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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 27 del 20 marzo 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 10 marzo 2015

Settori produttivi diversi da quelli ortofrutticolo e olivicolo. Modifiche alla DGR n. 2445 del 16/09/2008 -e successive modifiche e integrazioni- in relazione ai parametri quantitativi minimi di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (numero di produttori aderenti e valore di produzione commercializzata).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, per rispondere alle esigenze locali riguardanti il settore tabacchicolo e in attesa dell'approvazione del decreto ministeriale relativo alle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori (OP) dei settori produttivi diversi da quelli ortofrutticolo e olivicolo e attuativo della nuova riforma della Politica Agricola Comune (PAC) in vigore dal 1° gennaio 2014, si ritiene di dover considerare nei requisiti quantitativi minimi di riconoscimento (numero di produttori aderenti e valore di produzione commercializzata), di cui alla DGR n. 2445 e successive modifiche e integrazioni, anche i produttori con sede operativa al di fuori del territorio veneto e il valore di produzione commercializzata generata dalla produzione ottenuta extra Regione.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con DGR n. 2445 del 16/09/2008, successivamente modificata e integrata, sono state approvate le disposizioni regionali di riconoscimento e verifica del funzionamento delle Organizzazioni di Produttori (OP) dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo, nonché la modulistica per la presentazione delle istanze di riconoscimento.

Le OP del settore ortofrutticolo sono sempre state disciplinate da specifiche norme nazionali (l'ultimo aggiornamento avvenuto con il DM n. 9084 del 28/08/2014), mentre di recente e precisamente con il DM n. 86483 del 24/11/2014 sono state approvate le disposizioni in materia di riconoscimento e controllo delle OP del settore olivicolo attuative della nuova riforma della Politica Agricola Comune (PAC) in vigore dal 1° gennaio 2014, per permettere alle stesse di presentare, entro lo scorso 30 gennaio, i programmi di sostegno di cui all'art. 29 del Reg. UE n. 1308 del 17/12/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) dei prodotti agricoli.

Le disposizioni nazionali attuative della nuova riforma della PAC riguardanti le OP di tutti gli altri settori produttivi -che diversamente da quelle ortofrutticole e olivicole non beneficiano di aiuti comunitari per la realizzazione di programmi operativi da una parte e programmi di sostegno dall'altra- non sono, invece, ancora operative in quanto non è stato trovato un accordo politico e pertanto le stesse sono attualmente depositate presso la Conferenza Stato/Regioni con una tempistica di approvazione non risaputa.

Dopo detta approvazione la Regione del Veneto sarà tenuta ad adottare una nuova disciplina di riconoscimento e controllo delle OP dei settori produttivi diversi da quelli ortofrutticolo e olivicolo andando così ad abrogare la citata deliberazione n. 2445/2008 e sue successive modifiche e integrazioni.

Poiché a livello locale sono state manifestate esigenze da parte del settore tabacchicolo alle quali è necessario fornire urgenti risposte che non possono attendere l'approvazione delle sopra citate disposizioni nazionali, si ritiene di dover considerare nei requisiti quantitativi minimi di riconoscimento come OP (numero di produttori aderenti e valore di produzione commercializzata) di cui alla DGR n. 2445 -e successive modifiche e integrazioni- anche i produttori con sede operativa al di fuori del territorio veneto e il valore di produzione commercializzata generata dalla produzione ottenuta extra Regione.

Infatti, la citata deliberazione fa esclusivo riferimento ad almeno 40 produttori con sede operativa nel territorio regionale e a un importo non inferiore a € 1.500.000,00 quale valore di produzione commercializzata generata dalla produzione ottenuta in Veneto, in quanto nel 2008, anno della sua approvazione, la politica regionale si poneva come obiettivo l'esclusiva aggregazione produttiva locale.

In particolare si è costituito di recente in Provincia di Verona un consorzio sotto forma di società cooperativa che associa produttori nelle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania e realizza il maggior valore di produzione commercializzata in Veneto alla quale pertanto compete il riconoscimento come OP.

Il predetto consorzio, pur superando di gran lunga il parametro minimo veneto del valore di produzione commercializzata pari a € 1.500.000,00 -rappresentando nella Regione circa 11 milioni di euro rispetto al valore complessivo pari a circa 20 milioni di euro- non riesce a rispettare il parametro minimo veneto del numero di produttori aderenti pari a 40, dal momento che associa 23 produttori con sede operativa in Veneto rispetto al totale di 405, per la maggior parte operanti nella Regione Campania.

Si ritiene pertanto quanto mai opportuno considerare nei parametri quantitativi minimi di riconoscimento anche i produttori con sede operativa al di fuori del territorio veneto e il valore di produzione commercializzata generata dalla produzione ottenuta extra Regione, in particolare per il caso in questione riguardante il settore tabacchicolo in crisi avanzata le cui OP evidenziano da sempre un diffuso carattere interregionale, ma anche per gli altri settori produttivi diversi da quelli ortofrutticolo e olivicolo in modo da allinearli a questi ultimi dove l'interregionalità è già normalizzata.

Nello specifico si ricorda come dal 1° gennaio 2015 -data di applicazione del Reg. UE n. 1307 del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC- il comparto non goda più dell'aiuto accoppiato alla produzione di cui al capitolo 10 quater del Titolo IV del Reg. CE n. 1782 del 29/09/2003 che ha avuto una durata di quattro anni (dal 2006 fino al 2009) e neppure del sostegno specifico per il miglioramento qualitativo di cui all'art. 68 del Reg. CE n. 73 del 19/01/2009 che in Italia ha visto la sua applicazione con il DM del 29 luglio 2009 (dal 2010 fino al 2014).

Si riferisce altresì che nel 2013 la produzione di tabacco in Italia è stata pari a 51,4 milioni di chilogrammi, concentrata nelle Regioni Campania (35%), Umbria (29%), Veneto (25% con 6.500 ettari di cui circa 3.000 nel veronese) e Toscana (7%), ma presente anche nel Lazio, Abruzzo, Marche e Friuli Venezia Giulia.

Vi è inoltre da precisare come negli ultimi quattro anni la produzione del Veneto sia passata da 25 mila tonnellate annue a 15 mila e questo calo rischia di compromettere la tenuta di una produzione che è riconosciuta di prima qualità a livello mondiale.

Serve pertanto che i produttori veneti affrontino le sfide in modo compatto e risulta di fondamentale importanza che la filiera diventi più competitiva a cominciare dalle aziende perseguendo una strategia che consenta di mantenere la coltivazione e la sua trasformazione su scala nazionale in modo da avere un maggior potere contrattuale nei confronti degli acquirenti, soprattutto ora che sono venuti meno gli aiuti comunitari.

La crescita dimensionale potrà infatti produrre importanti vantaggi nell'organizzazione logistica e nella forza dell'offerta commerciale; inoltre la diversificazione della coltivazione su più Regioni consentirà di dare maggiori garanzie di fornitura.

La costituzione in Provincia di Verona del consorzio sotto forma di società cooperativa al fine del suo riconoscimento come OP del settore tabacchicolo è quindi valutata positivamente, anche in considerazione del fatto che la nuova PAC riconosce ancor più alle Organizzazioni di Produttori un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, nonché degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori all'interno della filiera.

La produzione di tabacco greggio si articola su diverse varietà che sono state riunite, in base ad analogie nei metodi di cura (che è il processo di essiccazione delle foglie), in otto diversi Gruppi varietali (Gv), di cui quattro presenti in Italia che sono coltivati dal summenzionato consorzio: i tabacchi Flue-Cured (Gv I) -che annoverano il Bright- sono localizzati prevalentemente in Umbria e Veneto, i tabacchi Light Air-Cured (Gv II) -cui appartengono le varietà Burley e Maryland- sono concentrati quasi tutti in Campania, i tabacchi Fire-Cured (Gv IV) -in particolare la varietà Kentucky- sono noti per la produzione di sigari e sono coltivati quasi totalmente in Toscana (Arezzo), ma sono presenti anche in Campania (Benevento) e nel Lazio (Frosinone) e infine i tabacchi Dark Air-Cured (Gv III) -che comprendono le varietà Ibridi di Badischer Geudertheimer, Havanna, Nostrano del Brenta e Beneventano- sono concentrati prevalentemente in Veneto, ripartiti in misura omogenea in tutte le Province della Regione.

Infine, il tabacco che ormai è coltivato in Europa da quasi cinque secoli, è una coltura importante non solo sotto il profilo economico, ma considera anche i risvolti sociali, in particolare sotto il profilo occupazionale, in termini quantitativi e qualitativi.

Il tabacco, infatti, esprime significative ricadute sull'occupazione, alla luce del fatto che molte attività del processo produttivo (raccolta delle foglie, attività agricole post-raccolta e prima trasformazione industriale) non possono essere meccanizzate, ma solo realizzate manualmente.

Inoltre la sua adattabilità a suoli e climi "difficili" ne consente la coltivazione anche in aree svantaggiate, ossia in luoghi dove sono poche, se non nulle, le alternative di lavoro offerte sia dall'agricoltura sia dai settori extra-agricoli.

È peculiare della coltivazione del tabacco l'elevatissima intensità di manodopera per unità di superficie non paragonabile a nessun'altra attività agricola, ma anche la richiesta prevalente di manodopera non altamente specializzata, proprio quella che più difficilmente trova opportunità lavorative.

Un altro elemento caratteristico di questa produzione è la notevole quota di lavoro femminile, che nelle fabbriche di trasformazione supera il 50% della manodopera, grazie a particolari doti nelle attività di cernita e manipolazione del prodotto.

In definitiva, il tabacco detiene un ruolo fondamentale per il mantenimento e la vitalità di molti territori rurali, uno dei principali obiettivi che da sempre la PAC cerca di salvaguardare per la tenuta sociale ed economica dell'intera Unione europea.

Se tale esigenza è sorta per la tabacchicoltura, la stessa necessità si potrebbe presentare anche per gli altri comparti produttivi al fine di rendere possibile una maggiore elasticità nelle dinamiche di aggregazione dell'offerta e quindi migliorare la competitività del sistema produttivo veneto a vantaggio del settore primario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Reg. UE n. 1307 del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC);

VISTO il Reg. UE n. 1308 del 17/12/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) dei prodotti agricoli;

VISTO il DM n. 9084 del 28/08/2014 con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo;

VISTO il DM n. 86483 del 24/11/2014 con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle OP del settore olivicolo;

VISTA la DGR n. 2445 del 16/09/2008 -e successive modifiche e integrazioni- di approvazione della disciplina regionale di riconoscimento e di verifica del funzionamento delle OP e della modulistica per la presentazione delle istanze di riconoscimento;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

delibera

1)     di modificare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la DGR n. 2445 del 16/09/2008 -e successive modifiche e integrazioni- considerando nei parametri quantitativi minimi di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP) dei settori produttivi diversi da quelli ortofrutticolo e olivicolo (numero di produttori aderenti e valore della produzione commercializzata), anche i produttori con sede operativa al di fuori del territorio veneto e il valore di produzione commercializzata generata dalla produzione ottenuta extra Regione;

2)     di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alle OP dei settori produttivi diversi da quelli ortofrutticolo e olivicolo;

3)     di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4)     di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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