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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 27 del 20 marzo 2015


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 295 del 10 marzo 2015

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'attività di acconciatore. (Legge 17/08/2005, n. 174; L.R. 23/10/2009, n. 28).

Note per la trasparenza

Approvazione della direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'attività di acconciatore.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Legge 17 agosto 2009, n. 174, "Disciplina dell'attività di acconciatore", regola l'attività di acconciatore compresa la formazione per il conseguimento della qualifica e dell'abilitazione professionale.

In particolare l'art. 4, comma 1, incarica le Regioni di disciplinare l'attività professionale di acconciatore, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 marzo 2007 Rep. Atti n. 65/CSR definisce lo standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n. 174.

La Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28, "Disciplina dell'attività di acconciatore" recepisce la Legge 174/2009 e all'art. 3 stabilisce che la Giunta regionale definisca con propria deliberazione le azioni formative riguardanti l'attività di acconciatore, i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e gli standard tecnico-culturali ai fini del rilascio dell'abilitazione professionale per l'esercizio autonomo dell'attività di acconciatore.

Con delibera n. 1355 del 17 luglio 2012 la Giunta regionale ha approvato i programmi formativi e le linee guida per la verifica degli apprendimenti relativamente all'attività di acconciatore, quale aggiornamento e revisione di quelli precedentemente approvati con DGR 1272/2007 e successive DGR 62/2008 e 1769/2010, sia per i percorsi a qualifica che per i percorsi di abilitazione professionale.

Con provvedimento n. 2733 del 16/11/2010 la Giunta regionale ha approvato la direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'attività di acconciatore con scadenza periodica. Precisamente ha stabilito che la presentazione delle istanze avvenisse con la modalità a sportello, con quattro sportelli all'anno.

La direttiva in esame, frutto anche di un confronto con le associazioni datoriali più rappresentative, apporta un'importante novità, rappresentata dall'approvazione di un modello di progetto formativo cui possono seguire un numero non preventivamente definito di percorsi formativi attivabili, sulla quantificazione dell'effettivo fabbisogno formativo rilevato su base territoriale, senza necessità di presentazione di ulteriori progetti.

I progetti potranno essere presentati in qualsiasi momento e sono definiti due momenti nell'arco dell'anno per l'istruttoria di valutazione. Una soluzione già adottata in altri avvisi pubblici che consente di azzerare i tempi tra la rilevazione di un fabbisogno formativo e la messa in atto di un'offerta formativa congruente.

Va richiamato che la normativa regionale in materia di formazione professionale prevede la possibilità di presentazione all'esame della Giunta regionale di progetti formativi per i quali non sia previsto alcun onere a carico del bilancio regionale. Tale possibilità si riferisce a percorsi formativi comunque soggetti al controllo tecnico e didattico dell'Amministrazione regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi in tale contesto, in quanto finalizzate al conseguimento di un titolo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e pertanto pienamente soggette al controllo regionale.

In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono proposti, all'approvazione della Giunta regionale, l'Avviso pubblico (Allegato A), la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (Allegato B) e gli Adempimenti per la gestione delle attività (Allegato C), alla luce della normativa regionale, nazionale e comunitaria attualmente vigente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          VISTA la L. 845/1978 - "Legge quadro in materia di formazione professionale";

-          VISTA la L.R. n. 10/1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;

-          VISTA la L.R. n. 19/2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

-          VISTA la DGR 359/2004, "Accreditamento degli Organismi di Formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

-          VISTA la L.R. n. 23/2010, "Modifiche della L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione"";

-          VISTA la DGR 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";

-          VISTA la Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

-          VISTO L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n. 174. Rep. Atti n. 65/CSR del 29 marzo 2007;

-          VISTA la L.R. 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

-          VISTA la DGR 1355/2012 "Approvazione dei Programmi formativi e delle linee guida per la verifica degli apprendimenti. "Disciplina dell'attività di acconciatore". Legge 17 agosto 2005, n. 174

-          VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012;

delibera

1.     di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;

2.     di approvare l'Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti formativi per l'attività di acconciatore, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.     di approvare la Direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'attività di acconciatore, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.     di approvare gli Adempimenti per la gestione delle attività Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5.     di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite con le modalità e nei termini indicati dalla citata Direttiva - Allegato B - alla Giunta regionale del Veneto − Sezione Formazione, per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.itpena l'esclusione. I termini indicati valgono anche per la produzione delle stampe definitive dei progetti attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;

6.     di incaricare la Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;

7.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.     di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;

9.     di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

(seguono allegati)

295_AllegatoA_294214.pdf
295_AllegatoB_294214.pdf
295_AllegatoC_294214.pdf

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