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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 19 del 24 febbraio 2015


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2583 del 23 dicembre 2014

Progetto pilota "Etichetta parlante" da realizzarsi in collaborazione con Unioncamere del Veneto. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo", combinato disposto art. 1 comma 2 lettera d), art. 6 comma 01 lettere b) ed f) e art. 7 comma 1.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si intende realizzare un progetto pilota con Unioncamere del Veneto per la realizzazione di un'"Etichetta parlante" atta a fornire al Consumatore tutte le informazioni sulla provenienza dei prodotti in modo da poter consentire allo stesso una scelta d'acquisto consapevole.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

E' vigente la Legge n. 166/2009 che all'art. 16 recita:

«1.  Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

2.  Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.

3.  Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4.  Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

5.  All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49 -bis,»

6.  Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:

«49 -bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.»

Unioncamere ed alcune Camere di Commercio italiane hanno da tempo promosso il sistema volontario di tracciabilità TF - Traceability & Fashion gestito da Unionfiliere, per riqualificare e valorizzare i prodotti delle filiere Oro e Moda, protagoniste del Made in Italy.

Il Sistema di Tracciabilità Volontario è promosso e condiviso, oltre che dall''intero sistema camerale, da Filctem-Cgil, Femca Cisl, Sistema Moda Italia-Confindustria, Federorafi-Confindustria, Federmoda-Confartigianato, Federmoda-Cna, Uniontessili-Confapi, Federazione Moda Italia Confcommercio, FISMO - Confesercenti, Federazione Tessilivari e Unione Nazionale Consumatori.

Obiettivo del progetto è la creazione di uno schema certificativo volontario in grado di garantire al consumatore la massima trasparenza rispetto ai luoghi di lavorazione delle principali fasi del processo produttivo e rispetto alle principali caratteristiche del prodotto in tema di salubrità, sostenibilità ambientale, responsabilità sociale di impresa.

Il consumatore ha la garanzia che il capo che sta acquistando ha "viaggiato con regolare passaporto e non da clandestino"; il produttore può costruire il suo vantaggio competitivo puntando anche sulla qualità e sull'etica; la certificazione è rilasciata e controllata da un ente pubblico super partes come la Camera di Commercio; il Sistema TF - Traceability & Fashion è di natura volontaria e non sostituisce le indicazioni obbligatorie per legge ma le integra in un'apposita etichetta in cui viene raccontata la storia che il prodotto percorre lungo l'intera filiera.

Caratteristiche del Sistema di tracciabilità:

  • Volontarietà: il sistema è ad adesione volontaria
  • Condivisione: lo schema di tracciabilità è stato elaborato in collaborazione con le principali Associazioni nazionali dei settori interessati
  • Compatibilità con le norme vigenti: chi realizza tutte le fasi in Italia (compresa quella relativa al design, anche se opzionale), può utilizzare diciture quali "100% Made in Italy" o similari, nel pieno rispetto delle norme vigenti
  • Compatibilità con altri schemi certificativi: il modello è perfettamente compatibile con qualsiasi altro schema certificativo, anche internazionale
  • Modularità dell'applicazione: l'azienda che intende aderire al sistema di tracciabilità non è tenuta a certificare l'intera produzione ma può decidere di applicarlo ad una o a più delle sue tipologie di prodotto.
  • L'attività di verifica, realizzata da strutture ispettive del Sistema Camerale operanti secondo i principi di imparzialità, indipendenza e competenza tecnica, si basa su controlli sul campo, svolti presso gli stabilimenti delle aziende aderenti al sistema di tracciabilità e dei loro fornitori/terzisti. Non sono sufficienti autodichiarazioni dei produttori.

In un mercato sempre più competitivo per le aziende e meno trasparente per il consumatore diventa prioritario rendere disponibile uno strumento che consenta, in modo volontario, di abbinare al singolo prodotto una carta d'identità con determinate caratteristiche messe "in chiaro" sia alle aziende che credono nei valori di etica e trasparenza e che accettano la sfida di una manifattura italiana di qualità dove la concorrenza non si esaurisce nel prezzo, sia ai consumatori che vogliono fare una scelta consapevole nel momento dell'acquisto e che chiedono un prodotto che garantisca loro alcune caratteristiche.

Di fatto una filiera tracciata e sotto controllo è indispensabile per garantire trasparenza nei confronti del consumatore ma anche per soddisfare i sempre più complessi capitolati d'acquisto dei committenti o le nuove esigenze dei mercati. Tale percorso diventa un'opportunità per le aziende soprattutto in un mercato globale dove con la tracciabilità è possibile distinguersi e valorizzare anche il Made in Italy.

Con la Legge regionale n. 27 del 23 ottobre 2009, che ha abrogato quasi completamente la precedente Legge Regionale n. 3 del 15 gennaio 1985, la Regione del Veneto ha recepito l'evoluzione della legislazione e delle politiche comunitarie nel settore della tutela del consumatore e del consumerismo.

Nel contempo, la richiamata Legge regionale ha inteso esprimere la consapevolezza della evidente valenza trasversale della tutela dei consumatori, la cui protezione si può concretizzare attraverso la salvaguardia degli interessi economici e giuridici dei cittadini e degli utenti, la garanzia della sicurezza e della qualità dei servizi, dei prodotti in genere e dei prodotti agricoli, agroalimentari e forestali, e la tutela dell'ambiente, senza peraltro dimenticare il ruolo dell'informazione, dell'educazione e della formazione del consumatore alla scelta consapevole.

Fino ad oggi però, nonostante la massiccia diffusione degli smartphone, e delle migliaia di applicazioni disponibili, non è stato ancora sviluppato in modo convinto un progetto per rendere leggibili in formato digitale anche le etichette dei prodotti in genere. Si ritiene sia giunto il momento, quantomeno in via sperimentale, di aggiungere all'etichetta un valore aggiunto attraverso lo sviluppo del sistema più appropriato di lettura digitale della stessa.

La tecnologia ha sviluppato infatti ormai molti sistemi di lettura digitale, tra i più conosciuti il sistema QRCODE o il sistema NCF, attraverso i quali, con lo sviluppo di particolari informazioni via web, i consumatori, inquadrando o semplicemente appoggiando il proprio smartphone sull'etichetta, possono leggere direttamente sullo stesso le informazioni di cui necessitano: caratteristiche del prodotto, provenienza dei componenti dello stesso, informazioni sull'applicazione delle regole di sicurezza negli stabilimenti di produzione e qualsiasi altra cosa il produttore voglia comunicare al consumatore. Riuscire a sviluppare un sistema di questo tipo, anche solamente in via sperimentale, con un abbinamento etichetta "fisica"-"etichetta parlante", vuol dire consegnare al consumatore la possibilità di effettuare una scelta d'acquisto consapevole, anche secondo il proprio stile di vita e la propria etica. Scegliere ad esempio se acquistare prodotti europei, italiani o provenienti da paesi terzi significa mettere il consumatore nelle condizioni di decidere se acquistare o meno un prodotto nel caso il paese di provenienza fosse interessato da eventuali possibili questioni sanitarie, ambientali, etiche o altre cause che potrebbero generare apprensione nel consumatore.

Gli aspetti applicativi possono essere decisamente numerosi, la cosa importante è inserirsi in un sistema già in qualche modo avviato e rodato quale può essere quello di TF - Traceability & Fashion gestito da Unionfiliere, soggetto di emanazione del sistema camerale italiano, ed aumentarne la potenzialità attraverso strumenti informatici di comune utilizzo ma che al momento ancora non sono stati sviluppati in tal senso. Un sistema comunque che garantisca il pieno rispetto del Made in Italy ai sensi della vigente normativa.

La sollecitazione ad operare in questo senso è arrivata sia dalle Associazioni dei Consumatori, iscritte al Registro regionale, alcune di queste legate anche al sistema sindacale, sia dalle Associazioni di Categoria degli imprenditori ed in particolare dal Tavolo della Moda Veneto, che trova al suo interno le sigle di Confartigianato Veneto, CNA Veneto, Confindustria Veneto, Confcommercio Veneto e Confesercenti Veneto.

Una tale sollecitazione, presentata da tutto il panorama economico e sociale, Associazioni degli imprenditori e Associazioni dei Consumatori, non può non trovare una pronta risposta da parte dalle istituzioni ed in particolare da parte della Regione del Veneto.

La L.r. 23 ottobre 2009, n. 27, consente di intervenire in questo senso attraverso il combinato disposto dell' art. 1 "Oggetto e finalità" comma 2 "La Regione, in conformità alle norme dell'Unione europea e della legislazione nazionale, nell'esercizio dei propri poteri, assicura l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti perseguendo i seguenti obiettivi:" - lettera d) che recita: "la promozione dell'informazione, dell'educazione, della formazione del consumatore e dell'utente, al fine di favorire scelte consapevoli, anche sotto il profilo etico e solidale, e sviluppare un più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione", art. 6 "Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli utenti"comma 01 "La Giunta regionale adotta iniziative riguardanti attività ritenute prioritarie per la tutela dei consumatori, quali: lettere b), c) e f) che rispettivamente recitano:"attività di educazione ed informazione sui temi delle frodi, falsificazioni, contraffazione e sofisticazioni di prodotti e servizi", "attività di educazione e informazione relativamente alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi", "attività di supporto e collaborazione, anche attraverso finanziamenti regionali, dell'attività operativa di enti o organismi riconosciuti dalle leggi dello Stato quali deputati all'azione di contrasto delle frodi, falsificazioni, contraffazione e sofisticazione dei prodotti e servizi"e art. 7 "Informazione dei consumatori e degli utenti"comma 1 "Il programma di cui all'articolo 6 prevede altresì iniziative dirette all'informazione e all'educazione dei consumatori e degli utenti, anche attraverso l'utilizzo più ampio dei mezzi di comunicazione e di strumenti telematici".

Si propone quindi di sviluppare in collaborazione con Unioncamere del Veneto un progetto pilota che coinvolga le imprese venete nello sviluppo di una etichetta digitale volontaria atta a fornire ai consumatori la tracciabilità dei prodotti, con l'inserimento di ulteriori informazioni che dovessero essere richieste dalle Associazioni dei Consumatori a seguito di audit delle stesse, indispensabili per lo sviluppo del progetto o dal sistema imprenditoriale.

La scelta della collaborazione con Unioncamere del Veneto, è giustificata dall'Accordo di Programma approvato con DGR del Veneto n. 2844 del 29 settembre 2009 e siglato in data 26/3/2010 tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, di recente prorogato, sino al 31.12.2015 con DGR del Veneto n. 2652 del 18.12.2012, che in particolare all'art. 3 "Obiettivi programmatici" prevede alla lettera I) collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato, e alla lettera R) politiche comuni a favore dei consumatori e delle relative Associazioni.

Unioncamere, come da proprio Statuto, all'art. 2, "Le Competenze e le Funzioni", e all'art. 11, "La Consulta delle Associazioni regionali di categoria, dei consumatori e del mondo del lavoro", riguardo le politiche rivolte ai consumatori, attesa la copertura sull'intero territorio regionale e i consolidati rapporti che intrattiene con Enti pubblici, imprese, Associazioni regionali di categoria, del mondo del lavoro e Associazioni dei consumatori, opera segnatamente per contribuire alle dinamiche di regolazione del mercato, date dal miglioramento delle condizioni di equilibrio tra consumatori e imprese; coordinare e cooperare con le Camere di Commercio del Veneto; favorire il confronto e la collaborazione, con Enti pubblici e privati, in particolare con la Regione, per condotte efficaci ed efficienti, in ambito economico, giuridico e sociale e assicurare l'armonizzazione, la formazione, l'informazione, la comunicazione e il sostegno richiesti dalle azioni compiute a tutela dei consumatori da parte delle Associazioni dei consumatori.

La Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto vantano, infatti, una consolidata collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di politiche dei consumatori, che appare idonea al miglior perseguimento delle specifiche finalità istituzionali, assicurando efficacia, efficienza ed economicità nell'uso delle risorse pubbliche e il raggiungimento di risultati qualitativamente elevati.

Pertanto, anche per la realizzazione del citato progetto-pilota si propone di avvalersi di Unioncamere del Veneto, quale soggetto attuatore dell'iniziativa.

Il progetto prevede la progettazione e la realizzazione di una piattaforma multitasking per la gestione delle etichette elettroniche (con tutti i vantaggi anche di gestione aziendale che ne conseguono) e la personalizzazione del gestionale del programma per ogni singola impresa. Comprende inoltre attività di segreteria organizzativa, sviluppo di software dedicati, acquisto di eventuale hardware e comunicazione ai cittadini.

Il costo previsto per l'impianto iniziale corrisponde a circa euro 50.000,00 mentre i costi relativi alla personalizzazione aziendale dovranno essere sostenuti con spesa a carico delle singole imprese.

La realizzazione delle attività sopra descritte comporterà un spesa complessiva di euro 50.000,00: la Regione contribuirà con l'importo omnicomprensivo di euro 47.000,00 e Unioncamere del Veneto contribuirà con l'importo omnicomprensivo di euro 3.000,00 quale compartecipazione di spesa destinata alla propria attività di segreteria amministrativa e organizzativa.

Le fasi del progetto sono indicativamente di seguito elencate:

  • Stesura di un disciplinare tecnico normativo ad integrazione di quelli esistenti per il TF - Traceability & Fashion sulle caratteristiche che le Associazioni di Categoria degli imprenditori, in particolare il Tavolo della Moda Veneto, e le Associazioni dei consumatori definiranno prioritarie da esporre nell' "etichetta parlante".
  • Formazione in aula sui temi e attività di coaching in particolare dedicate alla necessità di dedicare un marchio alla produzione 100% made in Italy e non una o più linee di prodotto.
  • Dotazione del sistema informatico da offrire alle imprese come valore aggiunto alla tracciabilità di TF di proprietà di Unionfiliere.
  • Raccolta adesioni delle aziende tramite procedura trasparente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo";

VISTI in particolare l'art. 1 comma 2 lettera d), l'art. 6 comma 01 lettere b) c) f), l'art. 7 comma 1 della richiamata L.r. n. 27/2009;

VISTA la Legge n. 166/2009 ed in particolare l'art. 16;

CONSIDERATO che tale atto è stato sollecitato in seguito occasione di vari incontri svolti sia con le Associazioni di categoria degli imprenditori sia con le Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTA la DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 avente ad oggetto "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera f) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.    di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;

2.    di assegnare ad Unioncamere del Veneto l'attuazione del progetto-pilota "Etichetta parlante" per un importo massimo complessivo di euro 47.000,00 (comprensivo di IVA e ogni altro onere);

3.    di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato A,che forma parte integrante del presente provvedimento, da stipularsi tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto;

4.    di impegnare a favore di Unioncamere del Veneto - Via delle Industrie 19/D - 30175 Marghera (Venezia), Codice Fiscale 80009100274, la spesa di euro 47.000,00 sul capitolo n. 101410 "Azioni regionali per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo (L.r. 23 ottobre 2009, n. 27) del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente, (UPB U0071 - Codice SIOPE 1.05.03.1542), che presenta sufficiente disponibilità;

5.    di subordinare l'erogazione del contributo di cui al punto 4. alla presentazione di idonea documentazione di spesa e secondo quanto previsto all'Articolo 7 dello schema di convenzione allegato al presente atto;

6.    di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori di tutti i necessari provvedimenti attuativi per l'esecuzione del presente atto ed in particolare della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 3. che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, nonché delle eventuali modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie per una migliore attuazione del presente provvedimento;

7.    di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.r. n. 1/2011;

8.    di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non costituisce debito commerciale;

9.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2583_AllegatoA_291844.pdf

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