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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 20 del 27 febbraio 2015


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione della Giunta Regionale n. 123 del 10 febbraio 2015

Presa d'atto delle dimissioni di un componente esperto della Commissione regionale VIA e indizione del bando per la sua sostituzione.

Note per la trasparenza

Alla luce delle dimissioni di un componente esperto della Commissione regionale VIA, istituita ai sensi della l.r. 26 marzo 1999, n. 10, con il presente atto si provvede a dare avvio alla procedura per la sua sostituzione e ad incaricare ARPAV di individuare due dipendenti tecnici qualificati per il supporto fin da subito ai lavori della Commissione medesima.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

L'art. 5, comma 1, della l.r. 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" prevede l'istituzione di un organo tecnico-istruttorio denominato Commissione regionale V.I.A..

La Commissione è composta, tra l'altro, da nove laureati esperti in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e delle biodiversità, tutela dell'assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ambientali, salute e igiene pubblica.

L'art. 5, comma 6, della medesima legge, riserva, altresì, alla Commissione VIA la possibilità di avvalersi, ai fini dell'istruttoria, della consulenza di esperti esterni con competenze specifiche nelle problematiche in esame.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge, i componenti esperti durano in carica quanto la Giunta regionale e continuano ad espletare le funzioni loro proprie fino alla nomina dei nuovi componenti, effettuata ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge regionale 22 luglio1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

Nel caso specifico gli incarichi ai componenti esperti della Commissione VIA scadono il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale (art. 3 l.r. 27/1997) e possono essere prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo (art. 4, comma 2 l.r. 27/1997).

Per quanto attiene la corrente legislatura, la Giunta regionale ha provveduto a nominare, con delibera n. 3491 del 30 dicembre 2010 sette consulenti esperti esterni e con successiva delibera n. 274 del 15 marzo 2011 i nove componenti esperti.

Con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 861 del 4 giugno 2013, infine, si è provveduto a reintegrare la composizione della Commissione medesima a seguito delle dimissioni di un componente esperto.

Tutto ciò premesso, con nota acquisita in data 29/12/2014, n. 552775, l'ing. Giampietro Gavagnin ha presentato proprie motivate dimissioni dall'incarico di componente esperto della Commissione regionale VIA a partire dal 1 gennaio 2015.

Si segnala, inoltre, che da alcuni mesi un consulente esperto esterno risulta impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione per gravi motivi personali.

Tanto considerato, si rende necessario dare avvio, secondo quanto disposto dalla citata l.r. 27/1997, alla procedura per la sostituzione dell'ing. Gavagnin con altro candidato avente analoga professionalità, cosicché la composizione della Commissione continui a coprire adeguatamente le competenze specifiche richieste dalla legge regionale n. 10/1999 fino alla sua naturale scadenza.

Si ricorda, al riguardo, che detta procedura prevede la pubblicazione di un bando da parte del Presidente della Giunta regionale, l'acquisizione delle candidature e la loro valutazione, la proposta di nomina da parte della Giunta regionale, l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare a seguito del quale verrà predisposto il provvedimento definitivo di nomina.

Va da sé che detto iter non potrà essere completato in tempi brevi, pertanto, stante l'approssimarsi della scadenza della legislatura, e conseguentemente dell'attuale Commissione, tenuto conto della necessità di concludere l'iter istruttorio del maggior numero possibile dei progetti in valutazione, in considerazione altresì che si tratta di progetti di particolare complessità riferiti soprattutto al trattamento dei rifiuti, ad attività estrattive ed ad impianti a tecnologia complessa, si ravvisa l'esigenza di disporre in tempi brevi di ulteriori professionalità qualificate con specifiche competenze nel settore al fine di coprire, nel miglior modo possibile, le eventuali necessità di approfondimento specialistico.

Con riferimento a quanto sopra, tenuto conto che ARPAV, in base alla legge istitutiva, l.r. 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)"esplica, tra l'altro, le funzioni di fornire alla Regione il supporto tecnico-scientifico necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale, e che ai sensi della citata legge regionale n. 10/1999 partecipa, con propri rappresentanti, in qualità di componente della Commissione regionale VIA, si ritiene opportuno che in questa fase, anche al fine del contenimento della spesa, le competenze specifiche e qualificate di supporto alla Commissione vengano assicurate da dirigenti tecnici, con la funzione di esperti, dipendenti dell'Agenzia presso la quale sono presenti le professionalità adeguate.

Si ritiene pertanto fin d'ora opportuno incaricare ARPAV di garantire il proprio supporto ai lavori della Commissione individuando tra il proprio personale due figure idonee da assegnare allo scopo.

A tale riguardo, si propone, di demandare al Dirigente regionale del Dipartimento Ambiente, l'incarico di sottoscrivere apposito accordo con il Direttore Generale dell'Arpav al fine di concordare modalità e tempi di impiego del proprio personale per consentire la fattiva collaborazione dei dirigenti tecnici, appositamente individuati, nell'ambito delle istruttorie delle domande presentate dai proponenti sottoposte all'esame della Commissione regionale VIA.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10;

VISTA la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32;

VISTA la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

VISTO l' art. 2 co.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto che risulta necessario dare avvio, secondo quanto disposto dalla l.r. 27/1997, alla procedura per la sostituzione dell'ing. Gavagnin con altro candidato avente analoga professionalità;
  3. di dare atto che risulta necessario integrare da subito la Commissione regionale VIA con due professionalità specifiche in impianti a tecnologia complessa;
  4. di incaricare ARPAV di garantire il proprio supporto ai lavori della Commissione individuando tra il proprio personale due professionalità tecniche idonee da assegnare allo scopo;
  5. di demandare al Dirigente regionale del Dipartimento Ambiente il compito di sottoscrivere specifico accordo con il Direttore Generale dell'Arpav al fine di stabilire modalità e tempi di impiego del proprio personale e per consentire la fattiva collaborazione dei dirigenti tecnici, appositamente individuati, nell'ambito delle istruttorie delle domande presentate dai proponenti sottoposte all'esame della Commissione regionale VIA;
  6. di incaricare la Sezione regionale Coordinamento Attività operative dell'esecuzione del presente atto;
  7. di trasmettere il presente provvedimento ad ARPAV;
  8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal decreto legislativo n. 104/2010;
  9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

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