Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 23 del 10 marzo 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 03 marzo 2015

Riconoscimento di pratiche di pascolo come uso o consuetudine locale ed identificazione delle aree regionali interessate ai sensi del comma 5 art. 2 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 feb-braio 2015.

Note per la trasparenza

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 i richiedenti la Domanda unica, possono impiegare sulle superfici dichiarate, anche animali di terzi se tale pratica (pascolamento con animali di terzi) costituisce una pratica riconosciuta dall'Amministrazione regionale competente per territorio. Con questo provvedimento viene riconosciuto ai fini della normativa di riferimento l'impiego di animali di terzi.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con l'approvazione del Decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, sono state operate le scelte sulle modalità di applicazione della riforma dei pagamenti diretti appunto introdotta dal reg. 1307 2013.

Con il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del Decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" sono state definite modalità applicative relativamente al mantenimento delle superfici agricole, all'attività agricola minima, alle aree di interesse ecologico che i richiedenti il Pagamento unico dovranno osservare sulle superfici dichiarate nella Domanda unica.

Tra le scelte operate dall'Italia si ricorda quella di non applicare limiti all'utilizzo dei diritti all'aiuto sulle superfici a pascolo in zone con condizioni climatiche difficili e su superfici di bassa resa (pascoli magri) , salvaguardando gli interessi socio-economici delle popolazioni montane, considerato che, in tali aree, il settore agricolo ha un peso economico più rilevante e che il pascolamento garantisce la conservazione del pascolo in quota e dei paesaggi tradizionali.

Relativamente a queste superfici, con il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, sono state definite le modalità di pascolamento delle superfici montane e attribuendo alle Regioni e Province autonome competenti per territorio la possibilità di prevedere eventuali usi e consuetudini che ammettano l'impiego anche di capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente la Domanda unica.

Più precisamente per quanto previsto al comma 5 dell'articolo 2 la Regione o Provincia autonoma competente deve comunicare il provvedimento di riconoscimento di tale pratica di pascolo, con i relativi identificativi catastali delle superfici interessate, con le modalità previste nell'articolo 13 del Decreto ministeriale n. 1420, all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Nel territorio regionale, nelle aree montane sono presenti circa 640 malghe in cui sono alpeggiati principalmente animali di proprietà del gestore la malga e, in parte anche animali di proprietà di altri allevatori presi in carico dal gestore.

Di tale modalità di carico della malga, esclusiva o ad integrazione, per il raggiungimento del carico di bestiame necessario alla corretta gestione dell'alpeggio, si rinviene specifico riferimento nel capitolo 7 (pagina 57) dello studio "Alpeggi e agriturismo nel Veneto" iniziato nell'estate del 1976 e pubblicato nel 1979, finanziato dalla Amministrazione regionale.

Lo studio evidenzia come tale pratica sia diffusa in tutto il territorio montano regionale e non risulta prerogativa di una determinata categoria di gestori di malga e/o di una zona definita, costituendo una più generale modalità di carico che può, di anno in anno, essere adottata nelle malghe e che sfugge ad una catalogazione dei territori in cui è praticata e/o delle persone fisiche o giuridiche che la praticano.

In conclusione, in ragione di quanto sopra riportato, che dimostra come la pratica del pascolamento con animali di terzi sia attuata da tempo nel territorio regionale nonchè l'impossibilità di individuare puntualmente sia i riferimenti catastali dei territori in cui si pratica, che le categorie che la praticano, si propone di comunicare ai sensi del comma 5 articolo 2 del DM 26 febbraio 2015 che il pascolamento con animali di terzi costituisce una modalità di alpeggio attuata sull'intero territorio montano regionale così come delimitato ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Regolamento (UR) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013

VISTO il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 Disposizioni modificative ed integrative del Decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

VISTO lo studio "Alpeggi e agriturismo nel Veneto" presentato il 15 dicembre 1979 ad Asiago con il contributo scientifico dell'"Istituto di Economia Politica dell'Università degli Studi di Padova in Verona" e della "Fondazione per i problemi montani dell'arco alpino di Milano";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1.    di riconoscere, ai sensi del comma 5 articolo 2 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, che il pascolamento con animali di terzi costituisce una modalità di alpeggio attuata sull'intero territorio montano regionale così come delimitato ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto;

2.    di incaricare la Sezione Competitività sistemi agroalimentari di inviare il presente provvedimento e di comunicare i riferimenti catastali del territorio montano come definito al precedente punto 1 all'organismo di coordinamento - Agea - di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il termine previsto all'articolo 13 del Decreto ministeriale 26 febbraio 2015;

3.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.    di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro