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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 10 marzo 2015
Rilascio accreditamento istituzionale a "Rovigo Medica Spa" per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali presso la struttura sita in via Luigi Einaudi n. 80/82 - Rovigo . Assistenza specialistica ambulatoriale. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002. DGR n. 435 del 04 aprile 2014.
Con il provvedimento in esame si procede al rilascio dell'accreditamento istituzionale a "Rovigo Medica Spa" per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali presso la struttura sita in via Luigi Einaudi n. 80/82 - Rovigo, secondo il procedimento attivato come da previsioni della DGR n. 435/14, in fase di prima attuazione della L.R. n. 2/14. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. n.187517 in data 30/4/2014; rapporto di verifica dell'Aulss n. 18 Rovigo prot. reg. n. 515259 del 2.12.14; parere di coerenza con la programmazione regionale come da verbale CRITE seduta del 4.9.14; parere V^ Commissione consiliare n. 620 rilasciato in data 23 ottobre 2014; DGR n. 2313 del 9 dicembre 2014; parere di coerenza con la programmazione locale del Direttore Generale Aulss prot. reg. 19481 del 15.1.2015.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..
Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.
L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (art.1).
Con l'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012, è stato confermato che tra gli obiettivi strategici della Regione rientra anche quello dell'innalzamento del livello qualitativo dell'offerta sanitaria, socio-sanitaria e sociale che viene garantito attraverso l'uniformità delle prestazioni e il rispetto dei tempi di attesa standard.
Con DGR n. 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)", in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n. 22, è stata delegata alle Aziende Sanitarie la funzione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.
Con la Legge Regionale n. 2/2014 sono state introdotte delle modificazioni e integrazioni alla L.R. n. 22/2002 che scandiscono, in particolare, il percorso per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,al fine di garantire all'utenza l'omogeneità sul territorio regionale nell'offerta delle prestazioni sanitarie.
Ai fini dell'attuazione di quanto introdotto con l'art. 17 bis della L.R. n. 2/2014, la DGR n. 435 del 4 aprile 2014 "Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e Legge Regionale 7.2.2014 n. ha individuato gli adempimenti, le strutture competenti in relazione ai singoli atti procedimentali ed i termini per la relativa conclusione.
In particolare, in sede di prima attuazione di detta disciplina:
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale,risulta che:
Tutto ciò premesso, alla luce dell'iter istruttorio come sopra riepilogato previa acquisizione di tutti gli elementi necessari al rispetto delle condizioni di cui all'art. 16 L.R. n. 22/2002, si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto come da scheda (Allegato A).
Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
La sussistenza di situazioni di incompatibilità al momento del rilascio del provvedimento di accredi-tamento determina l'illegittimità dello stesso, con le conseguenze previste dall'ordinamento e l'incompatibilità sopravvenuta dà luogo alla revoca ai sensi dell'art. 1 comma 19 L. 662/96.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D. Lgs. n. 502 Del 30 Dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-;
VISTE la Legge Regionale n. 43 del 23.11.2012 "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la DGR n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;
VISTA la DGR n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";
VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012 "Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale 22/2002";
VISTE la DGR n. 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)";
VISTA la DGR n. 435 del 04 aprile 2014 "Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. ;
VISTA la DGR n. 981 del 17 giugno 2014 "Definizione dei criteri di cui all'art. 17 bis, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. ;
VISTE la DGR CR n. 144 del 14.10.2014 e la DGR n. 2313 del 9 dicembre 2014 di recepimento;
VISTI i Decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 82 del 6.8.2013, n. 78 del 17 aprile 2014 e n. 101del 29.5.2014;
VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 18 Rovigo prot. reg. 515259 del 2.12.2014;
VISTO il parere espresso nel corso delle sedute CRITE del 4.9.2014;
VISTO il parere dell'Azienda U.L.S.S. n. 18 Rovigo prot. reg. 19481 del 15.1.2015.
delibera
(seguono allegati)
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