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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 24 del 13 marzo 2015


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 209 del 24 febbraio 2015

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'attività di estetista. (Legge 04/01/1990, n. 1; L.R. 27/11/1991, n. 29).

Note per la trasparenza

Approvazione della direttiva per la presentazione dei progetti formativi per l'attività di estetista.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Legge 4 gennaio 1990, n. 1, "Disciplina dell'attività di estetista", regola l'attività di estetista compresa la formazione per l'acquisizione dell'abilitazione professionale.
In particolare l'art. 6, comma 4, a seguito di modifiche normative D.Lgs. n. 59/2010 (art. 78) e D.Lgs. 147/2012, art. 16, non individua più puntualmente la composizione della Commissione e l'organizzazione dell'esame ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale di Estetista di cui all'art. 3 della legge citata, ma incarica le Regioni dell'organizzazione dell'esame teorico-pratico di abilitazione.
La Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29, "Disciplina dell'attività di estetista" recepisce la Legge 1/1990 e individua all'art. 5 la Commissione d'esame. A seguito delle modifiche legislative a livello nazionale si è dovuto intervenire anche a livello regionale con L.R. n. 24/2012.
Con Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 1012/2012 sono state approvate la nuova composizione della Commissione e le linee guida per lo svolgimento dell'esame di abilitazione.
Con provvedimento n. 3290 del 21/12/2010 la Giunta regionale ha approvato i contenuti tecnico culturali dei programmi definiti dal Decreto 21 marzo 1994 n. 352 del Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con i Ministeri della Pubblica Istruzione, del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Sanità, come previsto dall'art. 6 della Legge 1/1990 e approvata la direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'attività di estetista con scadenza periodica. Precisamente ha stabilito che la presentazione delle istanze avvenisse con la modalità a sportello, con quattro sportelli all'anno.
La direttiva in esame apporta un'importante novità rappresentata dall'approvazione di un modello di progetto formativo relativo alla figura professionale proposta, cui possono seguire un numero non preventivamente definito di percorsi formativi attivabili, sulla base dell'effettivo fabbisogno formativo rilevato su base territoriale, senza necessità di presentazione di ulteriori progetti.
I progetti potranno essere presentati in qualsiasi momento e sono definiti due momenti nell'arco dell'anno per l'istruttoria di valutazione. Una soluzione già adottata in altri avvisi pubblici che consente una sostanziale immediatezza tra la rilevazione di un fabbisogno formativo e la messa in atto di un'offerta formativa congruente.
Va richiamato che la normativa regionale in materia di formazione professionale prevede la possibilità di presentazione all'esame della Giunta regionale di progetti formativi per i quali non sia previsto alcun onere a carico del bilancio regionale. Tale possibilità si riferisce a percorsi formativi comunque soggetti al controllo tecnico e didattico dell'Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.
Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi in tale contesto, in quanto finalizzate al conseguimento di un titolo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e pertanto pienamente soggette al controllo regionale.
L'approvazione degli esiti istruttori sarà formalizzata con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Formazione.
In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono proposti all'approvazione della Giunta regionale l'Avviso pubblico (Allegato A), la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (Allegato B) e gli Adempimenti per la gestione delle attività (Allegato C), alla luce della normativa regionale, nazionale e comunitaria attualmente vigente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-     UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-     VISTA la L. n. 845/1978 - "Legge quadro in materia di formazione professionale";

-     VISTA la L.R. n. 10/1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;

-     VISTA la L.R. n. 19/2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

-     VISTA la DGR n. 359/2004, "Accreditamento degli Organismi di Formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

-     VISTA la L.R. n. 23/2010, "Modifiche della L.R. n. 19/2002 'Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione'";

-     VISTA la DGR n. 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";

-      VISTA la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

-      VISTA la L.R. n. 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";

-      VISTA la DGR n. 3290/2010 "Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista". Approvazione contenuti tecnico culturali dei programmi e Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi."; l'Accordo siglato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il Ministro dell'Interno del 29 aprile 2010 concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;

-     VISTO il DDR n. 1012/2012 "Nuova Composizione della Commissione d'esame per abilitazione di Estetista. Revisione DDR 429/2011 "Approvazione linee guida esami di Estetista per i percorsi a Qualifica e di Abilitazione". Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";

-      VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
  2. di approvare l'Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti formativi per l'attività di estetista, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di approvare la Direttiva, Allegato B, per la presentazione di progetti formativi per l'attività di estetista;
  4. di approvare gli Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  5. di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite con le modalità e nei termini indicati dalla citata Direttiva - Allegato B - alla Giunta regionale del Veneto − Sezione Formazione, per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it,pena l'esclusione. I termini indicati valgono anche per la produzione delle stampe definitive dei progetti attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;
  6. di incaricare la Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.
     

(seguono allegati)

209_AllegatoA_293355.pdf
209_AllegatoB_293355.pdf
209_AllegatoC_293355.pdf

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