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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 40 del 24 aprile 2015


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 31 marzo 2015

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione N. 1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 31, comma 1.

Note per la trasparenza

Si provvede a definire i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive complementari previste dalla nuova legge regionale in materia di turismo che completa il quadro complessivo per la classificazione di tutte le strutture ricettive riconosciute dalla L.r. 11/2013.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, volto a definire una politica regionale di promozione dello sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale (prima regione turistica italiana) che a livello europeo (sesta regione turistica), e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta e della cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue, aspetto questo apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo. Infatti le grandi potenzialità dell'offerta turistica, valorizzata da uno strutturato piano di promozione e dalle capacità imprenditoriali degli operatori turistici presenti nel nostro territorio, hanno consentito di registrare anche nello scorso anno un totale di quasi 62 milioni di presenze nel territorio regionale.

E nel complessivo panorama della recettività regionale, una componente importante dell'offerta turistica veneta è data dalle strutture extralberghiere: nel 2013 la disponibilità complessiva di posti letto del Veneto è stata di 650.000 e l'offerta alberghiera e dei campeggi rappresenta 430.000 posti letto. L'offerta turistica in bed and breakfast e agriturismo è di oltre 21 mila posti letto (circa 3.000 strutture registrate), in rifugi escursionistici e alpini sono oltre 3 mila posti letto con 141 strutture, in altri alloggi (affittacamere, appartamenti, ostelli, foresterie, country house, ecc.) sono i restanti 196.000 posti letto. In termini percentuali, se si escludono le strutture ricettive alberghiere che rappresentano il 32,3% del totale, il restante 67,7% è rappresentato da posti letto in strutture extralberghiere: i campeggi rappresentano il 45,9% dei posti letti, i bed & breakfast il 2,4%, gli agriturismo il 2,2%, i rifugi il 0,7% e infine gli altri alloggi il 48,7% del totale extralberghiero.

La disciplina delle strutture ricettive extralberghiere era, sino ad oggi, contenuta negli articoli 25 e seguenti della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 e nei relativi allegati F, G, H, I, Q ed R della legge stessa, peraltro più volte modificati ed integrati, nel corso del tempo, da specifici provvedimenti deliberativi.

La nuova legge regionale n. 11/2013 sostituisce il gruppo di ben tredici tipologie di strutture ricettive extralberghiere con il gruppo delle cinque strutture ricettive complementari, disciplinate dall'articolo 27: gli alloggi turistici, le case per vacanze, le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, i bed & breakfast ed i rifugi alpini.

In primo luogo si rileva, quindi, che la nuova normativa ha operato una forte semplificazione amministrativa, riducendo il numero di tipologie di strutture ricettive, e in ciò andando a soddisfare il criterio di semplificazione che il turista esige dal sistema amministrativo regionale.

Altro elemento di particolare significato e novità è quello relativo alla qualificazione dei servizi di ricettività offerti dalle strutture ubicate nel territorio regionale. Infatti la legge regionale n. 11/ 2013 persegue lo sviluppo del turismo veneto, tramite l'accrescimento della qualità dell'accoglienza turistica, che risulta una delle finalità descritte nell'articolo 1; conseguentemente la norma prevede, all'articolo 31, che tutte le strutture ricettive, e quindi anche le strutture complementari, siano oggetto di classificate intendendo con tale termine la qualificazione per categoria in relazione ai servizi turistici offerti.

Si tratta, indubbiamente, di un notevole progresso nell'accertamento pubblico della qualità dell'offerta turistica, rispetto alla carenza dell'obbligo di classificazione per le strutture extralberghiere individuate nell'articolo 27 della previgente legge regionale n. 33/2002; la crescita della qualità turistica si ottiene quindi anche con l'obbligatorietà nella classificazione di tutte le strutture ricettive, compreso quindi il variegato mondo delle attività complementari che caratterizza l'offerta ricettiva del Veneto.

Si ritiene infatti che in un settore turistico sempre più competitivo anche a livello internazionale, la crescita della qualità si ottiene anche con la professionalità dell'operatore turistico, con la qualità e l'adeguatezza dei servizi offerti dalla strutture di ospitalità, dalla innovazione e pregnanza nelle proposte di soggiorno al turista. Sono pertanto improponibili modelli di gestione in cui una notevole parte dell'ospitalità turistica nel Veneto era improvvisata ed occasionale, e ciò in quanto una struttura ricettiva gestita in forma non imprenditoriale risulta, in parecchi casi, poco competitiva sul mercato.

A questo proposito, la legge regionale n. 11/2013 è chiara, in quanto all'articolo 2, definisce il titolare della struttura ricettiva, come il titolare dell'impresa che organizza i fattori della produzione inerenti la struttura, l'offerta di alloggio temporaneo e i servizi durante il soggiorno del cliente. Nella nuova norma non è più presente quindi la distinzione, all'interno della categoria delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, tra le strutture gestite in forma imprenditoriale e quelle gestite in forma non imprenditoriale, che fissava, come criterio distintivo, il limite di quattro unità abitative.

Nel nuovo testo legislativo regionale il requisito dell'imprenditorialità del gestore non è richiesto in solo per coloro che intendono iniziare un'attività di bed & breakfast da esercitarsi in via occasionale, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. n. 11/2013.

Resta inteso che anche il bed & breakfast occasionale è comunque una struttura ricettiva che risponde ai requisiti di classificazione previsti dal presente provvedimento.

La legge regionale n. 11/2013 definisce le tipologie di strutture ricettive complementari, in modo molto sintetico, secondo il criterio degli spazi offerti ai turisti, con particolare riferimento alle diverse tipologie di locali di pernottamento ed alla diversa capacità ricettiva. In questo senso quindi l'articolo 31 dispone che la Giunta regionale individuai le superfici e le cubature minime dei locali di pernottamento in relazione ai posti letto anche per le strutture ricettive complementari, colmando così una lacuna della precedente normativa regionale.

In esecuzione, quindi, a quanto previsto dalla legge regionale n. 11/2013, con il presente provvedimento si provvede a definire le pertinenti disposizioni attuative che individuano i requisiti di dettaglio per la classificazione delle strutture ricettive complementari, in particolare per quanto concerne le dotazioni, le attrezzature e i servizi offerti ai turisti.

Già con precedenti provvedimenti, la Giunta regionale è intervenuta a disciplinare i criteri e le procedure per la classificazione degli altri due gruppi di strutture ricettive, le strutture ricettive alberghiere e quelle all'aria aperta, per cui rimane da adottare, con il presente provvedimento, la disciplina e i criteri di classificazione del terzo gruppo, appunto quello individuato dalla legge regionale n. 11/2013 come strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast.

Si ritiene invece di rinviare ad un successivo provvedimento la disciplina dei requisiti dei rifugi alpini, che per le loro peculiari caratteristiche legate alla localizzazione in aree di montagna, alla stagionalità prevalentemente estiva, agli specifici servizi offerti e alla tipologia di turisti ospitati, richiedono un approfondimento specifico, da operare anche con le province aventi competenza nelle aree di montagna.

Con il presente atto si provvede quindi a disciplinare le disposizioni attuative della legge regionale n. 11/2013, in materia di strutture ricettive complementari, esclusi i rifugi, con i seguenti contenuti:

a)      i livelli di classificazione, fino ad un massimo di tre classi;
b)     le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e di servizi di interesse turistico;
c)      i documenti da allegare alla domanda di classificazione;
d)     il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione.

Va altresì rilevato che l'articolo 29 della richiamata legge regionale prevede che la Giunta regionale definisca l'utilizzo di denominazioni diverse delle strutture ricettive, rispetto a quelle definite nella citata legge e pertanto, così come operato anche per gli altri gruppi di strutture ricettive, con il presente provvedimento si prevedono anche denominazioni aggiuntive o diverse delle strutture complementari.

Per le considerazioni sopra formulate, si propone quindi di approvare, nell'Allegato A al presente provvedimento, le disposizioni attuative comuni a tutte le strutture ricettive complementari, esclusi i rifugi, presenti nel territorio regionale e relative a:

a)      le denominazioni aggiuntive e sostitutive delle strutture ricettive complementari;
b)     il rapporto tra le tipologie di strutture complementari della legge regionale n. 11/2013 e le precedenti tipologie di strutture ricettive extralberghiere di cui alla ex legge regionale n. 33/2002;
c)      i livelli di classificazione;
d)     le altezze minime dei locali di pernottamento;
e)      i documenti da allegare alla domanda di classificazione;
f)      i requisiti principali del modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione.

Inoltre, ai fini di un'esposizione della disciplina che risponda ai requisiti di chiarezza e di trasparenza normativa, anche in relazione alle differenti tipologie ricettive che fanno parte di questo terzo gruppo di strutture, in aggiunta alle disposizioni di carattere generale previste nell'allegato A), si propone di approvare i requisiti minimi di classificazione - strutturali, dotazionali e di servizio - rubricati, per ciascun livello, nei seguenti allegati:

•    Allegato B i requisiti di classificazione degli alloggi turistici,
•    Allegato C i requisiti di classificazione delle case per vacanze,
•    Allegato D i requisiti di classificazione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico,
•    Allegato E i requisiti di classificazione dei bed & breakfast,

tutti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ora, riguardo a quanto sopra previsto, è necessario evidenziare la speciale situazione del Comune di Venezia che oltre ad un tessuto urbano ed edilizio particolarmente delicato e quindi meritevole di peculiare applicazione, ha l'assoluta necessita, e certamente impegnativa scelta amministrativa e programmatica, di far convivere, da un lato, uno sviluppo armonioso delle attività turistiche e dall'altro di consentire un equilibrato rapporto fra residenti e turisti, e tali criticità urbanistiche, edilizie e di pianificazione territoriale sono state ripetutamente segnalate sia dallo stesso Comune che dalle associazioni che raggruppano le attività complementari.

A ciò si aggiunga che tale particolare situazione è aggravata dal fatto che il Comune di Venezia risulta da tempo privo degli organi elettivi, per cui materialmente impossibilitato a definire questioni che attengono più strettamente alla strategia programmatoria e di pianificazione del territorio di un'amministrazione comunale, rischiando pertanto di penalizzare oltremodo, e senza la possibilità di individuare pratiche soluzioni, attività da tempo avviate e consolidate nel territorio comunale.

In relazione a quanto sopra, si ritiene quindi sussistano i presupposti per stabilire che per le strutture ricettive complementari ubicate nel territorio del Comune di Venezia, il termine finale per presentare la domanda di classificazione in conformità al presente provvedimento, è stabilito entro il diciottesimo mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BUR, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 e 7 della legge regionale n. 11/2013.

Pertanto, esclusivamente per il Comune di Venezia, per le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013 (articolo 50, comma 6), per i bed & breakfast, le foresterie per turisti e le unità ammobiliate ad uso turistico non classificate alla entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013 (articolo 50, comma 7) ubicati nel territorio del Comune di Venezia, devono ottenere la classificazione, con i criteri del presente provvedimento, considerando sin da subito, sia il termine dei 12 mesi sopra indicato, sia quello dei 6 mesi previsto dalla citata legge regionale n. 11/2013, all'articolo 50.

Si fa altresì presente che la legge regionale n. 11/2013 prevede, rispettivamente agli articoli 32, 33 e 34, dei modelli regionali per la domanda di classificazione, per la segnalazione certificata di inizio attività e per la esposizione dei prezzi delle strutture ricettive. Per l'individuazione del contenuto di tali atti, come pure l'individuazione grafica del modello del simbolo per esporre i segni distintivi della classificazione, possa rientrare tra gli atti di gestione tecnica dirigenziale, da adottarsi, secondo criteri di omogeneità e semplificazione, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento, nonché della legislazione vigente sia in materia di sportello unico delle attività produttive, sia in materia di tutela dei dati personali.

Conseguentemente, si propone di incaricare il Direttore della Sezione Turismo ad individuare, per le strutture ricettive complementari oggetto del presente provvedimento, con propri decreti i seguenti modelli regionali: simbolo grafico per esporre i segni distintivi della classificazione; modulo di domanda di classificazione; di segnalazione certificata di inizio attività; modulo della tabella dei prezzi esposta nel luogo di ricevimento, modulo del cartellino prezzi; modulo per la comunicazione di variazione del periodo di apertura della struttura ricettiva.

In attuazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 11/2013, si propone di dare atto che dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, saranno abrogati, per tutte le strutture ricettive extralberghiere, salvo la vigenza per i rifugi alpini e rifugi escursionistici, gli articoli 25, 26, 27, della legge regionale n. 33/2002, nonché gli allegati F, G ed R, citati nei suddetti articoli della legger regionale n. 33/2002, nonché gli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e gli allegati H ed I della citata normativa regionale.

Necessita in particolare rilevare, con il presente provvedimento, un aspetto relativo alla differenziazione fra "unità abitative ammobiliate" e "locazioni turistiche". Infatti la legge regionale n. 11/2013 stabilisce che è "unità abitativa ammobiliata ad uso turistico" la struttura ricettiva composta da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi, che fornisce al turista i servizi turistici riportati all'allegato D) alla presente deliberazione.

Di converso, e al fine di esporre con chiarezza e trasparenza al cliente/turista le diverse opportunità di ricettività, si conferma che è "locazione turistica" ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come richiamata dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45. articolo 3, quella realizzata in alloggio, non aperto al pubblico, senza prestazione di servizi; possono invece essere erogati esclusivamente le seguenti prestazioni accessorie alla locazione:

1.      fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e, eventualmente, il riscaldamento/climatizzazione;
2.      manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati;
3.      pulizia dell'alloggio ad ogni cambio dell'ospite e, se richiesto, la fornitura di biancheria, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, il provvedimento disciplinante la materia in parola (n. 1/CR del 20 gennaio 2015) è stato trasmesso al Consiglio regionale, e, sullo stesso, la competente Commissione consiliare, nella seduta del 12 febbraio 2015, ha espresso parere favorevole alla Giunta regionale n. 657, indicando delle prescrizioni modificative dell'allegato A), dell'allegato C) e dell'allegato D) della citata CR, che si ritengono sostanzialmente tutte accoglibili nel merito.

Si tratta in particolare di tre aspetti, che riguardano:

•   una precisazione sulla differenziazione tra residence e appartamenti vacanze;
•   l'introduzione, nell'ambito delle "Case per vacanze" della tipologia "Casa per vacanze sociali";
•   una diversa parametrazione delle superfici minime delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, più aderente alla attuale valutazione dei locali utilizzati dai turisti.

Le indicazioni fornite dalla competente Commissione consiliare, nel parere alla Giunta regionale n. 657 del 12 febbraio 2015 ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della L.R. n. 11/2013 sono state tutte accolte; è tuttavia emersa successivamente l'opportunità di un approfondimento su due aspetti qualificanti, anche in considerazione della competizione sul mercato di strutture, come ad esempio i B & B, che vengono classificate per la prima volta in Veneto, ma che in altre regioni italiane e all'estero hanno già propri regimi di classificazione.

In tal senso appare opportuno pertanto differenziare, rispetto alle stelle, il simbolo da adottare (analogamente a quanto fatto in altri Stati e Regioni italiane) e al tempo stesso sceglierne uno che dia immediata percezione turistica della specificità del Veneto, richiamandone la peculiarità storica, culturale ed artistica. Inoltre merita riflessione anche la scelta del livello iniziale della classificazione delle strutture complementari.

Per quanto attiene al primo punto, si ritiene che il simbolo che meglio esprime il legame di tutto il Veneto con Venezia e la sua storia sia il leone alato veneziano, tanto più che Venezia è di per sé un attrattore internazionale indiscusso; per quanto attiene al secondo punto si ritiene di adottare una classificazione con due, tre e quattro leoni alati veneziani e ciò in quanto una analisi operata in altri stati ha consentito di verificare che per esempio la Germania (da cui proviene uno dei flussi turistici di primaria importanza e stabilità per il Veneto) adotta una classificazione su tre livelli e altre esperienze di realtà turistiche vicine alla nostra, come la Carinzia o l'Emilia Romagna, prevedono una classificazione che comincia dal secondo livello, prevedendo in questo caso due, tre e quattro livelli utilizzando come simbolo il sole.

In tal senso sembra opportuno dotare la ricettività complementare di una classificazione su tre livelli, a cominciare dal secondo, e avente come proprio simbolo specifico il leone alato veneziano: due, tre e quattro leoni alati. Per le strutture ricettive B&B che rispettano i requisiti previsti per il livello di classificazione dei quattro leoni alati si può prevedere anche un ulteriore livello di cinque leoni alati qualora gli stessi siano ubicati in edifici d'epoca e vincolati o forniscano taluni servizi di alta qualità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ed in particolare gli articoli 25, 29, 31 e 32;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45, in particolare l'articolo 3 "Locazioni turistiche";

VISTA la deliberazione n. 1443 del 31 luglio 2012;

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la circolare del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 8 novembre 2011, approvata con deliberazione n. 1782/2011;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 1 del 20 gennaio 2015 e il parere della Sesta Commissione consiliare rilasciato in data 12 febbraio 2015;

delibera

1.           di provvedere alla definizione dei requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari - alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast - previsti dall'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

2.           di stabilire che le strutture ricettive complementari, esclusi i rifugi per i quali si provvederà con successiva separata deliberazione, sono distinte con i seguenti livelli di classificazione: fino ad un massimo di tre classi, contrassegnate da segni distintivi, rappresentati da due, tre e quattro leoni alati veneziani;

3.           di stabilire che le tipologie ricettive complementari: alloggi turistici, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, che siano già in possesso di tutti i requisiti previsti per la classificazione a quattro leoni, possono fregiarsi di una classificazione a 5 leoni qualora presentino e dispongano degli ulteriori requisti indicati nei rispettivi allegati di cui al presente provvedimento;

4.           di approvare nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, le disposizioni attuative generali e comuni a tutte le strutture ricettive complementari relative a:

•  le denominazioni aggiuntive e sostitutive delle strutture ricettive complementari;
•  il rapporto tra le tipologie di strutture complementari della legge regionale n. 11/2013 e le precedenti tipologie di strutture ricettive extralberghiere di cui alla ex legge regionale n. 33/2002;
•  le altezze minime dei locali di pernottamento;
•  i documenti da allegare alla domanda di classificazione;
•  i requisiti principali del modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione;

5.           di approvare altresì per ognuna delle seguenti tipologie ricettive complementari i requisiti minimi di classificazione - strutturali, dotazionali e di servizio - rubricati, per ciascun livello, nei seguenti allegati:

•    Allegato B i requisiti di classificazione degli alloggi turistici,
•    Allegato C i requisiti di classificazione delle case per vacanze,
•    Allegato D i requisiti di classificazione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico,
•    Allegato E i requisiti di classificazione dei bed & breakfast,

tutti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6.           di disporre che il requisito dell'imprenditorialità del gestore non è richiesto per coloroche intendono iniziare un'attività di bed & breakfast da esercitarsi in via occasionale, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 11/2013;

7.           di dare atto che dalla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento definitivo, saranno abrogati, salvo la vigenza per i rifugi alpini e i rifugi escursionistici, gli articoli 25, 26, 27, della legge regionale n. 33/2002, nonché gli allegati F, G ed R, citati nei suddetti articoli, nonché gli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e gli allegati H ed I della previgente normativa regionale;

8.           di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che le strutture ricettive complementari, ubicate nel territorio del Comune di Venezia si classificano entro il diciottesimo mese successivo alla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 50, commi 6 e 7 della legge regionale n. 11/2013;

9.           di stabilire che è locazione turistica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come richiamata dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45. articolo 3, quella realizzata in alloggio, non aperto al pubblico, senza prestazione di alcun servizio; possono invece essere erogati esclusivamente le seguenti prestazioni accessorie alla locazione:

a)   fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e, eventualmente, riscaldamento/climatizzazione;
b)   manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati;
c)   pulizia dell'alloggio ad ogni cambio dell'ospite e, se richiesto, la fornitura di biancheria, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite;

10.        di incaricare il Direttore della Sezione Turismoad individuare con propri decreti, da adottarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, i seguenti modelli regionali: simbolo grafico per esporre i segni distintivi della classificazione; modulo di domanda di classificazione; di segnalazione certificata di inizio attività; modulo della tabella dei prezzi esposta nel luogo di ricevimento, modulo del cartellino prezzi; modulo per la comunicazione di variazione del periodo di apertura della struttura ricettiva;

11.        di dare atto che il presente provvedimento con comporta spese a carico del bilancio regionale;

12.        di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

419_AllegatoA_295553.pdf
419_AllegatoB_295553.pdf
419_AllegatoC_295553.pdf
419_AllegatoD_295553.pdf
419_AllegatoE_295553.pdf

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