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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 17 del 17 febbraio 2015


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2799 del 29 dicembre 2014

Progetto di valorizzazione delle piccole produzioni locali "PPL". Impegno di spesa.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento ha lo scopo di erogare il contributo regionale al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 8, per un progetto di valorizzazione delle produzioni tipiche locali (PPL). La delibera prevede un impegno di spesa di € 70.000,00 (settantamila euro/00.=) con finanziamento regionale.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Comunità Europea, al fine di garantire la sicurezza degli alimenti dal luogo di produzione primaria fino alla commercializzazione ha adottato, attraverso i regolamenti comunitari denominati "pacchetto igiene", una strategia integrata con l'obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori. La registrazione degli stabilimenti e la responsabilità degli operatori, unitamente ai controlli ufficiali, all'autocontrollo e all'adozione di buone prassi di produzione, costituiscono i cardini di questo nuovo quadro normativo.

Le linee guida nazionali relative all'applicazione di tale normativa comunitaria identificano percorsi e requisiti igienico-sanitari di produzione degli alimenti differenziati a seconda che si tratti di prodotti destinati alla commercializzazione in ambito comunitario, oppure alla produzione di alimenti caratterizzati da specifiche condizioni, quali l'ambito di vendita locale, la vendita diretta (dal produttore al consumatore) e la produzione di piccoli quantitativi (una parte non prevalente della produzione).

La Regione Veneto ha riconosciuto l'importanza di quel patrimonio di produzioni locali, che seppur caratterizzate dal ridotto ambito commerciale di vendita e dalla scarsa rilevanza produttiva, rappresentano un significativo elemento di preservazione del territorio, caratterizzazione geografica e tutela occupazionale, in particolar modo per quelle zone a ridotto significato zooeconomico. Tali realtà sono rappresentate non solo dagli agriturismi e dalle malghe, ma anche dalle piccole produzioni locali (PPL) ossia quelle realtà produttive di piccole dimensioni in cui avviene, ad integrazione del reddito aziendale, la lavorazione "in azienda"e vendita di un quantitativo limitato, in termini assoluti, delle proprie produzioni. In considerazione di tale realtà produttiva veneta, connotata da significativi aspetti di localizzazione, tipicità e tradizionalità, si è ritenuto necessario utilizzare la flessibilità prevista dalle norme comunitarie per tali piccole produzioni locali - PPL, nel pieno rispetto del principio di tutela del consumatore. La Giunta Regionale del Veneto, con proprie deliberazioni n.2016/2007, n. 1892/2008, n. 2280/2010 e n. 1526/2012 ha stabilito una procedura ad hoc per la lavorazione e la vendita di tali prodotti, definendo nel contempo standard strutturali e gestionali minimi, finalizzati ad aumentare la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti. La Regione del Veneto quindi ha previsto principi e regole per la produzione e commercializzazione di PPL da parte delle piccole aziende agricole, a condizione che tali produzioni rappresentino necessariamente un'integrazione del reddito del produttore e che la commercializzazione si intenda limitata ai prodotti derivati esclusivamente dalla produzione primaria aziendale.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 8 di Asolo è stato coinvolto sin dall'inizio delle attività collegate alle piccole produzioni locali, ed ha maturato competenza ed esperienza nella gestione dei controlli ufficiale nel settore, avendo nel territorio di competenza oltre cento aziende registrate per la produzione di prodotti "PPL". Le richieste di partecipare al progetto delle PPL da parte delle aziende agricole del territorio hanno superato le previsioni, pertanto, allo scopo di concludere le attività in corso finalizzate alla qualificazione di tali produzioni venete e consentire il raggiungimento degli obiettivi è necessario prevedere un finanziamento di 70.000 euro a favore del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 8 di Asolo.

I contributi, di cui al paragrafo precedente, sono a valere sul capitolo di spesa n. 60016 ad oggetto "Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità ed interventi regionali vari - utilizzo proventi derivanti da prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di produzione alimenti per il monitoraggio igienico-sanitario delle produzioni alimentari ( DPCM 26/05/2000 art,. 20, c.1, punto B lettera a, decreto legislativo 23 /06/2011 n.118 ) " del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità; il relativo codice SIOPE è il n. 1.05.03 1538 (Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie).

Attestato che l'importo, di cui ai paragrafi precedenti, è finanziato con fondi regionali e che si dispone la relativa liquidazione a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il " Libro Bianco sulla sicurezza alimentare" della Commissione Europea 12 gennaio 2000

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002;

VISTI i Regolamenti (CE) n. 852, 853, 854, e 882/2004 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e n. 142/2010;

VISTI i Regolamenti (CE) n. 1935/2006 e e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 109/1992 ed il Reg. UE n. 1096/2011 successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 228/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e campiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

VISTA la DGR 2016/2007 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 1892/2008,

VISTA la D.G.R. n. 2280/2010;

VISTA la D.G.R. e n. 1526/2012;

delibera

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di assegnare, per i motivi indicati in premessa, la somma complessiva di € 70.000,00, al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 8 di Asolo per l'implementazione del progetto di valorizzazione delle piccole produzioni locali "ppl"
  3. di impegnare a favore dell'Azienda ULSS n. 8 di Asolo la spesa di € 70.000,00 sul capitolo di spesa 60016 ad oggetto "Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità ed interventi regionali vari - utilizzo proventi derivanti da prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di produzione alimenti per il monitoraggio igienico-sanitario delle produzioni alimentari (DPCM 26/05/2000 art,. 20, c.1, punto B lettera a, decreto legislativo 23 /06/2011 n.118)" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
  4. di incaricare il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento ed alla liquidazione del finanziamento di € 70.000,00 di cui all'impegno indicato al punto 4., a favore dell'Azienda ULSS n. 8 di Asolo ed a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione accentrata, all'approvazione del presente provvedimento (codice SIOPE n. 1.05.03 1538 (Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie), secondo le seguenti modalità:

acconto del 50% entro 6 mesi all'approvazione del presente provvedimento;

saldo del 50% alla presentazione alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della rendicontazione delle spese sostenute entro la data del 30 settembre 2016;

  1. di dare atto che il debito, di cui si dispone l'impegno, non ha natura commerciale;
  2. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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