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Deliberazione della Giunta Regionale n. 277 del 10 marzo 2015
Corsi di formazione per maestri di sci 2015-2016. Approvazione e pubblicazione degli avvisi per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi di formazione per maestri di sci per le discipline alpino, fondo e snowboard. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2.
La Giunta regionale istituisce corsi di formazione per l’abilitazione all’insegnamento dello sci distinti per le discipline alpino, fondo e snowboard per il biennio 2015- 2016. Con il presente provvedimento si dispone l’approvazione degli avvisi per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi di formazione per aspiranti maestri di sci per le discipline alpino, fondo e snowboard, nonché la relativa pubblicazione.
Il relatore riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 3 gennaio2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”, come modificata dalla L.R. 10 agosto 2006, n. 16, disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci, nelle discipline alpino, fondo e snowboard.
In particolare l’art. 6 prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza a corsi di formazione tecnico-pratica, didattico - pratico-teorica e teorico-culturale della durata minima di novanta giorni ed il superamento di relativi esami. Tali corsi sono istituiti dalla Giunta Regionale almeno ogni due anni, avvalendosi della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale maestri di sci, nonché dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).
Con deliberazioni n. 2502, n. 2503 e n. 2504 del 23/12/2014 sono state istituite le prove dimostrative attitudinali – pratiche, così dette di pre-selezione, per l’ ammissione ai corsi di formazione per l’abilitazione all’insegnamento dello sci nelle discipline alpino, fondo e snowboard per il biennio 2015-2016, stabilendo che i candidati ammessi ai corsi fossero chiamati a concorrere alle spese per lo svolgimento dei corsi stessi, rinviando a successivo provvedimento la determinazione della relativa quota e il conseguente ammontare del cofinanziamento regionale.
Si deve ora provvedere all’approvazione degli avvisi per la presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi con i relativi schemi di domanda, allegati tutti al presente provvedimento, ed alla loro conseguente pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) e sul sito istituzionale internet.
Il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 2 art. 6, comma 5 e successive modificazioni;
Vista la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 art. 2, comma 2;
delibera
(seguono allegati)
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