Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 335 del 31 marzo 2015
Modifiche al disciplinare tecnico delle sovvenzioni e contribuzioni contro cessione della retribuzione. (Art. 50 della Legge Regionale del 28 gennaio 2000, n. 5).
Con il presente atto alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di stipendi e previdenza, si propone di approvare un nuovo disciplinare che apporta modifiche tecnico-operative al disciplinare delle sovvenzioni e contribuzioni contro cessione della retribuzione, concesse ai sensi dell'art. 50 Legge Regionale n. 5 del 28 gennaio 2000.
Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
L'art. 50 della Legge Regionale 28/01/2000, n. 5 ha istituito un fondo per la concessione di sovvenzioni e di contribuzioni a favore dei dipendenti di questa Amministrazione contro cessione della retribuzione, demandando alla Giunta Regionale il compito di disciplinarne modalità, criteri e limiti di erogazione.
In esecuzione della suddetta legge, con D.G.R. n. 827 del 10/03/2000, poi modificata dalla D.G.R. n. 450 dell' 1/3/2002, è stato approvato un primo disciplinare tecnico nel quale sono state individuate le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di recupero delle stesse.
Con D.G.R. n. 839 del 26 marzo 2004 è stato approvato un secondo disciplinare, mentre con D.G.R. n. 1785 del 12 giugno 2007 si è giunti all'approvazione del disciplinare attualmente attivo.
Ciò richiamato, con il presente provvedimento, a seguito delle nuove disposizioni normative intervenute in materia previdenziale e di gestione delle competenze stipendiali, si rende necessario modificare alcuni punti del disciplinare con riguardo ai criteri di erogazione, soprattutto in relazione ad una corretta definizione del quinto cedibile ed al recupero del residuo debito in caso di cessazione con diritto a pensione. Inoltre si è ritenuto opportuno rivedere la struttura espositiva del disciplinare per agevolarne la comprensione all'utenza.
Si propone pertanto l'approvazione di un nuovo testo di disciplinare (allegato A) contenente le predette modifiche.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Visto l'art. 50 della Legge Regionale del 28 gennaio 2000, n. 5;
Richiamate le D.G.R. n. 827 del 10/03/2000, n. 450 dell'1/3/2002 , n. 839 del 26/06/2004 e n. 1785 del 12 giugno 2007;
Visto l'art. 2, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro