Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 27 del 20 marzo 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 marzo 2015

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Approvazione modifiche alla DGR n. 745/2010 e chiarimenti sul periodo di vincolo relativo al mantenimento degli impianti realizzati ai sensi del Reg. CEE 2080/92 e della Misura 8 del PSR 2000-2006. Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Note per la trasparenza

Si procede alla correzione di un termine indicato nel bando della misura 215 Benessere animale di cui alla DGR n. 745/2010 ed a stabilire il periodo di vincolo relativo al mantenimento degli impianti realizzati ai sensi del Reg. CEE 2080/92 e della Misura 8 del PSR 2000-2006 e finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n.1698/2005.

Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 957 del 10/06/2014.

Dal punto di vista attuativo, facendo seguito alle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale ha approvato bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure di attuazione sia singole che integrate, dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 745 del 15/03/2010, è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande per alcune misure dell'asse 1 e 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Tra le altre, sono stati aperti i termini per la misura 215 Benessere animale - azione 1 e azione 4 che prevedono la possibilità di concedere aiuti per promuovere interventi che riducano gli effetti negativi dell'allevamento in stalla delle bovine da latte e vadano ad incrementare il benessere del bestiame allevato.

Il bando citato fissava un vincolo di rispetto degli impegni assunti per un periodo di 5 anni a partire dalla data del decreto di ammissibilità. A seguito di una segnalazione pervenuta lo scorso 3/2/2015, gli uffici hanno verificato che, per mero refuso, il termine di decorrenza indicato nel bando è errato. Al fine di evitare disparità di trattamento tra i beneficiari dell'analogo bando approvato con la DGR n. 2470/2011, si reputa necessario correggere tale termine che decorre pertanto dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, con nota n. 103272 del 12/12/2014 ha segnalato la necessità di valutare in modo uniforme il periodo di vincolo relativo al mantenimento degli impianti realizzati ai sensi del Reg. CEE n. 2080/92 e della Misura 8 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

In particolare, a partire dal 1994 fino al 1999 sono stati approvati con deliberazione della Giunta Regionale otto bandi di apertura termini per la presentazione di domande di contributo per l'imboschimento dei terreni agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92. Per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, gli impianti per la creazione di boschi naturaliformi e l'impianto di tartufaie, il bando prevede, oltre al rimborso dei costi d'impianto, anche il pagamento di premi per la manutenzione delle superfici imboschite (per 5 anni) e per la perdita di reddito per una durata massima di 20 anni.

In merito al periodo vincolativo, i bandi di apertura termini prevedono che le superfici oggetto d'intervento non possano essere distolte dalla loro destinazione prima dello scadere del turno indicato nel progetto d'intervento allegato alla domanda. Dalla verifica fatta dagli uffici di Avepa su un campione di 100 domande (su un totale di 746), è emerso che, a fronte di una certa omogeneità d'impianti (per specie utilizzate e sesto di impianto) i turni produttivi risultano avere delle differenze (anche di 50 anni) che non trovano un'effettiva giustificazione in termini agronomici/forestali. Tale diversità di durata del ciclo produttivo potrebbe quindi favorire o penalizzare il proprietario dell'impianto a seconda di quanto riportato dal progettista nel progetto iniziale, creando di conseguenza una forte disparità in termini di pianificazione aziendale.

Inoltre, molti degli impianti realizzati con finalità produttiva risultano in condizioni agronomiche/fitosanitarie non idonee a produrre legname di pregio. Per questi impianti, protrarre il vincolo al mantenimento non trova una ragionevole giustificazione in quanto tali piante non raggiungeranno mai le caratteristiche necessarie per l'utilizzo come legname da opera.

Per contro, la DGR n. 196 del 2/2/2001 in materia di controlli e decadenze nell'ambito degli interventi realizzati con i contributi del regolamento CEE n. 2080/92, stabilisce che i controlli relativi alla conservazione della superficie imboschita vanno effettuati per un periodo massimo di 20 anni (ridotto a 10 anni e 8 anni per gli impianti con specie micorrizate), in funzione della durata della corresponsione del premio per le perdite di reddito.

Analogamente, anche per le domande della Misura 8 Imboschimento finanziate ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 con il bando di cui alla DGR n. 3623 del 17/11/2000, si evidenziano i medesimi problemi già illustrati per il regolamento CEE n. 2080/92.

Con nota n. 6891 del 9/01/2015 la competente Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, condividendo la problematica esposta da AVEPA, ha evidenziato che nei bandi di apertura termini citati si configurano due tipologie di impegni: la prima, connessa al pagamento dei premi per la perdita di reddito, ha una durata certa e deriva dalla regolamentazione comunitaria; la seconda, connessa al mantenimento dell'investimento, ha una durata variabile in base al turno indicato nel progetto dell'intervento e deriva dalle disposizioni regionali.

Questo secondo impegno usualmente si protrae oltre i termini di corresponsione del premio per i mancati redditi e quindi comporterebbe controlli, ancorchè a campione, per molti anni a venire.

Preso atto delle problematiche esposte da AVEPA e dalla Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori e condividendone i contenuti, si conferma che, in base a quanto disposto con DGR n. 196/2001 per gli impianti realizzati ai sensi del regolamento CEE n. 2080/92, il periodo vincolativo minimo di mantenimento degli impianti a ciclo medio lungo è pari alla durata del pagamento del premio per la compensazione delle perdite di reddito definita nel bando di apertura dei termini. E' inoltre opportuno chiarire che tale periodo vincolativo minimo di mantenimento degli impianti decorre dal primo anno di corresponsione del premio per la compensazione delle perdite di reddito e si conclude il 31 dicembre dell'ultimo anno in cui spetta il pagamento del premio stesso. In analogia, si propone di applicare tali disposizioni anche degli impianti a ciclo medio lungo realizzati ai sensi della misura 8 del PSR 2000-2006 con il bando di cui alla DGR n. 3623 del 17/11/2000.

Resta confermato che gli impianti naturaliformi con finalità ambientale o eventuali altri impianti a ciclo medio lungo che, per le loro caratteristiche, sono di fatto diventati bosco, sono assoggettati al vincolo forestale imposto dalla LR n. 52/78. Sono inoltre fatti salvi eventuali vincoli agli impianti realizzati derivanti da norme di carattere paesaggistico e ambientale. Si precisa infine che, dopo la scadenza del periodo vincolativo mimino di mantenimento, il controllo sulla permanenza e sulla gestione degli impianti che sono sottoposti a vincolo forestale, paesaggistico o ambientale, sarà esercitata esclusivamente dalla competente Autorità Forestale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (CE) n. 74/2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n.73/2009;

VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 e s.m.i. con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 giugno 2008 n. 1659 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2013, n. 2877 che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;

VISTA la DGR n. 745/2010 con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per alcune misure dell'Asse 1 e 2 del PSR 2007-2013, in particolare per quanto riguarda la misura 215 Benessere animale az. 1 e az. 4;

DATO ATTO che, al fine di evitare disparità di trattamento tra i beneficiari dei bandi della misura 215 approvati con la DGR n. 745/2010 e la DGR n. 2470/2011, sia necessario correggere il termine di decorrenza degli impegni da parte del beneficiario fissandolo alla data di presentazione della domanda di aiuto;

VISTE le DGR n. 1210 del 28/03/1994, DGR n. 3644 del 02/08/1994, DGR n. 196 del 23/01/1996, DGR n. 242 del 28/01/1997, DGR n. 667 del 10/03/1998, DGR n. 2185 del 22/06/1999 di apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92;

VISTA la DGR n. 196 del 2/2/2001 in materia di controlli e decadenze nell'ambito degli interventi realizzati con i contributi del Regolamento CEE n. 2080/92;

VISTA la DGR n. 3623 del 17/11/2000 con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per la misura 8 Imboschimento del PSR 2000-2006;

VISTA la nota n. 103272 del 12/12/2014 con cui AVEPA ha segnalato la necessità di valutare in modo uniforme il periodo di vincolo relativo al mantenimento degli impianti realizzati ai sensi del Reg. CEE n. 2080/92 e della Misura 8 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;

VISTA la nota n. 6891 del 9/01/2015 della Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori che conferma la necessità di rivedere il periodo vincolativo di impegno per gli impianti a ciclo medio lungo realizzati ai sensi del regolamento CEE n. 2080/92 e della misura 8 Imboschimento del PSR 2000-2006;

DATO ATTO che, in base a quanto disposto con DGR n. 196/2001 per gli impianti realizzati ai sensi del regolamento CEE n. 2080/92, il periodo vincolativo minimo di mantenimento degli impianti a ciclo medio lungo è pari alla durata del pagamento del premio per la compensazione delle perdite di reddito definita nel bando di apertura dei termini;

CONSIDERATO che, per analogia a quanto disposto con DGR n. 196/2001 per il regolamento CEE n. 2080/92, è opportuno applicare tale disposizione anche degli impianti a ciclo medio lungo realizzati ai sensi della misura 8 del PSR 2000-2006;

DATO ATTO che il direttore responsabile della Struttura competente ha verificato che le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
  1. di correggere il termine di decorrenza degli impegni da parte dei beneficiari, indicato nella misura 215 di cui alla DGR n. 745/2010, fissandolo alla data di presentazione della domanda di aiuto;
  1. di confermare che, in base a quanto disposto con DGR n. 196/2001, per gli impianti realizzati ai sensi del regolamento CEE n. 2080/92, il periodo vincolativo minimo di mantenimento degli impianti a ciclo medio lungo è pari alla durata del pagamento del premio per la compensazione delle perdite di reddito definita nel bando di apertura dei termini;
  1. di confermare che il periodo vincolativo minimo di mantenimento degli impianti a ciclo medio lungo di cui al punto 3 del presente provvedimento decorre dal primo anno di corresponsione del premio per la compensazione delle perdite di reddito e si conclude il 31 dicembre dell'ultimo anno in cui spetta il pagamento del premio stesso;
  1. di applicare le disposizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 del presente provvedimento anche agli impianti a ciclo medio lungo realizzati ai sensi della misura 8 del PSR 2000-2006 con il bando di cui alla DGR n. 3623 del 17/11/2000;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  1. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Sezione Piani e Programmi Settore Primario;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro