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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 31 del 31 marzo 2015


Materia: Emigrazione ed immigrazione

Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 10 marzo 2015

Revisione del registro regionale dei circoli veneti all'estero di cui all'art. 18 comma 2 lettera b) della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.

Note per la trasparenza

Si tratta del provvedimento di conclusione del procedimento di revisione del registro regionale dei circoli veneti all'estero di cui all'art. 18 comma 2 lettera b) della legge regionale n. 2/2003.
Detto procedimento, intrapreso vigente la deliberazione di Giunta n. 2785/2009 recante disposizioni attuative della citata normativa regionale di settore, viene effettuato con periodicità triennale al fine di verificare la permanenza nei circoli dei requisiti di legge che ne hanno giustificato l'iscrizione al registro.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro", come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013 n. 10, all'art. 18 comma 2 disciplina l'istituzione di tre distinti registri:

  1. delle associazioni aventi sede nella Regione e operanti con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo;
  2. dei circoli aventi sede all'estero, che abbiano almeno cinquanta iscritti e che operino con carattere di continuità, da almeno tre anni, a favore dei veneti nel mondo;
  3. dei comitati o delle federazioni all'estero che svolgano attività con carattere di continuità da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato.

Il comma 2 bis del medesimo articolo 18 prevede altresì l'istituzione di un elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti che operino con carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo, e con un numero di iscritti inferiore a cinquanta.

Successivamente, con deliberazione di Giunta n. 2785 del 22 settembre 2009 è stata introdotta la previsione di una revisione dei registri, da effettuarsi con periodicità triennale. Detta disposizione è stata confermata nel testo delle nuove direttive approvate con deliberazione di Giunta n. 1035 del 24 giugno 2014, in sostituzione della succitata deliberazione n. 2785/2009.

Preso atto che l'ultimo procedimento di aggiornamento del registro regionale dei circoli veneti all'estero è stato avviato a fine 2009 e si è concluso con deliberazione di Giunta n. 1083 del 23 marzo 2010, a fine 2013 si è intrapresa una nuova attività diretta a verificare l'operatività dei circoli ad oggi iscritti e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa ai fini del mantenimento degli stessi nel registro regionale.

Considerato l'importante ruolo che le Associazioni con sede nella Regione e i Comitati/Federazioni operanti all'estero svolgono nei confronti dei circoli e comunque delle collettività venete nel mondo, si è ritenuto opportuno -anche in un'ottica di sensibilizzazione nei confronti delle più piccole realtà costituitesi in anni remoti in diversi paesi del mondo- far precedere l'avvio del procedimento di revisione da una nota informativa diretta ai predetti soggetti -prot. n. 453431 del 22 ottobre 2013- con la quale, oltre a comunicare loro le più rilevanti novità della recente legge regionale di novellazione n. 10/2013, è stata descritta la metodologia che sarebbe stata applicata nell'imminente attività di revisione.

A ciascuno dei circoli coinvolti nell'attività in questione è stata inviata una comunicazione di avvio del procedimento, con contestuale richiesta della documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 10/2013 e tenuto conto di quanto già eventualmente prodotto dai singoli circoli nel corso di un'attività ricognitiva svolta nel 2010 e proseguita nel corso del 2012.

Più precisamente, ad una parte dei circoli iscritti è stata inviata una comunicazione di avvio del procedimento con la quale contestualmente si è provveduto ad informare gli stessi della idoneità della documentazione trasmessa nel corso del 2012 a mantenere l'iscrizione nel registro regionale; ai restanti circoli, ossia a quelli che non hanno mai provveduto a dare riscontro alle istanze regionali o hanno prodotto documentazione carente o incompleta, è stata invece richiesta documentazione integrativa.

In esito all'istruttoria svolta, è emersa la seguente situazione: n. trentuno circoli non hanno fornito alcuna risposta alla nota regionale, e ai successivi solleciti effettuati con diverse modalità (e-mail, telefono, fax); ovvero, pur avendo i soggetti interpellati dato riscontro alla richiesta regionale, la relativa risposta ha evidenziato l'assenza dei requisiti di legge, in particolare, un numero di iscritti inferiore al minimo previsto.

Per detti soggetti, pertanto, si ritiene non vi siano i presupposti necessari per il mantenimento dell'iscrizione al registro regionale di cui all'art. 18 comma 2 lettera b) della legge di settore; se ne propone di conseguenza la cancellazione in conformità a quanto previsto dalle direttive approvate con DGR n. 2785/2009 e dalle vigenti direttive di cui alla DGR n. 1035/2014. Tali circoli sono riportati nell'Allegato A.

Va tuttavia segnalato che per i circoli ai quali risulta iscritto un numero di soci inferiore a cinquanta, che rappresenta il numero minimo richiesto dalla legge regionale per l'iscrizione al registro, qualora dimostrino la reale operatività, potrà essere disposto il trasferimento nell'elenco regionale delle aggregazioni disciplinato dall'art. 18 comma 2 bis della L.R. n. 2/2003.

Per i restanti centoventidue circoli, elencati nell' Allegato B al presente provvedimento, i quali hanno prodotto la documentazione richiesta, diretta ad attestare il requisito del numero minimo di soci, si propone il mantenimento dell'iscrizione al registro regionale. Parimenti inclusi nell'Allegato B figurano tre circoli di nuova iscrizione, che nelle more della conclusione del procedimento hanno presentato richiesta ed ottenuto l'iscrizione al registro.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003, come modificata dalla L.R. n. 10 del 7 giugno 2013;
VISTA la D.G.R. n. 1083 del 23 marzo 2010;VISTA la D.G.R. n. 2785 del 22 settembre 2009;
VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
VISTA la D.G.R. n. 1705 del 3 ottobre 2013;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di provvedere, per i motivi citati in premessa, alla cancellazione dal registro regionale dei circoli veneti all'estero di cui alla L.R. n. 2/2003, art. 18, comma 2, lettera b), dei circoli elencati nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di dare atto che i circoli oggetto di cancellazione con il presente atto dal registro regionale di cui all'art. 18, comma 2 lettera b), potranno essere inseriti nell'elenco delle aggregazioni estere disciplinato dall'art. 18 comma 2 bis della L.R. n. 2/2003 subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione volta ad attestare l'operatività dell'ente;
  4. di aggiornare, in esito alle risultanze del procedimento di revisione descritto in premessa, il registro regionale dei circoli veneti all'estero di cui alla L.R. n. 2/2003, art. 18, comma 2, lettera b), secondo quanto indicato all' Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare il Direttore della Sezione Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(seguono allegati)

274_AllegatoA_294270.pdf
274_AllegatoB_294270.pdf

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