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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 31 del 31 marzo 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 10 marzo 2015

Rilascio accreditamento istituzionale a "Rovigo Medica Spa" per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali presso la struttura sita in via Luigi Einaudi n. 80/82 - Rovigo . Assistenza specialistica ambulatoriale. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002. DGR n. 435 del 04 aprile 2014.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede al rilascio dell'accreditamento istituzionale a "Rovigo Medica Spa" per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali presso la struttura sita in via Luigi Einaudi n. 80/82 - Rovigo, secondo il procedimento attivato come da previsioni della DGR n. 435/14, in fase di prima attuazione della L.R. n. 2/14.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di accreditamento prot. reg. n.187517 in data 30/4/2014;
rapporto di verifica dell'Aulss n. 18 Rovigo prot. reg. n. 515259 del 2.12.14;
parere di coerenza con la programmazione regionale come da verbale CRITE seduta del 4.9.14;
parere V^ Commissione consiliare n. 620 rilasciato in data 23 ottobre 2014;
DGR n. 2313 del 9 dicembre 2014;
parere di coerenza con la programmazione locale del Direttore Generale Aulss prot. reg. 19481 del 15.1.2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (art.1).

Con l'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012, è stato confermato che tra gli obiettivi strategici della Regione rientra anche quello dell'innalzamento del livello qualitativo dell'offerta sanitaria, socio-sanitaria e sociale che viene garantito attraverso l'uniformità delle prestazioni e il rispetto dei tempi di attesa standard.

Con DGR n. 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)", in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n. 22, è stata delegata alle Aziende Sanitarie la funzione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Con la Legge Regionale n. 2/2014 sono state introdotte delle modificazioni e integrazioni alla L.R. n. 22/2002 che scandiscono, in particolare, il percorso per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,al fine di garantire all'utenza l'omogeneità sul territorio regionale nell'offerta delle prestazioni sanitarie.

Ai fini dell'attuazione di quanto introdotto con l'art. 17 bis della L.R. n. 2/2014, la DGR n. 435 del 4 aprile 2014 "Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e Legge Regionale 7.2.2014 n. ha individuato gli adempimenti, le strutture competenti in relazione ai singoli atti procedimentali ed i termini per la relativa conclusione.

In particolare, in sede di prima attuazione di detta disciplina:

  • con Decreto n. 101/14 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale integrato con note successive agli atti, è stato riepilogato l'elenco delle domande di accreditamento per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, pervenute in attuazione della L.R. n. 2/14 e della DGR n. 435/2014;
  • con Decreto 17 aprile 2014 n. 78, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha nominato una Commissione, che in adempimento al proprio mandato ha elaborato la proposta tecnica recepita con DGR n. 981 del 17 giugno 2014 "Definizione dei criteri di cui all'art. 17 bis, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. ;
  • nella seduta della CRITE in data 31 luglio 2014 sono stati raccolti i pareri di coerenza con la programmazione locale espressi dai Direttori Generali sulle domande di accreditamento di competenza, sulla base dei criteri approvati con la DGR n. 981/14;
  • nella seduta della CRITE del 4 settembre 2014 è stato espresso il parere di coerenza con la programmazione regionale;
  • con DGR/CR n. 144/2014 è stato approvato l'elenco delle domande con gli esiti istruttori relativi all'analisi di coerenza con la programmazione emersi nella seduta CRITE del 4 settembre 2014;
  • sugli esiti riepilogati all'allegato A alla DGR/CR n. 144/2014, la V^ Commissione consiliare ha espresso il parere n. 620 nella seduta 143 del 23.10.2014, recepito con DGR n. 2313 del 9 dicembre 2014.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale,risulta che:

  • la struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, come da documentazione agli atti, versando i relativi oneri dovuti;
  • detta struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto l'accreditamento istituzionale;
  • la domanda presentata dalla struttura in oggetto è stata ritenuta coerente con le scelte di programmazione sanitaria regionale, come da verbale della seduta CRITE del 4 settembre 2014 che esprime: "parere favorevole per radiologia diagnostica limitatamente a risonanza magnetica con prescrizione di utilizzo del budget destinato alla medicina fisica riabilitativa", sulle cui risultanze la V^ Commissione ha espresso parere favorevole n. 620/14;
  • la struttura richiedente risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica inviato dall'Azienda U.L.S.S. ai sensi della DGR n. 1145/13, agli atti, che ha esito positivo e punteggio 98,26/100;
  • il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato, in allegato alla domanda di accreditamento, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ad eccezione di sei nominativi precisando che "nel caso questa struttura sia soggetta all'eventuale rilascio dell'accreditamento istituzionale si provvederà a rescindere i relativi contratti";
  • con nota prot. reg. 14238 del 14.1.2015 il rappresentante legale di Rovigo Medica s.p.a. ha comunicato che i sei soggetti incompatibili non hanno più contratti di collaborazione con la struttura a far data dall'1.1.2015;
  • il Direttore Generale con nota prot. reg. 19481 del 16.1.2015 ha espresso il seguente parere favorevole in relazione alla programmazione locale: "la ricognizione dell'attrezzatura esistente presso Rovigo Medica, effettuata nel 2014, ha evidenziato che tale struttura dispone di attrezzature che soddisfano gli standard minimi per tali esami, pertanto l'accreditamento di Rovigo Medica per le prestazioni di risonanza magnetica ora non effettuate presso le strutture accreditate consentirebbe di erogare tali prestazioni nel territorio dell'azienda, recuperandone i costi mediante riduzione dei costi della mobilità: pertanto alla luce della normativa regionale recentemente definita e delle considerazioni sopra riportate, si può esprimere parere positivo relativamente all'accreditamento di Rovigo medica";
  • con la medesima nota il Direttore Generale ha altresì allegato la dichiarazione della struttura relativa alla cessazione delle situazioni di incompatibilità a partire dall'1.1.2015 riservandosi di intraprendere la verifica dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi, ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett.d) della L.R. n. 22/02 e della DGR n. 3148/07 "solo dopo che la struttura Rovigo Medica avrà iniziato a svolgere la propria attività in regime di accreditamento, essendo a tutt'oggi erogate solo prestazioni in regime privatistico"

Tutto ciò premesso, alla luce dell'iter istruttorio come sopra riepilogato previa acquisizione di tutti gli elementi necessari al rispetto delle condizioni di cui all'art. 16 L.R. n. 22/2002, si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto come da scheda (Allegato A).

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

La sussistenza di situazioni di incompatibilità al momento del rilascio del provvedimento di accredi-tamento determina l'illegittimità dello stesso, con le conseguenze previste dall'ordinamento e l'incompatibilità sopravvenuta dà luogo alla revoca ai sensi dell'art. 1 comma 19 L. 662/96.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 502 Del 30 Dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-;

VISTE la Legge Regionale n. 43 del 23.11.2012 "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la DGR n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012 "Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale 22/2002";

VISTE la DGR n. 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)";

VISTA la DGR n. 435 del 04 aprile 2014 "Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. ;

VISTA la DGR n. 981 del 17 giugno 2014 "Definizione dei criteri di cui all'art. 17 bis, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. ;

VISTE la DGR CR n. 144 del 14.10.2014 e la DGR n. 2313 del 9 dicembre 2014 di recepimento;

VISTI i Decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 82 del 6.8.2013, n. 78 del 17 aprile 2014 e n. 101del 29.5.2014;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 18 Rovigo prot. reg. 515259 del 2.12.2014;

VISTO il parere espresso nel corso delle sedute CRITE del 4.9.2014;

VISTO il parere dell'Azienda U.L.S.S. n. 18 Rovigo prot. reg. 19481 del 15.1.2015.

delibera

  1. di rilasciare a partire dal 2015 l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, a "Rovigo Medica Spa" per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali presso la struttura sita in via Luigi Einaudi n. 80/82 - 45100 Rovigo, come da scheda soggetto accreditato (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
  2. di disporre che l'Azienda Ulss n. 18 Rovigo effettui entro il 30.6.2015 la verifica dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi, ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. d) della Lr. n. 22/02 e della DGR n. 3148/07;
  3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della Lr. 22/02;
  4. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;
  5. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;
  6. di disporre in caso di accertata incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla dgr 2201/2012;
  8. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
  9. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
  10. di delegare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
  12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

283_AllegatoA_294258.pdf

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