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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 18 del 20 febbraio 2015


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2760 del 29 dicembre 2014

Implementazione del sistema di gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica. Definizione dei criteri e della procedura per la concessione del contributo straordinario alle Province. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15.

Note per la trasparenza

Si provvede ad assegnare alle province un'ulteriore quota di cofinanziamento per le attività di informazione ed accoglienza turistica da implementarsi concordemente con le amministrazioni comunali delle destinazioni turistiche. Somma prevista € 600.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013, molti articoli della legge regionale n. 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" sono stati abrogati, ed in particolare con l'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013 "Informazione ed accoglienza turistica" è stato completamente rivisto l'assetto organizzativo e le attività inerenti questo importante segmento dell'attività turistica.

L'informazione e l'accoglienza turistica sono attività in un certo senso "dedicate" al turista arrivato e presente nella destinazione che intende acquisire informazioni, notizie e indicazioni per il proprio soggiorno e per la migliore e più soddisfacente fruizione delle occasioni e luoghi di divertimento, di svago, di spettacolo e di attrazione, sia della destinazione che del Veneto nel suo complesso.

Al riguardo, si precisa che il sistema normativo previgente attribuiva la competenza esclusiva ed univoca alle Province che la esercitavano direttamente, ovvero avvalendosi di enti e associazioni locali previa convenzione, nel territorio di competenza.

La legge regionale n. 11/2013, all'articolo 15, stabilisce che la competenza è della Giunta regionale alla quale il legislatore attribuisce il compito di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività in maniera unitaria su tutto il territorio regionale, mentre l'organizzazione operativa e la gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica a livello locale è svolta dai soggetti, anche associati, pubblici e privati.

La Giunta regionale, nell'ambito di tale competenza, ha definito, con la deliberazione n. 2287 del 10 dicembre 2013, il nuovo assetto organizzativo dell'attività di informazione e accoglienza turistica ed ha stabilito le caratteristiche operative, i requisiti minimi e le attività e i servizi resi ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge regionale n. 11/2013, nonché le disposizioni procedurali per il riconoscimento dei soggetti gestori di tali attività, stabilendo altresì che possono gestire le attività di informazione ed accoglienza per ciascuna destinazione o territorio, ferma la priorità del citato articolo 15, comma 3, della LR n. 11/2013: l'Organizzazione di Gestione della Destinazione - OGD - ove esistente; l'amministrazione comunale della destinazione; l'unione di Comuni dei territori costituita secondo le vigenti normative statali e regionale; la Provincia.

Inoltre la citata deliberazione n. 2287/2013 stabilisce che l'avvio delle attività di informazione e accoglienza turistica da parte dei soggetti autorizzati deve intervenire entro il termine massimo del 3 gennaio 2015 e che le Province, anche dopo tale termine, continueranno a gestire esclusivamente gli uffici IAT che saranno oggetto degli accordi di collaborazione conclusi con la Regione, ai sensi della stessa deliberazione.

In questo contesto, la fase di passaggio dal vecchio sistema di informazione e accoglienza turistica a quello ora delineato dall'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013 - fase caratterizzata dal contestuale inizio del processo di costituzione delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) con un ruolo prioritario nella gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica, ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2013 e DGR n. 2287/2013 - richiede un percorso di confronto sul territorio tra gli enti locali e i soggetti privati della filiera turistica piuttosto impegnativo, perché presuppone un sostanziale e per certi versi innovativo, cambiamento di strategia turistica.

Per accompagnare tale transizione al nuovo sistema di informazione e accoglienza turistica, la Giunta regionale ha previsto, in conformità all'articolo 15 della LR n. 11/2013, la concessione di contributi ai Comuni e alle Province, rispettivamente con la deliberazione n. 1638 del 9 settembre 2014, per l'attività di informazione ed accoglienza turistica svolta in regime transitorio nell'anno 2014 dalle Province, e con la deliberazione n. 1639 del 9 settembre 2014, per l'attività di start up da parte dei Comuni degli uffici IAT.

Con la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41 "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014", al fine di facilitare ulteriormente tale delicata fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di informazione e accoglienza, è stata allocata nel pertinente capitolo di spesa una somma di € 600.000,00 che si ritiene opportuno destinare al sostegno straordinario alle Province per una fattiva collaborazione con i Comuni ai fini del subentro nelle attività, che interessa in primis: il personale che garantisce il servizio e le connesse attività, i locali adibiti a uffici IAT e il loro posizionamento strategico nelle singole destinazioni.

In particolare, si ritiene che tale somma possa facilitare in questa fase di transizione la continuità del servizio di informazione ed accoglienza al turista consentendo ai Comuni interessati alla gestione dell'attività di informazione e accoglienza turistica ai sensi della DGR n. 2287/2013 di disporre del tempo necessario per perfezionare il percorso intrapreso e essere quindi pronti per la nuova gestione del servizio con l'inizio della prossima stagione turistica.

In ordine ai criteri di riparto della somma disponibile in bilancio, si fa presente che gli stessi erano già stati definiti con la deliberazione n. 1638/2014, per cui si ritiene di utilizzarli anche per la suddivisione dell'importo complessivo di € 600.000,00 tra le Province, nel modo seguente:

-      una quota fissa di € 20.000,00 per ciascuna amministrazione provinciale per un totale di € 140.000,00,
-      una quota proporzionale all'incidenza percentuale di ciascuna Provincia sul totale delle presenze di turisti in Veneto nell'anno 2013, per un totale di € 460.000,00.

Conseguentemente, la somma disponibile è ripartita secondo il seguente prospetto:

Province

Quota fissa

% inciden. presenze su tot. veneto

Quota

su % incidenza presenze su tot.

Totale

Belluno

20.000,00

6,48

29.808,00

49.808,00

Padova

20.000,00

7,47

34.362,00

54.362,00

Rovigo

20.000,00

2,41

11.086,00

31.086,00

Treviso

20.000,00

2,57

11.822,00

31.822,00

Venezia

20.000,00

55,15

253.690,00

273.690,00

Verona

20.000,00

22,91

105.386,00

125.386,00

Vicenza

20.000,00

3,01

13.846,00

33.846,00

 

140.000,00

100,00

460.000,00

600.000,00

 

Si evidenzia che, poiché lo scopo del contributo è facilitare il passaggio a regime del nuovo sistema di informazione e accoglienza turistica nel modo più efficace e veloce possibile, restano pienamente confermate le disposizioni di cui alle deliberazioni n. 2287/2013 e n. 1639/2014.

Inoltre, considerato che la Giunta regionale ha già avviato un proficuo rapporto con le amministrazioni comunali per l'attivazione del servizio di informazione ed accoglienza turistica con il nuovo sistema di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013, appare opportuno che la concessione del contributo di cui al presente provvedimento, sia accompagnata da una procedura di valutazione da parte della Giunta regionale, dell'attività di transizione dal vecchio al nuovo sistema che coinvolga le Province e i soggetti subentranti nella titolarità del servizio.

Pertanto, si prevede una prima verifica intermedia e una seconda verifica finale che confermino la concessione del contributo da parte della Regione secondo lo schema di seguito riportato:

a)           verifica intermedia al 31 maggio 2015: relazione congiunta da parte della Provincia interessata e dei Comuni che hanno presentato manifestazione di interesse; la relazione dovrà indicare le modalità di subentro nella gestionedi ciascuno IAT, con l'indicazione dell'avvenuta apertura degli IAT oggetto del contributo di cui alla deliberazione n. 1639/2014, per i quali resta confermata la data del 30 aprile 2014; la data di apertura e gli aspetti relativi al personale e agli immobili sedi di ufficio IAT, per quelli non oggetto del contributo di cui alla deliberazione n. 1639/2014;

b)           verifica finale entro il termine massimo del 30 ottobre 2015: liquidazione del contributo previa presentazione di relazioni congiunte con i Comuni che attestino l'avvenuta transizione al nuovo sistema di informazione e accoglienza turistica ai sensi dell'articolo 15 della LR n. 11/2013.

La liquidazione del contributo concesso con la presente deliberazione potrà essere effettuata anche nel caso in cui non si sia pervenuti all'apertura di tutti gli uffici IAT per i quali è stata fatta la manifestazione di interesse, purché dall'insieme delle relazioni presentate si possa valutare il complessivo grado di successo e di efficacia dell'azione provinciale al fine di dare attuazione al nuovo sistema di gestione dell'attività di informazione e accoglienza turistica ai sensi dell'articolo 15 della LR n. 11/2013 e della DGR n. 2287/2013.

Considerato che la somma di cui al presente provvedimento è stata resa disponibile con l'Assestamento di bilancio (Legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41) si rileva il carattere di urgenza della deliberazione e quindi si ritiene di trasmettere la stessa per conoscenza alla competente commissione del Consiglio regionale, successivamente alla sua approvazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e in particolare l'articolo 15 relativo alle attività di informazione e accoglienza turistica;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, articolo n. 2, comma 2 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture amministrative della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014 n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41 "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014";

VISTE le deliberazioni n. 2287/2013 e n. 1639/2014;

delibera

1.     di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, un contributo regionale straordinario alle Province, per un ammontare complessivo di € 600.000,00, finalizzato all'attuazione del nuovo sistema di gestione dell'attività di informazione e accoglienza turistica ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013 e della deliberazione n. 2287/2013;

2.     di ripartire la somma complessiva di € 600.000,00 come segue:

Province

Quota fissa

%

incidenza presenze su tot. Veneto

Quota

su % incidenza presenze su tot. veneto

Totale

Belluno

20.000,00

6,48

29.808,00

49.808,00

Padova

20.000,00

7,47

34.362,00

54.362,00

Rovigo

20.000,00

2,41

11.086,00

31.086,00

Treviso

20.000,00

2,57

11.822,00

31.822,00

Venezia

20.000,00

55,15

253.690,00

273.690,00

Verona

20.000,00

22,91

105.386,00

125.386,00

Vicenza

20.000,00

3,01

13.846,00

33.846,00

 

140.000,00

100,00

460.000,00

600.000,00

 

3.     di disporre la seguente procedura di verifica dell'efficacia dell'intervento in funzione delle finalità di cui al punto 1:

a)            verifica intermedia, mediante presentazione entro il 31 maggio 2015, di relazione congiunta da parte della Provincia e dei Comuni che hanno presentato manifestazione di interesse, con l'indicazione delle modalità di subentro nella gestionedi ciascuno IAT, dell'avvenuta apertura degli IAT oggetto del contributo di cui alla deliberazione n. 1639/2014 entro il 30 aprile 2015, nonché della data di apertura e degli aspetti relativi al personale e alle sedi, per gli uffici IAT non oggetto del contributo di cui alla deliberazione n. 1639/2014;

b)           verifica finale, mediante presentazione entro il termine massimo del 30 ottobre 2015, di relazione congiunta della Provincia e dei Comuni interessati, che attesti l'avvenuta transizione al nuovo sistema di informazione e accoglienza turistica ai sensi dell'articolo 15 della LR n. 11/2013;

4.     di impegnare, a favore delle Province di cui al punto 2, l'importo di euro 600.000,00 imputando la spesa al capitolo 102077 "Trasferimenti per attività regionali di informazione e accoglienza turistica" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità (Codice SIOPE 1.05.03 - 1532);

5.     di stabilire che l'importo impegnato per ciascuna amministrazione provinciale sarà liquidato in un'unica soluzione successivamente alla presentazione da parte delle Province della relazione finale di cui al punto 3, lettera b), precisando che la liquidazione potrà comunque avvenire anche nel caso in cui non si sia pervenuti alla apertura di tutti gli uffici IAT, purché dall'insieme della relazione presentata si possa valutare il complessivo grado di successo e di efficacia dell'azione provinciale;

6.     di demandare al Direttore della Sezione Turismo la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dalla presente deliberazione;

7.     di dare atto che resta confermata la disciplina stabilita con la DGR n. 2287/2013, che fissa i criteri generali per il nuovo servizio di informazione ed accoglienza, e con la DGR n. 1639/2014, di concessione di contributi ai Comuni per lo start up del servizio;

8.     di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;

9.     di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

10.   di dare atto che, successivamente alla approvazione, il presente provvedimento sarà trasmesso per conoscenza alla competente commissione del Consiglio regionale;

11.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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