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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 18 del 20 febbraio 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2585 del 23 dicembre 2014

Settore vitivinicolo. - Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete. II^ annualità. Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 28.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento in attuazione dell'articolo 28 della legge finanziaria regionale 5 aprile 2013, n. 3, si attivano, con la collaborazione dell'Unione Consorzi vini veneti DOC (U.VI.VE) in rappresentanza dei Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari veneti, azioni sinergiche di monitoraggio e vigilanza sia sul mercato UE sia soprattutto in quello dei paesi extra-UE, per contrastare attività di produzione e designazione che non rispettano gli accordi internazionali sulla proprietà intellettuale e sull'origine geografica dei prodotti sottoposti a certificazione.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- L.r. 5 aprile 2013, n. 3, articolo 28.
- confronti bilaterali con Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari veneti e Unione vini veneti (U.VI.VE.)
- proposta II^ annualità Programma inviato da U.VI.VE in data 10 dicembre 2014.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Le produzioni alimentari con riferimento dell'origine (DOP e IGP) sono uno dei punti di forza dell'agroalimentare veneto, incidono significativamente in alcune filiere produttive come vino, formaggi e insaccati, sia in quantità sia in valore, sono sicuramente gli ambasciatori del "made in Veneto" nei principali mercati consumatori a livello mondiale.

Per l'Unione Europea il concetto di prodotti di qualità si fonda tra l'altro sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica ed i consumatori individuano tali prodotti grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.

Per l'Unione Europea la qualità delle produzioni agricole rappresenta sia un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori comunitari, sia modelli sociali e stili di vita che sono parte integranti del nostro patrimonio culturale e gastronomico.

L'evoluzione degli standard di vita e i conseguenti mutamenti dei comportamenti dei cittadini e dei consumatori dell'Unione hanno determinato una domanda di prodotti agricoli e alimentari con caratteristiche specifiche e riconoscibili, in particolar modo quelle connesse all'origine geografica, attraverso la quale i produttori comunicano le caratteristiche dei propri prodotti in condizioni di leale concorrenza.

Proprio attraverso il concetto di qualità si riesce a ricompensare gli sforzi dei produttori nel ottenere una gamma diversificata di prodotti con ricadute positive per l'economia rurale, tant'è che il recente regolamento UE n. 1151/2012 indica la qualità tra le priorità politiche di Europa 2020.

Concetti ripresi anche nella comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», che richiama detti obiettivi in funzione di stimolo per un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Tutto ciò con l'obiettivo specifico di garantire agli agricoltori e ai produttori attraverso le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche un giusto guadagno e di fornire ai consumatori informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all'origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori stessi di compiere scelte di acquisto più consapevoli.

Ne consegue che la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è l'elemento imprescindibile per garantire condizioni di concorrenza leale per gli operatori dei prodotti recanti tali indicazioni.

Taluni prodotti dell'agroalimentare si sono affermati proprio grazie alla rinomanza della rispettiva denominazione o indicazione geografica e il messaggio che tale riferimento evoca nei riguardi dei consumatori rappresenta il valore aggiunto del prodotto. È da tenere presente che tale strumento di identificazione e qualificazione ha consentito a molti operatori comunitari di far conoscere i loro prodotti anche ai consumatori dei paesi extra-UE.

La UE ha promosso la creazione di meccanismi per proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche nei paesi terzi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), mediante anche accordi multilaterali e bilaterali, contribuendo così al riconoscimento della qualità dei prodotti e del loro modello di produzione anche in questi paesi, presupposto per una più efficace difesa di questi importanti marchi comunitari.

L'affermarsi presso i consumatori dei paesi extra UE della notorietà di taluni marchi comunitari per ciò che evocano (vedesi i casi dell'Amarone e del Prosecco), ha indotto operatori a sfruttare indebitamente tale notorietà, designando e presentando i loro prodotti con denominazioni, o parte di denominazioni, registrate ai sensi della normativa comunitaria e quindi protette non solo dalla UE ma in senso generale anche dall'Accordo TRIPs, arrecando così danno a tutti gli operatori delle rispettive filiere produttive.

La denominazione è non solo patrimonio dei diversi soggetti coinvolti nel processo produttivo, che esercitano i loro legittimi interessi attraverso la loro struttura interprofessionale, cioè il Consorzio di tutela, ma in senso più esteso anche patrimonio dell'intera collettività di un determinato territorio, ne consegue che la promozione e difesa della DOP/IGP è un interesse primario dello Stato e delle regioni.

Considerato quanto sopra esposto e tenuto conto dell'importanza economica che hanno le DOP e le IGP nel contesto dell'agroalimentare veneto e cosa soprattutto rappresentano in valore per l'export, la Regione Veneto con la legge regionale n. 3 del 5 aprile 2013 ha ritenuto opportuno promuovere un programma mirato a difendere questo importante patrimonio di prodotti.

Detto programma ha la finalità di attivare le iniziative necessarie ad assicurare idonea protezione ai succitati prodotti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 (ora Reg. CE n. 1151/2012) e del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.

L'articolo 28 della predetta legge regionale n. 3/2013, ha stabilito altresì che la Giunta regionale nel promuovere e quindi nel realizzare le iniziative previste dal Programma si avvalga della collaborazione e del supporto dei competenti consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della specifica normativa nazionale e delle associazioni di tali consorzi.

Peraltro, l'azione di tutela e di salvaguardia delle DOP ed IGP da abusi, concorrenza sleale, contraffazioni ed uso improprio delle denominazioni è compito precipuo dei consorzi di tutela in base al D.lgs 61/2010 e alla L. 526/1999.

Riguardo all'argomento si ritiene che in relazione agli obiettivi della predetta legge e tenuto conto delle successive disposizioni recate dal decreto 14 ottobre 2013, la collaborazione deve intendersi estesa anche ai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG.

È previsto altresì che la Giunta regionale deve tenere conto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di tutela e protezioni delle DOP e IGP, raccordandosi a tal fine con i competenti uffici ministeriali.

Per le finalità di cui all'articolo 28, comma 1, della Legge regionale 3/2013, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai consorzi di tutela riconosciuti e loro associazioni per un importo massimo del 70 per cento delle spese sostenute per l'attività di vigilanza al fine della protezione sulle produzioni regolamentate.

Con la deliberazione n. 2865 del 30 dicembre 2013, la Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni recate dalla succitata legge regionale n. 3/2013, ha approvato il "Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete" e contestualmente attivato la prima annualità sottoscrivendo un'apposita convenzione con l'U.VI.VE, a nome per conto dei competenti Consorzi di tutela, al fine di realizzare le iniziative tanto attese dalle filiere produttive venete a protezione del patrimonio agroalimentare veneto.

Nel corso del primo anno di attività il sistema dei consorzi si è attivato realizzando mirate iniziative di monitoraggio sia sul mercato UE sia extra-UE e la dove necessario ha avviato anche azioni legali, coordinandosi per quanto di rispettiva competenza con le varie strutture di controllo nazionale e regionali ed a livello europeo anche con gli uffici della Commissione.

Preso atto dei risultati delle attività realizzate in attuazione delle disposizioni recate dalla deliberazione n. 2865/2013 la Regione Veneto con la legge 2 aprile 2014, n. 11, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014", ha stanziato anche per la seconda annualità del Programma la cifra di € 500.000,00.

L'Unione Consorzi vini veneti DOC (U.VI.VE), con sede in Verona, Viale del Lavoro, 52 e C.F. 94000140270, ha trasmesso in data 10 dicembre 2014 la proposta relativa alla seconda annualità del Programma avente l'obiettivo di assicurare idonea protezione ai prodotti a DOP, IGP e STG, registrati ai sensi della pertinente normativa comunitaria.

Atteso quanto disposto dalla legge n. 3/2013, preso altresì atto dei contenuti della deliberazione n. 2865/2013 che ha approvato il "Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete", si ritiene che la proposta elaborata dall'U.VI.VE., sia coerente con gli obiettivi della Regione Veneto e pertanto ci sono le condizioni oggettive e di fatto per approvare la seconda annualità del succitato Programma, sottoscrivendo apposita convenzione con la summenzionata U.VI.VE..

Riguardo alle procedure, infine, si ritiene opportuno rinviare alle disposizioni attuative della deliberazione n. 2865/2013, adottate dalla ex Direzione competitività sistema agroalimentari, ivi compreso il rispetto delle normativa comunitaria sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE relativamente agli aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

Per l'anno corrente è stata messa a disposizione la somma di € 500.000,00 da imputare al capitolo di spesa n. 101833 del bilancio per l'esercizio 2014, avente come titolo "Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete", (codice Siope 1.06.02.1623) della u.p.b.U0045" Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità", che presenta la necessaria disponibilità.

Il contributo sarà erogato a sostegno e quindi a rimborso parziale delle iniziative previste per la seconda annualità del Programma di cui all'allegato A, e tenuto conto delle voci di spese così come individuate e definite nell'allegato B, relativo alla convenzione con la succitata U.VI.VE, entrambi parte integrate del presente provvedimento.

La Sezione competitività sistemi agroalimentari è incaricata dell'esecuzione delle attività realizzate in attuazione del presente provvedimento, compresi gli eventuali adattamenti al Programma, la relativa rimodulazione tra le diverse voci di spesa, tutto ciò al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza delle iniziativa, nonché la stipula della relativa convenzione con l'U.VI.VE.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ed i conseguenti atti di applicazione;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, stabilisce all'articolo 230, paragrafo 1., che il regime transitorio dei diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II del regolamento CE n. 1234/2017, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015;

VISTO l'Accordo TRIPs-Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, adottato a Marrakech 15 aprile 1994 riguardante l' "Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio" ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747

VISTO l'Accordo di Lisbona del 1958

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, che reca "Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini";

VISTO il decreto 14 ottobre 2013, relativo alle "Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG.

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013";

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014";

VISTA la deliberazione n. 2865 del 30 dicembre 2013, con la quale è stato approvato il "Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete.";

VISTA la deliberazione n. 516 del 15 aprile 2014 "Direttive per la gestione del bilancio 2014;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la deliberazione n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la nota del 10 dicembre 2014 dell'Unione Consorzi vini veneti DOC (U.VI.VE), con sede in Verona, Viale del Lavoro, 52 e C.F. 94000140270, con la quale ha trasmesso la proposta di "Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete di cui all'articolo 28, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3";

delibera

1.      di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete di cui all'articolo 28, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, come riportato all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2.      di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

3.      di incaricare l'U.VI.VE, in rappresentanza dei Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari veneti, della realizzazione del Programma di cui al punto 1., fermo restando che rimane in capo ai singoli Consorzi la competenza della tutela e protezione delle rispettive DOP e IGP;

4.      di stabilire che per la realizzazione del Programma di cui al punto 1. è assegnata all'U.VI.VE. la somma di € 500.000,00, quale contributo per la compartecipazione alle spese da sostenere nella misura massima del 70%;

5.      di impegnare per la realizzazione del programma di cui al punto 1. la somma di € 500.000,00 al capitolo di spesa n. 101833 del bilancio per l'esercizio 2014, avente come titolo "Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete", (codice Siope 1.06.02.1623) della u.p.b.U0045" Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità", che presenta la necessaria disponibilità;

6.      di disporre che alla liquidazione del contributo di cui al punto 4 del presente provvedimento si provveda come segue:

-  un acconto del 40%, previa sottoscrizione da parte dell'U.VI.VE della apposita convenzione, presentazione della dichiarazione di inizio attività e impegno a compartecipare alle spese nella misura minima del 30% del costo delle iniziative oggetto di finanziamento;
-  il saldo a consuntivo delle attività svolte, a fronte di una dettagliata relazione sui risultati raggiunti e sulla base delle spese realmente sostenute e documentate tenuto conto delle disposizioni recate agli allegati A e B;

7.      di stabilire che spetta alla Sezione competitività sistemi agroalimentari la gestione tecnico-amministrativa del programma di cui al punto 1., la sottoscrizione della convenzione di cui all'allegato B, punto 2 del presente provvedimento, i controlli in fase di realizzazione delle iniziative approvate e l'eventuale rimodulazione delle iniziative previste dal Programma;

8.      di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.r. 1/2011;

9.      di dare atto che la convenzione tra Regione del Veneto e l'U.VI.VE verrà siglata presumibilmente entro la fine del corrente esercizio finanziario;

10.   di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;

11.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2585_AllegatoA_291978.pdf
2585_AllegatoB_291978.pdf

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