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Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 10 febbraio 2015
Istituzione di corsi di specializzazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale per maestri di sci anno 2015. (artt. 8 e 9 L. R. 2/2005 ).
La L. R. 2/2005, agli artt. 8 e 9, prevede che il rinnovo dell’iscrizione all’albo professionale dei maestri di sci, di validità triennale, sia subordinato alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento professionale. La stessa legge stabilisce inoltre che i maestri di sci possano conseguire le specializzazioni nell’insegnamento ai bambini e a persone diversamente abili, nell’insegnamento del telemark e del freeride - newschool , nonché conseguire la qualifica di esperto in lingua inglese, il tutto a seguito della frequenza di corsi teorico pratici e del superamento di appositi esami organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci previa intesa con la Giunta regionale. Con il presente provvedimento si intende istituire i predetti corsi.
La Regione del Veneto, con propria legge 3 gennaio 2005, n. 2 , in attuazione della legge quadro 8 marzo 1991, n. 81, ha disciplinato l’ordinamento della professione di maestro di sci e in particolare:
Il Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Veneto, con nota in data 16/01/2015 prot. n. 15/2015; ha comunicato le date e le località fissate per i corsi in programma per l’anno 2015 chiedendo alla Giunta Regionale di poter istituire ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 2/2005 i corsi di seguito indicati:
Considerato che i corsi in parola consentono ai maestri frequentanti di migliorare il proprio livello tecnico e la propria qualificazione professionale, si propone di istituire i corsi richiesti, affidare il loro svolgimento al Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Veneto e fissare le quote di partecipazione nella misura proposta.
Il Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Veneto si riserva di effettuare i corsi di specializzazione e qualifica in base al numero di partecipanti, che comunque dovrà essere non inferiore a 10 persone per ciascun corso. In funzione della situazione d’innevamento o di organizzazione interna, le sedi potranno inoltre subire varia-zioni, che verranno tempestivamente comunicate a cura del Collegio stesso. Gli iscritti, in funzione del livello tecnico riscontrato dagli istruttori, potranno essere suddivisi in gruppi. Si dà atto che nessun onere sarà a carico della Regione Veneto per lo svolgimento dei corsi di cui alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore il quale dà atto che Struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L. R. 2/2005 ed in particolare gli artt. 8 e 9 che definiscono la competenza della Giunta in merito all’istituzione di corsi di aggiornamento professionale, specializzazione e qualifica per i maestri di sci.
delibera
1) di istituire i corsi di aggiornamento professionale, specializzazione, e qualifica per i maestri di sci come indicato in premessa;
2) di stabilire come di seguito rappresentato le quote pro capite per la partecipazione ai nuovi corsi di aggiornamento professionale, specializzazione e qualifica proposti, che i partecipanti verseranno direttamente al Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Veneto:
3) di dare atto che i suddetti costi si intendono IVA inclusa e al netto di spese di vitto, alloggio e trasferimenti che resteranno a carico dei partecipanti;
4) di affidare al Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Veneto, che opererà avvalendosi degli istruttori federali e secondo i criteri e i metodi previsti dalla FISI ed in accordo con la competente struttura regionale, il compito di espletare i corsi di cui al punto 1), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della L. R. 2/2005. Il Collegio si riserva di effettuare i corsi di specializzazione e qualifica in base al numero di partecipanti, che comunque dovrà essere non inferiore a 10 persone per corso. In funzione della situazione d’innevamento o di organizzazione interna, le sedi potranno subire variazioni, che verranno di volta in volta tempestivamente comunicate dal Collegio stesso, il quale a conclusione dei corsi riferirà in merito allo svolgimento degli stessi ed ai risultati conseguiti;
5) di stabilire che agli esami per il conseguimento della specializzazione e/o qualifica, che saranno sostenuti davanti alla commissione regionale d’esame, potranno partecipare esclusivamente i maestri risultanti iscritti, alla data dell’esame stesso, nell’albo regionale dei maestri di sci, la cui tenuta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L.R. 2 /2005, è demandata al competente Collegio regionale;
6) di incaricare il Direttore della Sezione Lavori Pubblici dell’esecuzione del presente atto, nonché ad autorizzare eventuali modifiche di dettaglio non comportanti spesa;
7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8) di notificare il presente provvedimento al Collegio Regionale Maestri di sci e di pubblicarlo nel Bollettino Ufficiale della Regione;
9) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
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