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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 161 del 24 febbraio 2015
Segreterie dei componenti della Giunta. Disposizioni in merito al personale assegnato.
Con il presente provvedimento si forniscono disposizioni per il personale di ruolo incardinato presso le Segreterie dei componenti di Giunta, esclusa la Segreteria del Presidente.
Il relatore riferisce quanto segue.
Come noto, la recente legge regionale n. 54 del 2012 ha abrogato buona parte degli articoli della legge regionale n. 1 del 1997 e, fra questi, l'articolo 19 che disciplinava le Segreterie dei componenti della Giunta regionale la dotazione delle quali, tuttora vigente, è stata definita con deliberazione n. 1440 del 21 giugno 2005.
Ai sensi dell’art. 8 della citata legge regionale n. 54/2012, il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate Segreterie.
In applicazione del succitato articolo, con DGR 1044 del 18 giugno 2013 si è provveduto ad organizzare le Segreterie dei componenti della Giunta regionale, definendosi in tale atto - al punto 2., lett. a), della parte dispositiva - le modalità di esercizio della sovrintendenza del Segretario della Giunta regionale sui Responsabili dei componenti di Giunta, escluso il Responsabile della Segreteria del Presidente, così come confermato con successiva DGR 1045, stessa data, con la quale si è dato corso alla riorganizzazione della Segreteria della Giunta regionale.
A tal proposito va ricordato come detta legge regionale n. 54 del 2012 abbia espressamente disciplinato (articoli 6, 7 e 8) le strutture di supporto diretto della Giunta regionale - Segreteria della Giunta, Direzione del Presidente e Segreterie dei componenti della Giunta - formalmente distinguendole dalle strutture organizzative della Giunta - la c.d. "macchina amministrativa regionale" - sottoposte al Segretario generale della programmazione (articoli 9 e 10). Quanto premesso in merito alle Segreterie dei componenti della Giunta regionale incardinate nella Segreteria della Giunta regionale quale struttura di supporto alla Giunta regionale prevista come “necessaria” per legge (ex art. 6 della legge regionale n. 54/2012), col presente atto, così per il caso di cessazioni anticipate, per diverse cause, dall’incarico di componente della Giunta, fattispecie verificatasi in tempi recenti, così come per il caso fisiologico di cessazioni per fine legislatura, fattispecie che si sta approssimando, si ritiene di dover definire precise disposizioni relativamente alla posizione del personale di ruolo in servizio presso dette Segreterie.
Mentre, infatti, per il personale assunto a tempo determinato, l’ultimo comma dell’art. 8 della legge regionale n. 54/2012 dispone in modo inequivocabile che con la cessazione dell’incarico dell’amministratore che ha proposto l’assunzione cessa anche il rapporto di lavoro dipendente e che tale condizione risolutiva è esplicitata nello stesso contratto di lavoro sottoscritto prima della presa di servizio, è opportuno chiarire l’allocazione dei dipendenti regionali a tempo indeterminato in servizio presso le Segreterie particolari al momento della cessazione del componente di Giunta, nonché dei dipendenti di altre Amministrazioni in comando presso le medesime Segreterie.
Si ritiene, infatti, opportuno chiarire, come peraltro già indicato alla Presidenza dalla competente struttura con nota prot. n. 496090/2014, che tali dipendenti una volta assegnati ad una Segreteria particolare sono da considerarsi in servizio presso la Segreteria della Giunta regionale, nella specie Dipartimento della Segreteria di Giunta, sicché a far data dal giorno successivo alla cessazione anticipata dell’amministratore di afferenza, o dal giorno successivo alla proclamazione del nuovo Presidente eletto nel caso di conclusione del mandato elettorale, essi restano a disposizione della Segreteria della Giunta regionale per cui eventuali assegnazioni in strutture al di fuori di detta Segreteria devono essere concordate col Segretario della Giunta regionale.
Si reputa, infine, che presso ciascuna segreteria particolare presti servizio un dipendente di ruolo di categoria D, titolare di posizione organizzativa, scelto dal relativo componente di Giunta, che sostituisce il responsabile della Segreteria nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo.
Ulteriori indicazioni operative potranno essere fornite con successiva direttiva del Segretario di Giunta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Visto l’art. 51 dello Statuto;
Visti gli artt. 2 e 8 della LR 54/2012;
Vista la LR 5/2012;
Vista DGR 1440 del 21/06/2005;
Viste le DDGR 1044 e 1045 del 18/06/2013;
Vista la DGR 2585 del 20/12/2013,
delibera
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