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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 20 del 27 febbraio 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015

Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento è finalizzato, nell'ambito della tutela e risanamento dell'atmosfera, ad estendere su tutto il territorio regionale la facoltà data ai Sindaci di sospendere, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali prevista dall'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006.
 

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Il problema dell'inquinamento atmosferico, come noto, accomuna l'intero territorio italiano ed è particolarmente critico nelle regioni del Bacino Padano. La Regione Veneto nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria e del contenimento delle emissioni inquinanti, ha posto sempre più attenzione alla necessità di favorire la riduzione dell'inquinamento nel territorio regionale promuovendo misure strutturali per il raggiungimento dei valori limite imposti dal D.Lgs 155/2010.

Una delle fonti di inquinamento atmosferico è rappresentata dalle emissioni derivanti dalla combustione in loco dei residui vegetali la quale peraltro è sempre stata considerata un'antica pratica agricola.

Sull'espletamento di detta attività si è registrata in questi ultimi tempi una diffusa confusione interpretativa derivante dall'intreccio della normativa nazionale, leggi regionali e prassi applicative spesso tra loro in palese antitesi.

E' doveroso evidenziare che lo stato della qualità dell'aria nella Regione Veneto come peraltro in tutto il territorio del Bacino Padano è caratterizzato, in ragione anche della sua specificità meteo-climatica e orografica, dal mancato raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria per alcuni inquinanti, in particolare polveri sottili (PM10 e il Benzo(a)pirene). In riferimento al PM10, la Commissione Europea ha inviato nel luglio 2014 al Governo italiano una seconda lettera di costituzione in mora per il superamento dei valori limite per il PM10 per gli anni 2008-2012.

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) - Osservatorio Aria, nell'ambito della propria attività istituzionale, con relazione pervenuta alla Sezione Ambiente - Settore Tutela Atmosfera in data 28.01.2015 di cui all'allegato A al presente provvedimento, ha evidenziato per il periodo 2003 - 2014 delle criticità per la qualità dell'aria relativamente al PM10 e al Benzo(a)pirene soprattutto nel semestre invernale (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre).

La Regione Veneto con legge n. 11 del 2 aprile 2014 all'art. 56 ha disciplinato la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali. Tale legge è stata peraltro impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 38/2014 il cui giudizio è tuttora pendente.

Si richiama altresì il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 57 dell'11 novembre 2004 finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, nell'ambito delle misure di carattere generale il quale prevede tra le misure per la riduzione degli inquinanti (principalmente del PM10) la verifica del rispetto del divieto di combustione all'aperto delle ramaglie e altri residui vegetali (al fine di favorirne il conferimento a centri di riutilizzo).

Con la conversione in legge del decreto n. 91/2014 ad opera della legge 11 agosto 2014 n. 116 è entrata in vigore la norma che disciplina la combustione in loco dei residui vegetali di natura agricole forestale. L'art. 14 comma 8 della citata legge 116 modifica il D.Lgs 152/2006 come di seguito riportato: all'art. 182 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma "6 bis: le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumoli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM 10)".

Il legislatore, quindi, con la disciplina di cui all'art. 182 comma 6 bis, ha inteso intervenire sulla questione delle bruciature dei residui vegetali derivanti dalle attività agricole e forestali che sono fonte di problemi per la qualità dell'aria.

La Regione, considerato che le combustioni all'aperto di residui vegetali impattano in modo significativo in termini di quantità di inquinanti tossicologicamente rilevanti emessi in atmosfera (con particolare riferimento al Benzo(a)pirene), sulla base di quanto rilevato dall'A.R.P.A.V. - Osservatorio Aria, attraverso la rete di rilevamento - come riportato nella relazione di cui all'allegato A e in considerazione della nuova procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nel mese di luglio 2014, ritiene sia pienamente giustificata la facoltà dei sindaci sancita dall'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006, di sospendere differire o vietare su tutto il territorio regionale l'attività di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo, ovvero nel periodo in cui i livelli degli inquinanti ( Benzo(a)pirene, PM10 e PM2.5) risultano più elevati e le condizioni meteorologiche sono più sfavorevoli al rimescolamento degli inquinanti.

Pertanto, il Sindaco, quale soggetto competente in materia ambientale e massima autorità locale in materia sanitaria, può esercitare, mediante apposita ordinanza, la facoltà di sospendere, differire o vietare dal 1 ottobre al 31 marzo (semestre invernale) la combustione dei residui vegetali in conformità dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006.

Per l'esecuzione del presente atto, pertanto, si propone di incaricare la Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" in particolare l'art. 182 comma 6bis;

VISTO il D.Lgs 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.

delibera

1.   di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

2.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.   di dare atto, sulla base delle valutazioni effettuate dall' A.R.P.A.V. - Osservatorio Aria di cui all'allegato A al presente provvedimento che nel semestre dal 1 ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche - climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali;

4.   di incaricare la Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

5.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

122_AllegatoA_292128.pdf

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