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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 36 del 10 aprile 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 31 marzo 2015

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, articolo 8. Procedura d'informazione alla Commissione europea (Notifica n. 2014/0520/I). Modifica dei disciplinari di produzione - prodotti zootecnici. Allegato F della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i. L.R. n. 12/2001, articolo 4, comma 2.

Note per la trasparenza

Con questa deliberazione la Giunta regionale approva alcune modifiche dei disciplinari di produzione - prodotti zootecnici, di cui all'allegato F della deliberazione n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i., a conclusione della procedura d'informazione alla Commissione europea prevista dall'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE (Notifica n. 2014/0520/I). I disciplinari di produzione oggetto del provvedimento costituiscono regole tecniche della L.R. n. 12/2001.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell'ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità "Qualità Verificata" (QV) della Regione del Veneto.

I disciplinari di produzione della L.R. n. 12/2001, in quanto documenti tecnici che descrivono il metodo di produzione o i requisiti specifici di un determinato prodotto, sono soggetti alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dall'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (di seguito: Direttiva), come richiamato dall'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

Questa Direttiva obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione europea (di seguito: Commissione) ogni progetto di regola tecnica e, contemporaneamente, "il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica" (articolo 8, paragrafo 1).

L'articolo 9 della Direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica per tre mesi, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, nel caso in cui non ci siano osservazioni da parte della Commissione o di altri Stati membri, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

Con le deliberazioni n. 1330 del 23 luglio 2013 (primo provvedimento) e n. 2332 del 9 dicembre 2014 (secondo provvedimento) la Giunta regionale ha approvato il testo definitivo delle regole tecniche della L.R. n. 12/2001, a conclusione della procedura d'informazione alla Commissione europea prevista dall'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE (rispettivamente: notifica n. 2013/0037/I e n. 2014/0368/I).

I disciplinari di produzione - prodotti zootecnici della L.R. n. 12/2001 (di seguito: disciplinari) sono descritti nell'allegato F della deliberazione n. 1330/2013.

In risposta alla richiesta di informazioni della Commissione tramite EU PILOT 5551/13/AGRI, il paragrafo 11. Etichettatura del prodotto del disciplinare di produzione della carne di vitello "al latte e cereali" e del disciplinare di produzione della carne di vitellone/scottona "ai cereali", di cui all'allegato F della DGR n. 1330/2013, sono stati modificati con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 162 del 14 novembre 2013 (ratificato con DGR n. 2230 del 3 dicembre 2013).

Dopo i primi anni di applicazione dei disciplinari, alcuni concessionari del marchio QV del comparto carni bovine e lattiero-caseario hanno segnalato la necessità di apportare alcune modifiche ai medesimi.

La struttura regionale competente ha ricevuto le seguenti richieste di modifica di tali disciplinari:

1)     nota del 12/09/2013 della Latteria di Soligo s.a.c. (ns. prot. n. 391048 del 18/09/2013), per il disciplinare del latte crudo e alimentare (vaccino);
2)     nota del 16/09/2013 dell'Associazione Produttori Carni Bovine del Triveneto UNICARVE (ns. prot. n. 400764 del 24/09/2013), per i disciplinari della carne di vitello "al latte e cereali" e della carne di vitellone/scottona "ai cereali";
3)     nota del 17/09/2013 dell'AZOVE s.a.c. (ns. prot. n. 401204 del 24/09/2013), per il disciplinare della carne di vitellone/scottona "ai cereali";
4)     nota del 30/07/2014 dell'Associazione Produttori Carni Bovine UNICARVE (ns. prot. n. 333021 del 05/08/2014), per i disciplinari della carne di vitello "al latte e cereali" e della carne di vitellone/scottona "ai cereali".

A tali richieste di modifica va aggiunta la mail del 26/05/2014 (ns. prot. n. 226776 del 27/05/2014), con la quale l'organismo di controllo CSQA Certificazioni s.r.l. ha comunicato il parere favorevole del proprio Comitato Esecutivo sull'ammissibilità di una variante di un requisito del disciplinare del latte crudo e alimentare (vaccino), richiesta dalla Latteria di Soligo s.a.c.

Ulteriori esigenze di modifica dei disciplinari si sono rese necessarie per adeguare alcuni requisiti dei medesimi a norme vincolanti dell'Unione europea di recente approvazione: la definizione di alcune categorie di carcasse bovine, modificate dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e le disposizioni di etichettatura facoltativa delle carni bovine, modificate dal regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

La struttura regionale competente ha valutato le citate richieste di modifica dei disciplinari e ha ritenuto di procedere alla modifica dei medesimi per i seguenti motivi:

a)      descrivere alcuni requisiti in modo più chiaro e completo;
b)     adeguare alcuni requisiti all'evoluzione delle tecniche produttive;
c)      adeguare alcuni requisiti a norme vincolanti dell'Unione europea di recente approvazione.

Il terzo comma dell'articolo 8, paragrafo 1 della Direttiva precisa che "Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti".

Sulla base di ciò si è ritenuto che le citate modifiche dei disciplinari debbano essere soggette alla procedura d'informazione prevista dall'articolo 8 della Direttiva, in quanto i disciplinari costituiscono regole tecniche già notificate ai sensi della Direttiva, per cui è stato preparato il progetto di modifica dei disciplinari di produzione - prodotti zootecnici, di cui all'allegato F della DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i.

Con nota prot. n. 441140 del 21 ottobre 2014 il citato progetto di modifica dei disciplinari di produzione - prodotti zootecnici della L.R. n. 12/2001 è stato inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, chiedendone la notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva. Alla notifica è stato assegnato il numero 2014/0520/I.

Durante il periodo di differimento della messa in vigore delle regole tecniche, la Commissione ha presentato alcune osservazioni al progetto di modifica dei disciplinari di produzione - prodotti zootecnici della L.R. n. 12/2001, ai sensi dell'articolo 8.2 della medesima Direttiva, che non hanno determinato l'allungamento a sei mesi di tale periodo di differimento. Tali osservazioni sono state ricevute con nota prot. n. 0012708 del 30 gennaio 2015 dell'Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La struttura regionale competente ha ritenuto di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione e, con nota prot. n. 65876 del 16 febbraio 2015, ha inviato la risposta all'Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico, per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione.

Per rispondere alle osservazioni della Commissione non è stato necessario modificare il progetto di regole tecniche notificato.

Con nota prot. n. 0039367 del 20 marzo 2015, l'Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che la Commissione ha ritenuto soddisfacente la risposta fornita dalle autorità italiane.

Per chiudere la procedura d'informazione del progetto di regole tecniche della L.R. n. 12/2001, prevista dall'articolo 8 della Direttiva, si rende necessario approvare il testo definitivo della modifica dei disciplinari di produzione - prodotti zootecnici (Allegato F della DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i.), di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari, struttura regionale competente, è incaricata di:

a)      comunicare all'Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, per il successivo inoltro alla Commissione;
b)     redigere il testo dei disciplinari di produzione - prodotti zootecnici della L.R. n. 12/2001, di cui all'allegato F della DGR n. 1330/2013 e s.m.i., consolidato con le modifiche apportate dal presente provvedimento;
c)      pubblicare il testo consolidato dei disciplinari di produzione - prodotti zootecnici della L.R. n. 12/2001 nel portale internet della Giunta regionale (sezione dedicata al Sistema di qualità "Qualità Verificata");
d)     inviare il presente provvedimento ai concessionari del marchio QV per il settore zootecnico e agli organismi di controllo autorizzati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013 e n. 2332 del 9 dicembre 2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 162 del 14 novembre 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2230 del 3 dicembre 2013;

VISTE le note della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari:

prot. n. 441140 del 21 ottobre 2014;

prot. n. 65876 del 16 febbraio 2015;

PRESO ATTO delle note dell'Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico:

prot. n. 0012708 del 30 gennaio 2015;

prot. n. 0039367 del 20 marzo 2015;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2611 del 30 dicembre 2013;

VISTO l'articolo 4, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

delibera

1.      di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di approvare il testo definitivo della modifica dei disciplinari di produzione - prodotti zootecnici (Allegato F della DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i.), Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3.      di incaricare la Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari dell'esecuzione del presente atto;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

438_AllegatoA_295554.pdf

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