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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 28 del 24 marzo 2015


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 24 febbraio 2015

Autorizzazione a proporre ricorso per declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 435 e 459 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare l'impugnazione da parte della Regione del Veneto di norme di legge statale lesive delle prerogative regionali.

Il Presidente dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

L'art. 1, comma 435 della 1egge 23 dicembre 2014 n. 190 dispone che "la dotazione del Fondo di Solidarietà comunale di cui al comma 380 ter dell'art. 1, 1. 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".

A sua volta, il menzionato comma 380 ter dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, individuava la dotazione del Fondo di Solidarietà comunale per l'anno 2014 in 6.647.114.923,12 euro e per l'anno 2015 e successivi in 6.547.114.923,12 euro, di cui una parte consistente (pari a 4.717,9 milioni di euro) era rappresentata da una quota dell'imposta municipale unica (IMU), di spettanza dei Comuni.

Nell'ottica del legislatore della citata 1. n. 228/2012, ai Comuni veniva riconosciuto l'intero gettito fiscale relativo all'imposta municipale unica afferente al proprio territorio, con l'eccezione dell'imposta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (il cui gettito doveva e deve essere riconosciuto direttamente allo Stato: art. 1, comma 380, lett. f, 1. n. 228/2012) e della quota dell'imposta municipale unica di cui si è detto al paragrafo precedente, finalizzata ad alimentare il neocostituito Fondo di Solidarietà comunale.

Quest'ultimo Fondo, creato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. b, 1. n. 228/2012, mira a garantire un'equa distribuzione di risorse tra enti comunali; la dotazione del medesimo, in difetto di alternative misure perequative disposte dall'Amministrazione centrale e, in generale, di trasferimenti da parte dell'Erario, è fondamentale per assicurare ai Comuni le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle proprie attività istituzionali e all'erogazione dei servizi alla platea dei soggetti amministrati.

I criteri di riparto del Fondo, a mente dell'art. 1, comma 380 ter, lett. b, 1. n. 190/2014, sono stati fissati per il 2014 con D.P.C.M. 1 dicembre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2015), con la precisazione, recata dall'art. 1, comma 380 quater, 1. n. 190/2014, che, con riferimento ai Comuni appartenenti a Regioni a statuto ordinario, una percentuale del medesimo Fondo deve essere accantonata per essere redistribuita tra i Comuni "sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4, 1. 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento".

Detta percentuale di accantonamento e redistribuzione della dotazione del Fondo di Solidarietà sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard afferenti ad uno specifico territorio è stata modificata dall'art. 1, comma 459,1. n. 190/2014. che l'ha portata dal 10% al 20% del totale.

La riduzione della dotazione del Fondo di Solidarietà comunale come disposta dall'art. 1, commi 435 e 459 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 risulta lesiva dell'art. 117, comma 2, Cost. in quanto esorbitante il limite dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, e dell'art. 118 Cost. in quanto incide in modo deteriore sulla stessa possibilità per gli enti comunali di esercitare le proprie funzioni, riverberandosi anche in una lesione degli artt. 2, 3 e 5 Cost. per violazione del principio di eguaglianza, per irragionevolezza e lesione delle autonomie.

Infine il consistente taglio delle risorse finanziarie a disposizione dei Comuni, operato da ultimo con le misure versate nell'art. 1, commi 435 e 459, 1. n. 190/2014, integra anche la violazione dell'art. 119 Cost., nei limiti in cui vengono pregiudicati l'autonomia di spesa dell'ente locale e il rispetto dell'equilibrio del relativo bilancio.

Tale impugnazione, per quanto occorrer possa, ricade e produce i suoi effetti anche in relazione all'art. 1, comma 418 della stessa legge 23 dicembre 2014 n. 190, a norma del quale "le Province e le Città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e Città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le Province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a., sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard".

Tale norma, infatti, viola anch'essa gli artt. 2, 3, 5, 117 e 119 Cost. ledendo il principio di eguaglianza, quello di ragionevolezza nonché il riparto di competenze e l'autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta.

Quanto sopra premesso, si ritiene di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale, a difesa delle prerogative riconosciute dalla Costituzione agli enti locali e alla stessa Regione ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 435 e 459 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" per violazione degli art. 2, 3, 5, 117, comma 2, 118, 119 della Costituzione della repubblica italiana.

Il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, è affidato anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, all'avv. prof. Luigi Garofalo, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, Foro Traiano 1/a.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-   udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-   visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

-   vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

delibera

  1. di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, a proporre ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 435 e 459 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" anche in relazione all'art. 1, comma 418 della medesima legge, per violazione degli art. 2, 3, 5, 117, comma 2, 118, 119 della Costituzione della repubblica italiana.
  2. di affidare il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, è affidato anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, all'avv. prof. Luigi Garofalo, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, Foro Traiano 1/a.
  3. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore
  4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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