s.p.a.;
  • Società per l'Autostrada di Alemagna S.p.a.;
  • Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a.;
  • Terme di Recoaro s.p.a.;
  • Veneto Acque s.p.a.;
  • Veneto Innovazione s.p.a.;
  • Veneto Nanotech s.c.p.a.;
  • Veneto Strade s.p.a.;
  • Veneto Sviluppo s.p.a.;

Ne è stata disposta la dismissione:

  • College Valmarana Morosini S.p.A.;
  • Insula s.p.a.;
  • Rovigo Expò S.p.A.;
  • S.I.S. S.p.A.

Nel mese di dicembre 2013 si è perfezionata la cessione delle n. 21 azioni detenute in S.I.S. S.p.A. dal valore nominale di € 5,16 ciascuna al prezzo complessivo di € 404,00 e con contratto di cessione di azioni del 17 aprile 2014 sono state vendute le azioni detenute in Insula Spa pari a n. 4.200 azioni ordinarie del valore nominale di € 10,00 cadauna al prezzo complessivo di € 42.752,00.

Per parte delle società ritenute necessarie (10 società) venivano comunque delineati idonei percorsi di razionalizzazione.

Successivamente la L.R. 29/2013 ha previsto la "soppressione" delle società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa e Terme di Recoaro spa ed il recesso dalla Società per l'Autostrada di Alemagna spa.

Ferrovie Venete srl è stata messa in liquidazione ed in data 23 dicembre 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese.

L'assemblea straordinaria del 11/9/2013 ha messo in liquidazione la Società per l'Autostrada di Alemagna spa ed entro il medesimo anno è stata cancellata dal registro delle imprese.

Entrambe le società non avevano personale.

Terme di Recoaro S.p.A., quale primo passaggio per la sua dismissione, è stata conferita nella Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa al fine di partecipare all'aumento di capitale deliberato all'assemblea straordinaria di quest'ultima tenutasi in data 16 ottobre 2013.

La Giunta regionale inoltre ha adottato, con DGR n. 20/CR del 25/3/2014, in ossequio ai principi dettati dalla citata legge regionale, il piano di liquidazione, per il parere della competente commissione consiliare.

Tale piano risulta attualmente ancora all'esame della Prima Commissione consiliare.

I contenuti del piano approvato con la DGR/CR citata saranno, ad ogni modo, considerata la scadenza del 31 marzo 2015 prevista dalla Legge di stabilità 2015, trasposti nel piano di razionalizzazione in oggetto, anche in mancanza del parere di cui sopra, fermo restando eventuali revisioni che la Giunta regionale si riserva di apportare in relazione alle indicazioni che emergeranno in sede di formulazione del parere da parte della competente Commissione consiliare.

Per quanto riguarda le società a partecipazione indiretta la Giunta regionale con la DGR 259 del 5 marzo 2013 chiedeva allesocietà direttamente partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione del Veneto, ad esclusione di quelle per cui era in atto un procedimento di cessione, di presentare alla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2013, un documento ricognitivo ed una proposta di piano operativo - temporale di razionalizzazione delle società dalle stesse partecipate.

A tal fine, col medesimo provvedimento, la Giunta regionale specificava i criteri generali, di seguito riportati, che dovevano regolare l'elaborazione di tali piani:

  • valutazione della rilevanza e opportunità strategica della partecipazione rispetto al sistema delle società partecipate regionali;
  • considerazione degli assetti relativi al personale della società, al loro inquadramento e degli impatti occupazionali in relazione alle proposte di razionalizzazione;
  • valutazione di tipo economico-finanziaria della società, in termini di sostenibilità prospettica del mantenimento della partecipazione, anche in relazione al trend dei risultati economici degli ultimi tre esercizi;
  • obbligo di scioglimento o alienazione delle società rientranti nella previsione di cui all'art. 4 comma 1 del DL 95/2012.

Veniva precisato inoltre che i piani presentati dalle società regionali strumentali o che ricevono dalla Regione del Veneto affidamenti in house, dovevano, comunque, prevedere obbligatoriamente la dismissione di tutte le partecipazioni in società che non avessero oggetto analogo a quello delle società partecipanti e che fossero incompatibili con i requisiti dell' "in house providing".

Per le altre società partecipate direttamente dalla Regione del Veneto i piani dovevano prevedere di mantenere esclusivamente le partecipazioni in società strumentali alla loro attività, fermo restando il rispetto dei criteri generali summenzionati, e valutando comunque nel piano la convenienza o meno di procedere ad una o più fusioni, anche di singoli rami d'azienda, con la società partecipante.

I piani avrebbero dovuto inoltre indicare, per quanto riguarda le partecipazioni da dismettere, quale dei seguenti percorsi operativi, veniva ritenuto più idoneo o, in ragione di indicazioni già fornite dall'Amministrazione regionale e motu proprio, risultava già in atto:

  1. Liquidazione;
  2. Cessione a terzi;
  3. Conferimento a Veneto Sviluppo S.p.A.;
  4. Trasferimento alla Regione del Veneto (ai sensi dell'art. 9 della L.R. 11/2010 e altre norme regionali)"

La deliberazione succitata concludeva stabilendo che, sulla base dei piani operativi - temporali predisposti dalle società tenute a presentarli e della valutazione degli uffici regionali competenti, la Giunta regionale, con successivo atto, avrebbe approvato il programma di riorganizzazione delle società indirette con l'obiettivo di ridurle da un terzo alla metà.

Pertanto, con DGR 1931 del 28 ottobre 2013, la Giunta regionale ha fornito specifiche direttive alle società direttamente partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione del Veneto per la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni societarie regionali indirette.

L'obiettivo del provvedimento n. 1931/2013 era di portare ad un sostanziale ridimensionamento delle partecipazioni societarie della Regione del Veneto, nello specifico tramite la dismissione di n. 38 società, con la conseguente riduzione delle società indirettamente partecipate da 71 a 33.

Successivamente alla DGR n. 1931/2013 il panorama delle partecipazioni societarie dirette e indirette ha subito alcune evoluzioni di seguito riassunte:

  • da una parte si è proceduto nell'attuazione dell'obiettivo di dismissione di 10 partecipazioni indirette;
  • dall'altra, la Veneto Sviluppo s.p.a., nel perseguimento del suo scopo sociale, ha acquisito n. 7 nuove partecipazioni ed inoltre la S.V.E.C. s.p.a. ha acquisito la totale partecipazione in Terme di Recoaro s.p.a. conferita dalla Regione del Veneto.

Con l'entrata in vigore della L.R. 24 dicembre 2013, n. 39 sono stati, inoltre, posti particolari vincoli alle società partecipate, ed in particolar modo alle società controllate dalla Regione, al fine del contenimento della spesa e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Per le società controllate la succitata legge è venuta a regolare, tra le altre cose, la composizione ed i compensi spettanti agli organi sociali nonché il reclutamento ed il trattamento economico del personale.

Ad ogni modo, prima e dopo dell'entrata in vigore della L.R. 39/2013, la Giunta regionale è a più riprese intervenuta presso le proprie società partecipate fornendo direttive ai fini di una maggiore efficienza degli apparati amministrativi delle stesse e per un contenimento della spesa. Mentre in alcuni casi tali direttive si inserivano in un percorso volto a dar attuazione a norme di legge, in altri casi esse costituivano manifestazioni della volontà della Regione del Veneto indirizzate agli organi societari ed espresse in qualità di socio.

L'ultimo di tali provvedimenti è la DGR 2101 del 10 novembre 2014 che ha modificato ed integrato le direttive fornite dalla Giunta regionale con la precedente DGR 258/2013, anche in applicazione della citata legge regionale.

Per completare il panorama giuridico non si può prescindere dalle altre norme nazionali che negli ultimi anni hanno interessato le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed in particolare dalle disposizioni in materia contenute nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), richiamate del resto anche dai commi 611 e 614 della legge 190/2014.

Per la definizione del piano operativo si ritiene pertanto congruo utilizzare quali strumenti, oltre ai criteri di cui al citato comma 611, gli atti fino ad ora approvati dalla Regione del Veneto.

Di seguito pertanto viene illustrato il piano operativo rinviando per i dettagli all'allegata relazione tecnica (Allegato A).

Per quanto riguarda le società a partecipazione diretta le azioni che si intendono intraprendere sono le seguenti.

Viene confermata la dismissione della quota di partecipazione nella società College Valmarana Morosini S.p.A., avente quale oggetto sociale l'esercizio di attività convittuale alberghiera a sostegno delle iniziative culturali svolte dal CUOA e da terzi in convenzione (presso Villa Valmarana Morosini), per la quale la Giunta regionale ha già deliberato e ribadito, da ultimo con DGR n. 604 del 29/04/2014, l'istanza di recesso ai sensi formulata ai sensi del comma 569 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013.

La quota regionale attualmente detenuta è pari a 818 azioni dal valore nominale di € 516,46 ciascuna, per un valore complessivo nominale di € 422.464,28.

La dismissione viene decisa in applicazione del criterio di cui alla lett. a) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, sulla base di quanto già stabilito dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 44/2011.

Viene avviato l'iter per la soppressione della società Immobiliare Marco Polo srl avente quale oggetto sociale l'acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati e la gestione di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, con l'attuazione delle fasi previste dalla DGR n. 20/CR del 25/3/2014, secondo la tempistica ivi prevista a partire dall'adozione della presente deliberazione.

La società è partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto ed ha un capitale sociale di € 25.500,00.

La soppressione viene decisa in applicazione del criterio di cui alla lett. c) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, sulla base di quanto già stabilito dall'art. 1 della L.R. 29/2013.

Viene confermata la dismissione della partecipazione nella società Rovigo Expò S.p.A. avente quale oggetto sociale l'organizzazione e gestione di manifestazioni a carattere espositivo.

La quota regionale ammonta attualmente a 400.000 azioni dal valore nominale di € 0,33 per un valore complessivo di € 132.000,00.

La dismissione della quota, che si concretizzerà con il completamento della liquidazione della società attualmente in corso, viene decisa in applicazione dei criteri di cui alle lett. a) e b) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, sulla base di quanto già stabilito dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 44/2011.

Viene avviato l'iter per la soppressione della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A., avente quale oggetto sociale la realizzazione, ristrutturazione, gestione, acquisizione e vendita di beni immobili ad uso abitazione, uffici, insediamenti, impianti, in linea con quanto previste dalla DGR n. 20/CR del 25/3/2014 e secondo le fasi e la tempistica riportate nella relazione tecnica, Allegato A della presente deliberazione.

La società è partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto ed ha un capitale sociale di € 17.500.000,00.

La soppressione viene decisa in applicazione del criterio di cui alla lett. b) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, sulla base di quanto già stabilito dall'art. 1 della L.R. 29/2013.

Per quanto riguarda le restanti società a partecipazione diretta, si procederà nei confronti di quelle controllate ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1), al fine del contenimento della spesa, con le misure di seguito illustrate.

In applicazione del criterio di cui alla lett. e) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 39/2013 verranno modificati gli statuti societari, ove occorrente, al fine di prevedere che i consigli di amministrazione siano composti da tre componentidi cui due dipendenti dell'amministrazione regionale o da un amministratore unico, che ai componenti degli organi sociali non possano essere corrisposti gettoni di presenza e che i dipendenti dell'amministrazione regionale riversino i relativi compensi all'amministrazione, fermo restando specifiche deroghe o modifiche previste da leggi regionali.

In applicazione del criterio di cui alla lett. e) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 e sulla base di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 39/2013 verranno mantenuti per il triennio 2015-2017 i seguenti limiti massimi ai compensi: per quelli spettanti ai presidenti ed agli amministratori delegati, nonché agli amministratori unici € 80.000,00, per quelli spettanti a ciascun altro componente del Consiglio di Amministrazione € 25.000,00, per quelli spettanti a ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo € 20.000,00.

Ancora in applicazione del criterio di cui alla lett. e) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 e sulla base di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013 la Giunta regionale vigilerà affinché il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale che verrà assunto dalle società controllate sia determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica e per il restante personale affinché il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società controllate non superi quello ordinariamente spettante per l'anno 2013, fatti salvi eventuali limiti inferiori delle retribuzioni individuali e accessorie che saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, per singola società. A tal riguardo le società sono chiamate a comunicare alla Regione, con congruo anticipo, l'avvio della contrattazione di secondo livello.

Ancora in applicazione del criterio di cui alla lett. e) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, le nuove assunzioni verranno autorizzate, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 39/2013, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta con DGR n. 2101/2014 e in conformità a quanto stabilito all'art. 1, comma 557 lett. a) e b) e 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Ad ogni modo, le assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, tenuto conto che la spesa regionale del personale è inferiore al 25% del totale della spesa corrente, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 3, comma 5 quater, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

Le società controllate in via diretta dovranno, ad ogni modo, assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Sempre al fine di una riduzione delle partecipazioni, per quanto concerne la società Veneto Nanotech S.c.p.A., a seguito di una ristrutturazione della stessa, la quota percentuale di partecipazione regionale al capitale della Società, attualmente pari al 76,66%, sarà progressivamente ridotta fino anche a sotto il 10% e il mantenimento della partecipazione sarà condizionato all'approvazione di un piano industriale che prefiguri il rilancio della Società ed il raggiungimento di un equilibrio economico - finanziario.

Per ulteriori dettagli relativamente alle società a partecipazione diretta si rinvia alla relazione tecnica allegata al presente provvedimento (Allegato A).

Per quanto riguarda le società a partecipazione indiretta l'obiettivo è quello di portarle a n. 29. Infatti, come illustrato nella citata relazione tecnica allegata al presente provvedimento (Allegato A), e alla luce di quanto precedentemente riportato, tenuto conto che nel frattempo rispetto alla DGR n. 1931/2013 sono state dismesse, cessate o liquidate n. 10 partecipazioni, le partecipazioni indirette comprese nel documento si suddividono nelle sotto elencate categorie:

  • n. 27 da dismettere;
  • n. 6 da concludere la fase di liquidazione;
  • n. 7 da concludere la procedura fallimentare;
  • n. 29 da mantenere.

Quanto stabilito nel presente provvedimento per le società direttamente controllate dalla Regione vale anche per quelle controllate in via indiretta.

Le Società controllate invieranno entro il 28/02/2016 apposita relazione in merito ai risultati del piano di contenimento della spesa, al fine di permettere alla Giunta regionale di trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e di pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione la relazione sui risultati conseguiti prescritta dal comma 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 1, commi da 611 a 614 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

VISTO l'art. 1, commi da 563 a 569 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

VISTO l'art. 1 comma 557 e comma 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 3, comma 5 quater, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014;

VISTI gli articoli da 51 a 54 e 61 dello Statuto del Veneto (Legge regionale Statutaria n. 1 del 17/04/2012);

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2013, n. 29;

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 39;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 44/2011;

VISTE le DGR n. 1931/2013 e 2101/2014;

VISTA la relazione tecnica al piano di razionalizzazione (Allegato A);

delibera

1.   per quanto riguarda le società partecipate in via diretta dalla Regione del Veneto, di approvare il piano operativo di razionalizzazione illustrato nelle premesse del presente provvedimento che comporterà:

  • la soppressione della società Immobiliare Marco Polo srl, della società Rovigo Expò spa e della Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa;
  • la dismissione della partecipazione nella società College Valmarana Morosini spa;
  • il contenimento della spesa per le società controllate ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1) con le modalità illustrate in premessa;
  • la riduzione della quota percentuale di partecipazione regionale nella società Veneto Nanotech scpa fino anche a sotto il 10% ed il mantenimento della partecipazione alle condizioni illustrate in premessa;

2.   di approvare il seguente atto di indirizzo alle società controllate in via diretta ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni: le società devono assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, previsto dall'art. 1, comma 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

3.   di stabilire che quanto previsto nel presente provvedimento per le società direttamente controllate dalla Regione valga anche per quelle controllate in via indiretta;

4.   di stabilire che le Società controllate invieranno entro il 28/02/2016 apposita relazione in merito ai risultati del piano di contenimento della spesa, al fine di permettere alla Giunta regionale di trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e di pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione la relazione sui risultati conseguiti prescritta dal comma 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

5.   in merito alle società partecipate in via indiretta di approvare l'obiettivo di ridurle a n. 29 come illustrato in premessa;

6.   di approvare la relazione tecnica al piano di razionalizzazione allegata al presente provvedimento (Allegato A);

7.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale, costituendo la pubblicazione del piano e della relazione obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9.   di trasmettere il presente provvedimento alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 612, della legge 190/2014.

(seguono allegati)

447_AllegatoA_296093.pdf

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