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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 28 del 24 marzo 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 244 del 03 marzo 2015

Prestazioni residenziali extraospedaliere ad alta intensità assistenziale per persone con disabilità ai sensi della DGR 40/2013. Definizione delle tipologie di offerta ed approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, ad integrazione della DGR 84 del 16 gennaio 2007, ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22.

Note per la trasparenza

Si definiscono le caratteristiche, la classificazione e i requisiti per gli adempimenti ai sensi della LR 22/2002 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie, per i Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria, istituiti con la DGR 40/2013 in luogo delle c.d. Grandi strutture per persone con disabilità e si istituiscono i posti ad alta intensità assistenziale presso le RSA per persone con disabilità, previa ricognizione regionale del fabbisogno tramite SVaMDi.

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 21 gennaio 2013 sono stati approvati i criteri per la trasformazione delle "Grandi strutture", già previste con la DGR 2537/2000, in "Centri di riferimento regionali per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria" qualora destinate a utenti disabili con elevato bisogno assistenziale.

Il provvedimento ha inteso dare completa attuazione del contenuto della DGR 4589 del 28 dicembre 2007, con la quale furono approvate dalla Giunta regionale le modalità per la trasformazione delle strutture regionali di grandi dimensioni, prevedendone la rimodulazione in "Centri di riferimento regionali per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria" (di seguito abbreviati in CRGD) oppure in funzione delle unità di offerta previste dalla DGR 84/2007: RSA, comunità residenziale e comunità alloggio.

La trasformazione delle ex Grandi strutture in CRGD è subordinata all'attivazione di un percorso di accreditamento, per il quale con il presente provvedimento si approvano i relativi requisiti e standard, gli indicatori di attività e di risultato, gli oneri di accreditamento e la tempistica. Si propone altresì con il presente provvedimento di modificare la denominazione dei "Centri di riferimento regionali per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria" in "Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria", mantenendo l'acronimo CRGD.

Per i CRGD è stata prevista una quota di rilievo sanitario ad elevata intensità assistenziale, con presenza di compartecipazione ai costi sociali, attribuibile agli ospiti il cui profilo di gravità sia ricavabile dalla SVaMDi, di cui alla DGR 2960 del 28 dicembre 2012, e alla successiva DGR 1804 del 6 ottobre 2014, e appartenga al profilo di maggiore impegno sanitario. Ai sensi della DGR 40/2013, la soglia minima del punteggio di gravità calcolato con SVaMDi che consente l'accesso a tale profilo è stata determinata con il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 216 del 18 dicembre 2014, come integrato dal Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 18 del 22 gennaio 2015, ed è pari a 9,00 punti.

La verifica del requisito di conformità alla programmazione per la trasformazione delle ex Grandi strutture in CRGD, o per la creazione di nuovi CRGD, terrà conto anche dell'incidenza e della concentrazione nel territorio del numero di utenti eleggibili alla quota di rilievo sanitario ad elevata intensità assistenziale.

L'accoglienza degli ospiti nei CRGD, e l'attribuzione all'utente della quota di rilievo sanitario ad elevata intensità, è perciò subordinata alla verifica del suo bisogno assistenziale mediante SVaMDi e alla definizione del Progetto Assistenziale Individuale. A tale proposito si fa presente che in attuazione della DGR 2960/2012 e della successiva DGR 1804/2014, è stata effettuata la rivalutazione attraverso la nuova SVaMDi di tutti gli utenti ospiti dei centri di servizio residenziali e semiresidenziali per persone disabili del Veneto. Di conseguenza, è stata possibile la verifica, la mappatura e la determinazione del numero di utenti aventi diritto alla quota di elevata intensità sanitaria, secondo le regole previste dalla DGR 40/2013. Con decorrenza dal 1 gennaio 2015 verranno pertanto assegnate agli utenti le quote di rilievo sanitario ad elevata intensità assistenziale in base al bisogno rilevato con SVaMDi (e non in base al numero di posti autorizzati come Grande struttura dalla DGR 2537/2000) nel Veneto.

Il mandato contenuto nella DGR 40/2013 prevede che "gli standard di personale da garantire nei Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria dovranno essere commisurati al particolare bisogno dell'utenza e dovranno perciò essere superiori agli standard previsti della DGR 84/2007 per le RSA per persone con disabilità. In primis dovrà essere garantita la presenza infermieristica H24, data la maggiore necessità di cure sanitarie di questo cluster di pazienti come definito nel profilo SVaMDi". In altri termini, si tratta di una tipologia di offerta per la quale lo standard assistenziale si assesta su un livello di maggiore impegno assistenziale rispetto alla RSA per persone con disabilità, pari a più di 3 ore giornaliere di assistenza diretta all'ospite.

Se la DGR 40/2013 ha inteso superare con i CRGD le "Grandi strutture", la mappatura del contesto nel frattempo effettuata ha fatto emergere la necessità di approntare un modello sostenibile per la creazione nel territorio di "posti di alta intensità assistenziale" all'interno delle RSA per persone con disabilità già operanti.

La programmazione di questi posti è subordinata agli esiti della rilevazione del fabbisogno assistenziale tramite SVaMDi, attraverso la quale è verificata una necessità di assistenza aggiuntiva da parte di personale sanitario e/o con apparecchiature di supporto alle funzioni vitali (respiratori, apparecchi per la ventilazione assistita, frequente tracheo-bronco aspirazione in tracheostomizzati, altre apparecchiature di supporto alle funzioni vitali h24, con esclusione delle pompe peristaltiche per la nutrizione enterale), oppure da parte di personale dedicato all'assistenza tutelare per le persone con gravissimi disturbi del comportamento.

La definizione dei requisiti, degli standard, degli indicatori di attività e di risultato per queste tipologie di offerta mutua pertanto quanto previsto per le RSA per disabili, evidenziando ed integrando esclusivamente gli aspetti integrativi. In altri termini, gli standard ed i requisiti dei CRGD e dei posti di alta intensità assistenziale presso le RSA per disabili, così come gli indicatori di attività e di risultato, gli oneri di accreditamento e la tempistica di attuazione sono i medesimi delle RSA per disabili così come definiti dalla citata DGR 84/2007 e dalla DGR 2067 del 3 luglio 2007, salvo quanto viene diversamente disposto con l'Allegato A e con l'Allegato B del presente atto, contenenti rispettivamente le caratteristiche dei CRGD e i requisiti funzionali aggiuntivi o modificativi a quelli delle RSA per disabili, che vanno ad integrare rispettivamente l'allegato A e l'Allegato C della DGR 84/2007.

Operativamente, si qualificano, si autorizzano e accreditano come CRGD le unità di offerta che presentano il medesimo standard assistenziale per tutti gli ospiti, mentre i posti di alta intensità assistenziale sono costituiti, come di seguito indicato, all'interno di RSA già autorizzate e accreditate, per un nucleo limitato di ospiti all'interno di ciascuna unità di offerta.

Nella prima fase di attuazione del presente provvedimento e sino al completamente della mappatura della gravità degli utenti rilevata con SVaMDi, il percorso di costituzione di CRGD è consentito solo per le strutture previste nella DGR 40/2013.

Nell'istituendo flusso per la residenzialità extraospedaliera in area disabili (ai sensi della DGR 1059/2012) i posti ad alta intensità assistenziale presso le RSA per persone con disabilità verranno separatamente censiti con un proprio codice identificativo.

L'Allegato A e l'Allegato B del presente provvedimento sono stati predisposti sulla base delle indicazioni contenute nella DGR 40/2013, preso atto delle risultanze dell'organismo tecnico consultivo ai sensi dell'articolo 10 della LR 22/2002.

La domanda di autorizzazione alla realizzazione/trasformazione, all'esercizio e la domanda di accreditamento per i CRGD deve essere presentata con le modalità definite nelle procedure per l'applicazione della DGR 84/2007 ai sensi della LR 22/2002 approvato con DGR 2067/2007, in analogia a quanto previsto per le RSA per disabili. Per quanto riguarda i posti di alta intensità assistenziale il percorso di autorizzazione e accreditamento si intende già compiuto per la RSA per disabili presso la quale insistono. La costituzione di tali posti finalizzati all'accoglienza di utenti che richiedono prestazioni assistenziali intensive viene determinata direttamente dall'Azienda ULSS competente, che provvederà ad emettere le apposite impegnative in base alla programmazione regionale, sulla base del fabbisogno di prestazioni residenziali ad alta intensità assistenziale rilevato con SVaMDi. Le Aziende ULSS svolgono altresì funzioni di controllo in merito all'integrazione degli standard assistenziali, secondo i parametri definiti negli allegati al presente provvedimento.

Come previsto dalla DGR 40/2013, si conferma che per le rimanenti unità di offerta presenti all'interno delle ex Grandi strutture dovrà essere avviato o completato il percorso di realizzazione/trasformazione, autorizzazione e accreditamento in funzione delle unità di offerta previste dalla DGR 84/2007: RSA, comunità residenziale e comunità alloggio.

In ragione della particolare specificità delle ex Grandi strutture, e al mantenimento della concentrazione di più unità di offerta nel medesimo contesto strutturale, la dotazione di assistenti sociali e di psicologi che deve essere garantita dall'Azienda ULSS nelle nuove RSA può derogare dai parametri di riferimento previsti nell'Allegato A della DGR 84/2007.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la LR 22/2002 e le DGR 84/2007 e 2067/2007;

Vista la DGR 40/2013 e la DGR 4589/2006;

Vista la DGR 2960/2012 e la DGR 1804/2014;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della LR 54/2012.

delibera

1.    Di considerare le premesse quali parte integrante ed essenziale del presente atto.

2.    Di modificare la denominazione dei "Centri di riferimento regionali per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria" prevista con la DGR 40/2013 in "Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria", indicati con l'acronimo CRGD.

3.    Di stabilire che gli standard relativi ai requisiti di realizzazione/trasformazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per i "Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria" sono i medesimi previsti per le RSA per persone con disabilità approvati con l'Allegato A della DGR 84/2007, fatte salve le integrazioni che si approvano con l'Allegato A della presente deliberazione.

4.    Di stabilire che le liste di verifica ai fini dei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione/trasformazione, all'esercizio e di accreditamento istituzionale per i "Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria" sono le medesime previste per le RSA per disabili approvati con l'Allegato C della DGR 84/2007, fatte salve le integrazioni che si approvano con l'Allegato B della presente deliberazione. Di disporre che per le procedure per l'applicazione della DGR 84/2007 relativamente "Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria" va fatto riferimento a quanto previsto dalla DGR 2067/2007 e dai successivi provvedimenti integrativi, relativamente alle RSA per persone con disabilità.

5.    Di prevedere l'istituzione dei "posti ad alta intensità assistenziale" presso le RSA per persone con disabilità, la cui programmazione in termini numerici è subordinata alla mappatura dell'utenza rilevata con SVaMDi ai sensi della DGR 1804/2014.

6.    Di stabilire, conseguentemente al punto precedente, che tali posti saranno determinati direttamente dalle Aziende ULSS, cui spettano i compiti di verifica della maggiore assistenza erogata, e che verranno separatamente censiti nei futuri flussi relativi alla residenzialità extraospedaliera in area disabili.

7.    Di demandare alle strutture del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali la competenza in materia di autorizzazione ed accreditamento dei "Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria", nonché di accertamento del possesso e di verifica periodica del mantenimento dei requisiti elencati nell'Allegato A e nell'Allegato B.

8.    Di confermare che per le rimanenti unità di offerta presenti all'interno delle ex Grandi strutture dovrà essere avviato o completato il percorso di autorizzazione e/o accreditamento in funzione delle unità di offerta previste dalla DGR 84/2007: RSA, comunità residenziale e comunità alloggio.

9.    Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale.

10.   Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

244_AllegatoA_293660.pdf
244_AllegatoB_293660.pdf

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