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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 31 del 31 marzo 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2574 del 23 dicembre 2014

Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione Piano operativo regionale 2014 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. (reg. CE n. 1760/2000 - DD.MM. 30/08/2000 e 25/02/2005).

Note per la trasparenza

Approvazione del piano regionale operativo 2014 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e dello schema di accordo con le AULSS venete relativo allo svolgimento delle verifiche presso gli operatori e alla gestione delle necessarie attività formative rivolte al personale impiegato.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
reg. CE n. 1760/20000, D.M 30/08/2000, art. 15 - L. n. 241/90 art. 15.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il reg. (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, dell'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare al Titolo II definisce le regole generali del sistema.

Con il reg. (CE) n. 1825/2000 della Commissione sono state precisate le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000.

In attuazione della suindicata regolamentazione comunitaria, con Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 30 agosto 2000 sono state emanate a livello nazionale le "Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine".

La suddetta normativa costituisce il sistema obbligatorio di etichettatura che permette di evidenziare il nesso fra l'identificazione della carcassa del bovino, del quarto o dei tagli di carne e, il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a consentire di verificare informazioni che figurano sull'etichetta.

Dal 1° gennaio 2002 gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carne bovina nella Comunità, devono, in tutte le fasi dell'attività, etichettare il prodotto con le seguenti indicazioni:

  • numero di riferimento o codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali: tale numero può essere il numero di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni o il numero d'identificazione di un gruppo di animali;
  • numero di riconoscimento del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale macello;
  • numero di riconoscimento del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale laboratorio;
  • Stato membro o il Paese terzo di nascita;
  • Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso;
  • altre informazioni diverse da quelle obbligatorie sopra citate che gli stessi operatori e organizzazioni possono fornire nell'ambito del sistema di etichettatura volontaria.

Si consideri in proposito che il citato DM 30 agosto 2000, all'articolo 15, prevede che la corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, fermo restando le competenze in materia igienico sanitaria attribuite al Servizio Sanitario Nazionale, viene svolta dal competente Ministero delle politiche agricole e forestali in collaborazione con le Regioni e Province Autonome.

Dall'attività di valutazione delle operazioni di controllo effettuate sulla rintracciabilità delle carni fresche e dei prodotti di origine animale delle specie bovine dall'allevamento all'immissione sul mercato di cui al documento DG(SANCO)/8547/2002 della Commissione Europea, Direzione Generale Salute e Tutela dei Consumatori, Direzione F - Ufficio Alimentare e Veterinario, emerge quanto segue:

  • al paragrafo 6.2.1 Controlli effettuati dalle autorità competenti - Conclusioni - per quanto riguarda la rintracciabilità delle carni bovine nelle aziende, molto spesso i controlli esercitati dalle autorità competenti sono risultati insoddisfacenti sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo e che inoltre non vi sono controlli formalizzati sulle condizioni di etichettatura delle carni bovine;
  • al paragrafo 8.1.5. Raccomandazioni - Alle autorità competenti italiane - prendere le misure necessarie per rimediare alle carenze riscontrate nelle aziende visitate per quanto concerne la rintracciabilità e l'etichettatura delle carni e dei prodotti di origine animale delle specie bovine;
  • al paragrafo 8.1.7. Raccomandazioni - Alle autorità competenti italiane - sviluppare un sistema di controlli ufficiali pertinente nelle aziende della filiera (dai macelli ai punti vendita) per assicurare il rispetto delle disposizioni regolamentari in materia di rintracciabilità e di etichettatura della carne e dei prodotti di origine animale delle specie bovine;
  • inoltre, le autorità italiane, sono invitate a trasmettere ai servizi della Commissione un piano d'azione comprendente un calendario di misure in risposta alle conclusioni e alle raccomandazioni indicate.

Considerata l'importanza che riveste quest'attività di controllo, effettuata dall'autorità pubblica al fine di assicurare e garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, al fine di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni, si ritiene necessario proseguire nell'attività di controllo regionale intrapresa, in attuazione a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

In proposito si precisa che:

  • la tracciabilità della carne bovina si realizza attraverso l'operato di diversi soggetti della filiera, che interessano sia l'ambito agricolo che sanitario;
  • nel comparto delle carni bovine la Regione Veneto, attraverso la competente Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare - che già opera nell'ambito dei controlli igienico sanitari tramite i Dipartimenti di Prevenzione - Servizi veterinari delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (AULSS) venete, è in grado di cooperare sul territorio attraverso un accordo con l'impiego di idonee risorse umane e strumentali utili allo svolgimento dell'attività in parola;
  • il sistema di controllo della complessa filiera della carne bovina ha bisogno di una graduale messa a punto di specifiche analisi del rischio e della conseguente relativa codifica di dettagliate procedure.

Già dal 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha dato avvio ad una prima fase di sperimentazione dell'attività di controllo attivando la collaborazione tra le Strutture regionali competenti - ex Direzione Produzioni Agroalimentari ed ex Unità di Progetto Sanità animale e igiene degli alimenti -, incaricando le medesime, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere i conseguenti provvedimenti.

Tenuto conto dei positivi risultati conseguiti fino ad oggi, si propone di poter proseguire l'attività e pertanto di procedere ad approvare il Piano operativo regionale 2014 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria carni bovine, ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000, come indicato nell'Allegato A della presente deliberazione.

Allo scopo di consentire la realizzazione di quanto previsto dal Piano, si propone in particolare di incaricare:

  • la Sezione Competitività sistemi agroalimentari:
    • della gestione tecnico-amministrativa e finanziaria, compresa l'erogazione degli importi impegnati;
  • la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare:
    • del monitoraggio delle attività svolte dagli Agenti accertatori in servizio presso i Dipartimenti di Prevenzione - Servizi veterinari - delle Aziende ULSS venete, attività che risultano pianificabili in relazione al numero di campioni di cui all'Allegato B della presente deliberazione.

Considerato che la collaborazione intrapresa in collaborazione con le AULSS venete, nel precedente periodo di attività, ha consentito di ottemperare efficacemente alle prestazioni normative riguardanti i controlli presso gli operatori del settore in parola, si ritiene opportuno procedere alla definizione e sottoscrizione dell'accordo per la realizzazione del Piano operativo regionale 2014 ai termini dell'art. 15 "Accordo fra pubbliche amministrazioni." della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" attraverso l'approvazione dello schema di accordo Allegato C al presente provvedimento.

Tali attività, così gestite, consentono alla Regione da un lato di ottemperare all'obbligo normativo anche in carenza di un proprio organico necessario e dall'altro di creare la giusta sinergia e contenimento della spesa attraverso l'attivazione di una collaborazione con le Aziende ULSS venete, del Servizio Sanitario Nazionale competente in materia igienico-sanitaria anche sulla disciplina in oggetto.

In attuazione di quanto stabilito con la Dgr n. 3664/2007, pp. 2 e 3, rispettivamente con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine" e con Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto sanità animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 si è provveduto alla nomina degli "agenti accertatori per l'attività di controllo relativa alla tracciabilità obbligatoria della carne bovina".

Per garantire l'operatività del suddetto Programma regionale, si propone:

  • di continuare nella collaborazione intrapresa, per lo svolgimento dei controlli in loco presso gli operatori del settore, individuando la competenza nei Servizi veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione - Servizi veterinari delle 21 AULSS venete, presso i quali sono in servizio gli "agenti accertatori" nominati dalla Regione;
  • di proseguire altresì ad assicurare la realizzazione delle attività formative e di aggiornamento per le nuove risorse umane che potranno essere designate dalle AULSS venete e per gli agenti accertatori già nominati, avvalendosi dei servizi offerti dall' Azienda Regionale Veneto Agricoltura in liquidazione, ai sensi della L.R. n. 29 del 03/12/1998.

In proposito, risulta necessario stabilire che, sulla base della proposta del sottoindicato impegno di spesa, alle AULSS venete sia riconosciuto un contributo forfetario onnicomprensivo delle spese generali e amministrative per ciascun controllo effettuato di € 300,00 (trecento/00) riguardante la realizzazione la gestione delle attività in questione. L'erogazione dei relativi importi avverrà in un'unica soluzione a completamento dell'attività richiesta previa presentazione, da parte dei rispettivi competenti Direttori generali di ciascuna AULSS, di una relazione finale riguardante le effettive attività svolte sulle verifiche regionali programmate.

E' utile altresì precisare che, con la "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione" di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, ai termini del comma 2, art. 1 l'Azienda regionale Veneto Agricoltura, di cui alla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto agricoltura" e successive modificazioni, è soppressa e posta in liquidazione. I commi 2 e 8 dell'art. 14 della stessa l.r. prevedono però che gli organi dell'ente soppresso rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del commissario liquidatore e che l'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nei limiti delle funzioni proprie a decorrere dalla nomina del direttore.

Per lo svolgimento sia delle verifiche presso gli operatori del sistema, che delle attività formative rivolte al personale che incaricato ai controlli, si ritiene di far fronte con la spesa complessiva di € 90.000,00 a carico dell'UPB U0046 capitolo 100292 (SIOPE: 1 05 03 1549 e 1 05 03 1538) "Spese per l'attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie nel settore primario (art. 5, lr 03/12/1998, n. 29)", che presenta la relativa disponibilità, di cui:

  • € 77.400,00 a favore deiServizi veterinari, Dipartimenti di Prevenzione delle 21 AULSS venete, per l'effettuazione delle attività amministrative e di verifica, come ripartito nella tabella Allegato B alla presente deliberazione;
  • € 12.600,00 a favore dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura - con sede in Legnaro (PD) Viale dell'Università, 14 - Agripolis - c.f. 92121320284 -, per i costi di svolgimento delle attività formative delle risorse umane interessate, su richiesta della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il reg. (CE) n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare il Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

VISTO il reg. (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000;

VISTO il DM 30 agosto 2000 "Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine.";

VISTO il DM 25 febbraio 2005 "Linee guida per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3664 del 20 novembre 2007;

VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 di approvazione delle "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine";

VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Unità di Progetto Sanità Animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 di nomina degli "agenti accertatori per l'attività di controllo relativa alla tracciabilità obbligatoria della carne bovina";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 comma 2-bis;

VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione";

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 delle medesima legge.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTA la delibera della Giunta regionale del 30 dicembre 2013 n. 2611 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli art. 9,11,13 e 15 della legge regionale n. 54/2012";

CONSIDERATA la necessità di proseguire nell'organizzazione dell'attività regionale di controllo sull'etichettatura obbligatoria e di tracciabilità delle carni bovine sui soggetti della filiera;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del succitato Piano operativo 2014;

delibera

1.  di approvare il Piano operativo regionale 2014 di controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, Allegato A al presente provvedimento, agli effetti del regolamento (CE) n. 1760/2000 e dei DD.MM. 30 agosto 2000 e 25 febbraio 2005, relativi all'istituzione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ed all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

2.  di individuare quali soggetti attuatori:

  1. per lo svolgimento dei controlli in loco, le 21 AULSS venete che dispongono delle risorse umane adeguate, nominate dalla Regione, per far fronte all'attività di verifica presso gli operatori della filiera interessata e le cui attività sono realizzate sulla base di quanto stabilito dalle procedure operative approvate con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008;
  2. per la gestione delle attività di formazione ed aggiornamento delle risorse umane, che sono richieste a tal fine dalla Sezione Competitività sistemi agroalimentari, l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura in liquidazione;

3.  di approvare ai fini della realizzazione dei controlli previsti dal Piano regionale di cui al suindicato p. 1, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, lo schema di Accordo di collaborazione con le 21 AULSS venete Allegato C alla presente deliberazione;

4.  di demandare al Direttore della Sezione Competitività sistemi agroalimentari la definizione e la stipula dell'apposito accordo di cui al suindicato p. 3, dell'adozione degli atti successivi e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento, nonché delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la migliore attuazione del relativo Programma;

5.  di stabilire che, il controllo sulle iniziative previste dal Piano operativo in parola avvenga in collaborazione tra le Strutture regionali Sezione Competitività sistemi agroalimentari e Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare, incaricando le medesime ad assumere - per quanto di rispettiva competenza - i provvedimenti conseguenti e necessari;

6.  di incaricare la Sezione Competitività sistemi agroalimentari della gestione tecnico, amministrativa e finanziaria del Piano in questione, compresa l'erogazione della relativa spesa di cui all'Allegato B al presente provvedimento;

7.  di incaricare la Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare del monitoraggio sulle attività di controllo svolte dagli agenti accertatori dei Servizi veterinari, Dipartimenti di Prevenzione delle 21 AULSS venete;

8.  di stabilire che, sulla base dell'impegno di spesa di cui al sottoindicato p. 8), alle AULSS è riconosciuto il costo unitario forfetario, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative riguardanti la gestione e realizzazione di ciascun controllo, di € 300,00 e che l'erogazione dei relativi importi di spesa spettanti, che non sono debiti commerciali, avvenga in un'unica soluzione, a completamento dell'attività richiesta, previa presentazione da parte dei competenti Direttori generali di ciascuna AULSS di una relazione finale riguardante le verifiche effettivamente svolte;

9.  di impegnare, sulla base di quanto previsto dal Piano regionale di cui al p. 1 della presente deliberazione, all'UPB U0046 capitolo 100292 (SIOPE: 1 05 03 1549 e 1 05 03 1538) "Spese per l'attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie nel settore primario (art. 5, lr 03/12/1998, n. 29)", l'importo complessivo di € 90.000,00 di cui:

  • € 77.400,00 (SIOPE: 1 05 03 1538) a favore delle 21 AULSS venete - Servizi veterinari, Dipartimenti di Prevenzione, per l'effettuazione delle attività di controllo previste, come indicato nella tabella importo massimo di spesa per ciascuna AULSS, Allegato B alla presente deliberazione;
  • € 12.600,00 (SIOPE: 1 05 03 1549) a favore dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura in liquidazione - con sede in Legnaro (PD) Viale dell'Università, 14 - Agripolis - c.f. 92121320284 -, per i costi inerenti lo svolgimento delle attività formative alle risorse umane interessate all'organizzazione dei controlli;

10.  di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;

11.  di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nelle fattispecie oggetto di monitoraggio di cui alla DGR 911/2013, ai sensi della L.R. 47/2012;

12.  di dare atto che l'accordo tra la Regione del Veneto e le 21 AULSS venete verrà siglato presumibilmente entro la fine del corrente esercizio finanziario;

13.  di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;

14.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;

15.  di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

2574_AllegatoA_294853.pdf
2574_AllegatoB_294853.pdf
2574_AllegatoC_294853.pdf

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