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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 03 marzo 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 63 del 20 gennaio 2015

DGR. n. 534 del 15.04.2014. Ditta Impresa Costruzioni Generali S.r.l. in liquidazione (già Mestrinaro S.p.A.). Impianto di trattamento rifiuti speciali con recupero delle frazioni riutilizzabili in Comune di Zero Branco (TV). Conferma della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10-bis della L. N. 241/1990 comunicati alla Curatela Fallimentare con nota prot. N. 558623 del 31.12.2014.

Note per la trasparenza

A seguito del tempo trascorso dalla data di adozione della D.G.R. n. 534/2014 senza che il Fallimento di Impresa Costruzioni Generali srl abbia dato compiutamente corso a quanto disposto e prescritto nel medesimo provvedimento di Giunta regionale, si tratta di confermare e ribadire la sussistenza dei presupposti di legge della comunicazione prot. reg. n. 558623 del 31/12/2014 ed i suoi contenuti anche alla luce del riscontro prodotto in data 12/01/2015 dalla Curatela del predetto Fallimento.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
-  D.G.R. n. 534 del 15/04/2014;
-  Comunicazione di avvio del procedimento con nota in data 31/12/2014 - prot. reg. n. 558623.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 534/2014 la Giunta regionale ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 451 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 25/02/2014, teso a richiedere alla società Impresa Costruzioni Generali S.r.l., al tempo in liquidazione, (già Mestrinaro S.p.A.) (R.I./C.F./P.IVA 01834140269), con sede legale in Via Bertoneria, 55 - Zero Branco (TV), la presentazione di un documento progettuale unitariamente intellegibile in tutte le parti di progetto, a partire da quanto valutato dalla Commissione regionale V.I.A. per l'espressione del parere n. 390 del 16/01/2013.

Secondo i menzionati atti regionali la ditta dovrà ottemperare a mezzo di una unitaria esposizione progettuale alle prescrizioni e raccomandazioni impartite con il precedente parere n. 390 del 16/01/2013 in sede di VIA e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento.

Con la stessa D.G.R. n. 534/2014, stante l'articolato excursus che aveva condotto alla richiamata decisione da parte della Commissione VIA del 25/02/2014, ed in perfetta linea con quanto dalla medesima Commissione ribadito, si è altresì stabilito che la documentazione progettuale da presentarsi dovrà debitamente recepire quanto richiesto dall'Amministrazione provinciale di Treviso e dal Comune di Zero Branco, anche a seguito dell'esame dei contenuti della perizia del Consulente tecnico del Pubblico ministero durante le indagini condotte dall'Autorità giudiziaria e rivolte ad accertare eventuali reati ambientali nella gestione della attività della società Mestrinaro S.p.A.

La predetta D.G.R. n. 534 del 15/04/2014 è stata notificata tramite pec all'intervenuto fallimento della società Impresa Costruzioni Generali S.r.l., in persona del Curatore, con nota prot. n. 204856 del 12/05/2014, la quale ha impugnato al T.A.R. Veneto il provvedimento e il parere n. 451/2014 della Commissione regionale V.I.A. contestandone la legittimità.

Appare opportuno ribadire che, con l'espressione del suddetto parere la Commissione regionale V.I.A. e la relativa deliberazione, non è stata rilasciata alcuna autorizzazione alla realizzazione del progetto e autorizzazione all'esercizio sull'impianto in questione.

Tant'è vero che il parere si conclude affermando che: "(...) Tale documentazione dovrà essere articolata in modo da consentirne una valutazione unitaria, completa, esaustiva e coerente, anche in sede di controllo da parte degli Enti ed Organi preposti a tale fine e dovrà essere presentata agli Uffici regionali competenti per la successiva verifica di ottemperanza da parte della Commissione regionale V.I.A. (...)".

Ad oggi, nonostante il tempo trascorso, il fallimento di Impresa Costruzioni Generali srl, in persona del suo curatore, o altri nel suo interesse, ha depositato presso i competenti Uffici regionali alcun elaborato documentazione nelle forme previste e richieste dalla D.G.R. n. 534/2014.

Stante il carattere interlocutorio della D.G.R. n. 534/2014, oltre che sollecitatorio per il fine di conseguire un intervento coerente alle esigenze di tutela ambientale emerse nel corso della gestione della società Mestrinaro S.p.A., si è quindi reso manifesto che, a fronte della proposizione del ricorso giurisdizionale, il fallimento non abbia ottemperato alle indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni in uno contenute nella citata deliberazione e nell'allegato parere della Commissione regionale VIA.

Il fatto di non coltivare le richieste di adeguamento del progetto e la contestazione giurisdizionale delle stesse hanno manifestato un'obiettiva carenza di concreto interesse da parte del fallimento a conseguire l'approvazione del progetto di modifica dell'impianto in esito alle prescrizioni e criteri impartiti con i pareri della Commissione V.I.A. n. 390/2013 e n. 451/2014.

Tutto ciò ha rafforzato il convincimento, da parte dell'Autorità regionale competente che, essendo la domanda presentata a suo tempo dal proponente ancora non corroborata degli indispensabili elementi di novità pretesi dalla D.G.R. n. 534/2014 per la conclusione favorevole dell'istruttoria, sussistessero tutti i presupposti per dare al fallimento la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990.

Occorre infatti considerare che l'accoglimento del ricorso proposto al TAR Veneto dalla curatela fallimentare, demolendo le condizioni per l'approvazione del progetto presentato, comporterebbe comunque il rigetto della domanda originaria.

Così, con nota protocollo regionale n. 558623 del 31/12/2014, il Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative della Regione Veneto dava corso alla suddetta comunicazione, preannunciando che, in mancanza della presentazione di osservazioni da parte del fallimento entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, si sarebbe dato corso, senza ulteriore avviso, al rigetto dell'istanza originariamente presentata.

La curatela fallimentare, con nota del 12/01/2015, faceva pervenire le proprie osservazioni con le quali dichiarava che "persiste l'interesse in capo a quest'ultima ad addivenire ad una definizione favorevole della procedura VIA/AIA riattivata nel 2012", ma, nella sostanza, ai fini della valorizzazione dei beni aziendali conseguibile dall'acquisizione delle predette autorizzazioni.

Dal che appare evidente l'uso strumentale dell'interesse alla approvazione del progetto, ovvero per mera valorizzazione patrimoniale dei beni presenti nell'impianto e non per l'effettivo svolgimento dell'attività di trattamento dei rifiuti. La quale cosa si accompagna alla insufficienza di detta impostazione rispetto all'effettivo ripristino dell'impianto, dato che l'insieme dei beni aziendali, funzionalmente idonei all'attività, non permetterà di attivare l'esercizio dell'impianto senza il rilascio di una diversa ulteriore autorizzazione AIA al subentrante gestore, rendendo con ciò carente l'interesse pubblico di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Non appaiono perciò venute meno le ragioni che hanno indotto gli uffici regionali a proporre la comunicazione ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990, ma dalla risposta emerge la non coincidenza dell'interesse del fallimento con quello che in origine aveva sostenuto l'impresa a svolgere la domanda di ampliamento dell'impianto e a sollecitare la definizione del relativo procedimento autorizzatorio.

In considerazione di quanto esposto, allo stato attuale, non può che confermarsi la persistenza di elementi di perplessità alla favorevole chiusura del procedimento amministrativo di cui trattasi ribadendo pertanto la bontà ed i contenuti della comunicazione effettuata dal responsabile del procedimento sopra richiamata e ritenendo di verificare se alla luce della predetta ricognizione possa trovare definizione la procedura di autorizzazione. In tal senso facendo assumere un apposito approfondimento giuridico.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L. R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la D.G.R. n. 534 del 15/04/2014;

VISTA la nota prot. reg. n. 558623 del 31/12/2014 a firma del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative della Regione Veneto;

delibera

  1. di confermare, in ragione di quanto esposto nelle premesse parte integrante del presente provvedimento, la persistenza di elementi ostativi alla favorevole chiusura del procedimento amministrativo in capo al fallimento di Impresa Costruzioni Generali srl e, conseguentemente, ribadire quanto legittimamente già comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, nella nota n. 558623 del Direttore Sezione Coordinamento Attività Operative regionale responsabile del procedimento de quo, demandando allo stesso, alla luce delle risposte conseguite dal fallimento, l'acquisizione di un apposito approfondimento giuridico, a valutazione della permanenza e fondatezza dell'interesse dello stesso fallimento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006e ss.mm.ii.;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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