Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 28 del 24 marzo 2015


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 24 febbraio 2015

Autorizzazione preventiva al conferimento dell'incarico di Direttore dell'ESU di Verona. (DDGR n. 1841 dell'08/11/2011, n. 769 del 02/05/2012, n. 2563 dell'11/12/2012, n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013 e n. 2341 del 16/12/2014).

Note per la trasparenza

Viene autorizzato preventivamente l'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona a conferire l'incarico di Direttore per 3 anni, dal 01/05/2015 al 30/04/2018.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
richieste dell'ESU di Verona prot. n. 5131/2014, n. 5223/2014, n. 496/2015, n. 638/2015 e n. 712/2015.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La DGR n. 1841 dell'08/11/2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', art. 10 'Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto'. Avvio dell'attività ricognitiva", ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

1)   modifiche in aumento di dotazioni organiche;
2)   assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
3)   individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
4)   assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

La DGR n. 769 del 02/05/2012 ha prorogato fino al 31/12/2012 l'efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011.

La DGR n. 2563 dell'11/12/2012 ha stabilito di:

a)   prorogare, fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall'11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012;

  1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
  2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
  3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall'art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;

b)   programmare, per l'annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto.

La DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni." ha prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013.

La DGR n. 2591 del 30/12/2013 ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti strumentali regionali.

Infine la DGR n. 2341 del 16/12/2014 ha confermato e prorogato fino al 31/12/2015 le disposizioni di cui alla DGR n. 2591/2013.

Premesso quanto sopra, l'ESU di Verona, con le note prot. n. 5131 del 23/12/2014, n. 5223 del 30/12/2014, n. 496 del 03/02/2015, n. 638 del 12/02/2015 e n. 712 del 17/02/2015, ha formulato la richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda con contratto di diritto privato per 5 anni, dal 01/05/2015 al 30/04/2020, in deroga a quanto disposto dalla DGR n. 2341/2014.

La richiesta è stata motivata con la necessità di assicurare la continuità dell'azione e della gestione amministrativa dell'Ente e di garantire la conoscenza dei presupposti e la coerenza rispetto agli indirizzi di alcuni procedimenti essenziali per la vita dello stesso, tutti facenti capo al Direttore, che fa anche le funzioni di Dirigente amministrativo, ferma restando l'impossibilità normativamente sancita di acquisire tale figura, pur prevista dalla dotazione organica aziendale.

L'ESU di Verona ha inoltre illustrato le attività dell'Ente, attualmente in corso e di seguito descritte, che necessitano di continuità gestionale nel medio periodo e che motivano nel dettaglio la richiesta di autorizzazione:

a)   "Le procedure di armonizzazione contabile, di cui DLgs 118/2011, integrato dal DLgs 126/2014, di adozione dei principi applicati della contabilità economica patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economica patrimoniale alla contabilità finanziaria previsti dall'art. 2 commi 1 e 2, unitamente al piano dei conti integrato di cui all'art. 4, nonché del bilancio consolidato, la cui graduale introduzione è prevista da quest'anno al prossimo triennio;
b)   le procedure amministrative e contabili - tanto di pagamento, quanto di riscossione dalla Regione del Veneto e dal MIUR - che si concluderanno nell'ambito del prossimo triennio, relative all'intervento di ristrutturazione e restauro del complesso denominato Corte Maddalene;
c)   il bando di gara europeo per l'affidamento pluriennale del servizio di ristorazione in scadenza nel corso del 2015, il cui importo è determinato in € 780.000,00 annuali per il prossimo triennio;
d)   la gestione amministrativa e contabile della complessa "Convenzione generale per le materie ricomprese e gli interventi previsti all'art. 3 della Legge Regionale n. 8/98", anch'essa vigente per il prossimo triennio, tra ESU e Università degli Studi di Verona, che prevede forme di realizzazione congiunta e di cofinanziamento di alcuni interventi in materia di diritto allo studio universitario;
e)   le procedure in corso finalizzate al conferimento dell'incarico di Tesoreria, in scadenza al termine del 2015, che necessita dell'introduzione di servizi informatici nuovi ed essenziali;
f)   la definizione, già avviata, della procedura amministrativa, contabile e gestionale di ottimizzazione del rapporto tra costi ed entrate del servizio alloggiativo, finalizzata a ridurre la necessità e tendenzialmente ad azzerare l'apporto di risorse pubbliche a copertura delle spese sostenute."

L'ESU, infine, nella Relazione al Bilancio di previsione esercizio 2015, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17/12/2014, ha dichiarato che la spesa complessiva per il personale rientra nei limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 integrato con D.L. n. 90/2014.

Peraltro, considerato che il bilancio pluriennale dell'ESU di Verona è di 3 anni, al fine di armonizzare la durata dell'incarico con la pluriennalità citata, si ritiene opportuno autorizzare l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona per 3 anni.

Pertanto, ritenendo le motivazioni addotte dall'ESU condivisibili, si propone di rilasciare all'ESU di Verona l'autorizzazione a conferire l'incarico di Direttore, con contratto di diritto privato, per 3 anni, non rinnovabili tacitamente, dal 01/05/2015al 30/04/2018, in deroga a quanto disposto dalla DGR n. 2341/2014.

Tuttavia si ritiene opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l'ESU rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 2341/2014 e, come ricordato dall'ESU stesso, dalla Legge Regionale n. 8/1998 in ordine ai requisiti per la nomina, durata del contratto e trattamento economico del Direttore.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 18/12/1993, n. 53;

Vista la L.R. 07/04/1998, n. 8;

Viste le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013 e n. 2341/2014;

Vista la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

Vista la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

Viste le note dell'ESU di Verona prot. n. 5131/2014, n. 5223/2014, n. 496/2015, n. 638/2015 e n. 712/2015;

Visto il C.C.N.L. decentrato integrativo del personale della Giunta regionale con qualifica dirigenziale del 31/01/2014;

Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. 31/12/2012, n. 54;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
  2. di autorizzare preventivamente il conferimento dell'incarico di Direttore dell'ESU di Verona, con contratto di diritto privato, per 3 anni, non rinnovabili tacitamente, dal 01/05/2015 al 30/04/2018, in deroga a quanto disposto dalla DGR n. 2341/2014;
  3. di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l'ESU di Verona rispetti quanto disposto dalla DGR n. 2341/2014, nonché alle altre condizioni indicate in premessa;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro