Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 10 febbraio 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2846 del 29 dicembre 2014

Disposizioni per l'anno 2015 in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione specialistica.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano per l'anno 2015 misure dirette al contenimento della spesa e all'ottimizzazione della gestione del personale dipendente, del personale con rapporto di lavoro autonomo e del personale specialista ambulatoriale interno (SAI) delle aziende ed enti del SSR. Vengono fornite altresì specificazioni in merito al finanziamento dei contratti di formazione specialistica.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La DGR n. 2587 del 20 dicembre 2013 ha confermato per l'anno 2014, con alcune modifiche ed integrazioni, le disposizioni, relative all'anno 2013, dirette al contenimento della spesa e all'ottimizzazione della gestione delle risorse umane del SSR contenute nell'Allegato A) della DGR n. 2621 del 18 dicembre 2012 .

Considerato che la legislazione nazionale e regionale in materia di personale ed, in particolare, di personale del Servizio sanitario nazionale, non ha subito sostanziali modifiche e che conservano piena rilevanza gli obiettivi di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane delle aziende ed enti del Servizio Socio Sanitario Regionale nonché di contenimento della relativa spesa, perseguiti con le DD.GG.RR. 2621/2012 e 2587/2013, con il presente provvedimento si impartiscono disposizioni relative all'anno 2015 che ricalcano in larga misura quelle contenute nei provvedimenti citati.

A) Ammontare delle risorse a disposizione.

Gli obiettivi di costo per il personale dipendente relativi all'anno 2015, per singola Azienda del SSR, sono determinati nell'Allegato A) al presente provvedimento e costituiscono il limite invalicabile della relativa spesa.

Tali obiettivi, come per l'anno 2014, sono il risultato di un'elaborazione che tiene conto di alcuni indici, quali, in particolare, l'andamento del costo del personale nell'ultimo triennio, il rispetto dell'obiettivo di costo relativo al personale dipendente fissato annualmente dalla programmazione regionale, il rispetto dell'obiettivo previsto per ogni Azienda dall'art. 2, comma 71, della L. n. 191/2009 (confermato per il triennio 2013-2015 dall'articolo 15, comma 21 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012), la numerosità e la composizione del personale in servizio e le autorizzazioni rilasciate in corso del 2014. Inoltre sono stati tenuti in considerazione eventuali costi derivanti dall'assunzione di personale dotato di specifico finanziamento e i costi relativi a personale comandato o distaccato presso altro ente.

Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale è autorizzato, nell'ambito del tetto complessivo di spesa di cui all'Allegato A) e sussistendone la necessità in rapporto alla salvaguardia dei LEA e/o al funzionamento dei servizi aziendali, a modificare gli obiettivi di costo attribuiti alle singole aziende.

Tutte le aziende dovranno altresì rispettare il limite di costo di cui all'articolo 37, comma 2, della L.R. 2/2007 confermato - per il triennio 2013-2015 - dall'articolo 17 della L.R. 23/2012.

Il costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie non dovrà eccedere il 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto dei rapporti contrattuali dotati di apposito finanziamento. Resta comunque salvo, relativamente alla spesa per studi e incarichi di consulenza (ai quali non sono riconducibili le convenzioni di cui all'articolo 58 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali stipulati l'8.06.2000) il limite posto dall'articolo 1, comma 5, del D.L. 31.08.2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125.

B) Assunzioni di personale medico, veterinario, del ruolo sanitario e ad esso assimilati.

Le aziende ULSS e ospedaliere, l'IRCCS IOV e l'ARPAV (di seguito denominati aziende) potranno disporre assunzioni di personale medico, veterinario e sanitario di tutti i profili, nonché degli operatori socio sanitari e del rimanente personale del ruolo tecnico che svolga prevalentemente attività di supporto alle prestazioni assistenziali, anche tramite mobilità secondo il sistema vigente e, comunque, nei limiti di costo stabiliti nell'Allegato A), previa redazione dei piani trimestrali di assunzione, attivabili esclusivamente a seguito di autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Tutte le acquisizioni di personale programmate dovranno essere contenute nei piani anzidetti ed accompagnate da un'analitica rappresentazione delle motivazioni poste a loro fondamento. L'Area Sanità e Sociale potrà autorizzare assunzioni per le quali le relative richieste non siano inserite nei piani solo a condizione che le stesse presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'urgenza e siano adeguatamente motivate.

Con riferimento specifico alle ipotesi di assunzioni per interruzione di pubblico servizio saranno osservate le disposizioni contenute nel penultimo e nell'ultimo capoverso dall'Allegato A) della DGR 2621/2012, che qui si intendono integralmente richiamate.

C) Incarichi apicali del ruolo sanitario e PTA.

In relazione al numero di apicalità sanitarie che si renderanno vacanti nel corso del 2015, ogni azienda, nel rispetto degli obiettivi di costo previsto dal provvedimento di Giunta Regionale all'uopo predisposto, dovrà pianificare il relativo fabbisogno in relazione alla necessità di assicurare le prestazioni assistenziali ricomprese nei LEA e nella programmazione regionale.

La richiesta di avvio delle relative procedure sarà formulata all'Area Sanità e Sociale ed inserita nel piano assunzioni di cui al precedente paragrafo B). Le procedure dovranno essere indette entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Decorso tale termine le aziende che fossero ancora interessate a conferire l'incarico dovranno rinnovare la relativa richiesta, anche se l'autorizzazione è stata rilasciata precedentemente all'1 gennaio 2015. Si richiama, invece, quanto già previsto dall'Allegato A) della DGR n. 343 del 19 marzo 2013 in relazione ai seguenti aspetti:

  1. facoltà dell'Azienda interessata di stabilire preventivamente - nel caso in cui le dimissioni o la decadenza del dirigente cui viene conferito l'incarico avvengano entro i due anni successivi alla nomina - la sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale;
  2. previsione di un termine massimo di conclusione della procedura di nomina del dirigente (con atto formale del Direttore Generale), da individuare nei dodici mesi a far data dal termine di scadenza di presentazione delle candidature.

In nessun caso potranno essere attivate procedure selettive per incarichi dirigenziali relativi a profili e discipline diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata.

Resta salvo quanto stabilito nel paragrafo C) dell'Allegato A) alla DGR 2621/2012 in materia di attribuzione e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale nelle Aziende del Servizio sanitario regionale.

Il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo non è soggetto ad autorizzazione regionale.


D) Dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.

I concorsi per le assunzioni di dirigenti delle professioni indicate in epigrafe devono essere effettuate nel rispetto delle procedure stabilite dalla DGR n. 1626 del 9 settembre 2014.

Il conferimento degli incarichi di struttura complessa alla medesima dirigenza, per il quale si osservano le disposizioni per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo stabilite dai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'area della dirigenza SPTA, è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale.

 

E) Assunzioni di personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo

Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo B) per gli operatori socio sanitari e per il personale del ruolo tecnico che svolga prevalentemente attività di supporto alle prestazioni assistenziali, è confermato per l'anno 2015 il divieto per le aziende di disporre assunzioni di personale, a tempo determinato ed indeterminato, dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, ivi compreso quello dei profili dirigenziali.

Il divieto riguarda anche la stipula di contratti di natura libero professionale, di consulenza, co.co.co. e somministrazione di lavoro (ex interinale), ivi compresi i rapporti di natura occasionale, per lo svolgimento di attività riconducibili a quelle proprie dei profili dei predetti ruoli.

Il blocco non si applica, invece, alle acquisizioni di risorse umane per le quali ai sensi del paragrafo F ) non è richiesta l'autorizzazione regionale alle assunzioni.

L'area Sanità e Sociale potrà tuttavia eccezionalmente autorizzare assunzioni di personale, a tempo determinato ed indeterminato, dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, ivi compreso quello dei profili dirigenziali, qualora le aziende dimostrino che le stesse sono indispensabili per il funzionamento dei servizi.

Specifici accordi sindacali regionali, da recepire con provvedimento di Giunta Regionale, potranno prevedere - nell'ambito dei tetti di spesa complessivi di cui all'allegato A - la ricollocazione presso Aziende ed Enti del SSR di unità' di personale non dirigenziale delle province dichiarate soprannumerarie a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche previste per gli stessi enti dalle norme della "Legge di Stabilità anno 2015".
 

F) Fattispecie per le quali non è richiesta l'autorizzazione regionale all'acquisizione di risorse umane.

Si ritiene opportuno precisare che, anche per l'anno 2015, non saranno soggette alle predette procedure autorizzative le assunzioni di personale dipendente a tempo determinato o con rapporti di natura libero professionale, di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni occasionali in presenza di autonomo finanziamento proveniente dallo Stato, dall'Unione Europea, dalla Regione, da altri enti pubblici, ovvero da soggetti privati.

Per tali tipologie di acquisizioni di risorse umane dovrà essere effettuata la sola comunicazione all'Area Sanità e Sociale successivamente alla stipula del contratto.

Analogamente, non necessitano di autorizzazione regionale:

  • le assunzioni a tempo determinato disposte per far fronte alle esigenze connesse al comando di personale dipendente alla Regione;
  • l'acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle Aziende UU.LL.SS.SS per delega degli Enti Locali, il cui onere, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi Enti Locali;
  • le assunzioni del personale appartenente alle categorie protette, fino al raggiungimento delle quote di riserva di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
  • l'acquisizione di personale attraverso mobilità reciproca (o per compensazione), purché riguardi il medesimo profilo professionale (ed eventualmente la stessa disciplina per la dirigenza medica e sanitaria).


G) Contratti di lavoro autonomo.

E' fatto divieto alle Aziende di instaurare, anche per le attività di tipo sanitario, rapporti di natura libero professionale, di consulenza, di co.co.co. di cui all'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e di stipulare contratti di somministrazione di lavoro. L'Area Sanità e Sociale potrà autorizzare l'attivazione delle predette forme di acquisizione di risorse umane solo per ragioni di carattere eccezionale, connesse alla salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, che dovranno essere adeguatamente rappresentate dalle aziende nei piani trimestrali di assunzione. La richiesta dovrà comunque contenere l'attestazione che l'azienda ha esaurito le proprie graduatorie vigenti di concorso pubblico o avviso pubblico ed, in assenza di queste, che ha richiesto l'utilizzo di graduatorie in essere presso altre Aziende, ovvero dovrà dimostrare l'oggettiva impossibilità, in ragione della tipologia di attività richiesta, di utilizzare personale dipendente. Successivamente alla stipula del contratto sarà compilata e trasmessa all'Area Sanità e Sociale una scheda informativa, all'uopo predisposta dalla medesima.

In conformità alle disposizioni di cui al citato articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, non è comunque ammesso il rinnovo dei contratti di lavoro autonomo, mentre l'eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Tutte le aziende dovranno comunque perseguire l'obiettivo di riduzione dei contratti di lavoro autonomo.


H) Comandi e assegnazioni.

I costi dei comandi, così come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali (articolo 21 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali dell'8.06.2000; articolo 20 del CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001), sono direttamente assunti dall'azienda di destinazione (fatte salve le particolari fattispecie di cui all'articolo 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001), che pertanto deve computarli all'interno dei costi del personale quantificati nell'allegato A).

Tutti i comandi di personale proveniente da amministrazioni di altri comparti, ovvero proveniente da enti del comparto del SSN di altre regioni sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Dovranno essere sottoposti alla valutazione dell'Area Sanità e Sociale anche i comandi, rientranti nella suddetta tipologia, attivati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione ma che interessano l'anno 2015. In caso di valutazione negativa da parte dell'Area Sanità e Sociale, gli stessi saranno immediatamente interrotti.

Le predette disposizioni si applicano anche alle assegnazioni temporanee di personale, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, proveniente da amministrazioni di altri comparti, ovvero proveniente da enti del comparto del SSN di altre regioni.

Relativamente alle assegnazioni temporanee di personale proveniente da enti del comparto Sanità, inclusi i Dirigenti, aventi sede in Regione, la regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e amministrazione assegnataria va operata, anche a modifica di ogni altra previsione amministrativa, nell'ambito del progetto nel cui contesto l'assegnazione viene disposta e va specificamente attuata attraverso un eventuale riconoscimento economico da effettuare in sede di riparto. Lo schema di convenzione verrà conseguentemente modificato in conformità anche all'esposto indirizzo.


I) Indizione di procedure concorsuali ed utilizzo delle graduatorie.

Al fine di ridurre i costi per il reclutamento delle risorse umane, le aziende sono invitate a stipulare accordi, preferibilmente a livello provinciale, per l'indizione di concorsi unici riferiti a singoli profili e, comunque, a favorire l'utilizzo da parte delle altre aziende sanitarie venete, ai sensi dell'articolo 3, comma 61 della L. 24.12.2003, n. 350, delle graduatorie esistenti di concorso pubblico ed avviso pubblico. Eventuali rifiuti dovranno essere motivati in rapporto alla determinazione aziendale di effettuare assunzioni connesse alla programmazione del fabbisogno di personale.


L) Incremento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Fermi restando i vincoli di costo di cui all'Allegato A), al fine di dare concreta attuazione al disposto dell'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, che impone alle pubbliche amministrazioni di assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le aziende dovranno ridurre progressivamente il numero dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei contratti di lavoro autonomo correlati a tale fabbisogno, che non siano legati ad esigenze stagionali, disponendo contestualmente l'assunzione di personale a tempo indeterminato. All'interno del primo piano trimestrale per le assunzioni del 2015, o al più tardi nel secondo, le aziende sanitarie programmeranno il predetto processo per l'anno 2015. L'Area Sanità e Sociale non potrà autorizzare l'attivazione dei piani, successivi al primo, in carenza di tale programmazione.


M) Assunzioni delle società controllate.

La L.R. 8 agosto 2014, n. 24 ha dettato norme in materia di società partecipate da enti regionali, ivi comprese le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, disponendo, all'articolo 6, che alle società controllate anche indirettamente dai predetti enti si applica la L.R. 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali". In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale da ultimo citata subordinano il reclutamento del personale delle società controllate ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale - che devono essere effettuati attraverso le procedure di cui al D.Lgs. 165/2001 - al previo nulla osta della Giunta Regionale.

Peraltro la L.R. 24/2014, all'articolo 3, stabilisce che al termine dell'iter procedurale ivi stabilito, la Giunta, sentite le commissioni consiliari competenti, individua le partecipazioni ritenute necessarie mentre le partecipazioni non individuate come tali dalle Aziende o dalla Giunta, devono essere "dismesse senza indugio", ossia devono essere poste in vendita con procedura ad evidenza pubblica.

Pertanto, nelle more dell'assunzione delle predette determinazioni da parte della Giunta Regionale nessuna assunzione potrà essere disposta dalle società controllate, né autorizzata dalle aziende controllanti.

Successivamente le società ancora controllate che dovessero ritenere necessario disporre nuove assunzioni dovranno farne richiesta alla Giunta Regionale per il tramite delle aziende controllanti, che attesteranno l'avvenuta adozione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 564, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, nonchè la congruità della medesima richiesta in rapporto alle attività svolte dalle società.

La richiesta andrà indirizzata all'Area Sanità e Sociale che poi predisporrà i testi deliberativi da sottoporre alla Giunta Regionale.

In nessun caso i costi del personale delle società controllate relativi all'anno 2015 potranno superare quelli relativi all'anno 2014.


N) Prestazioni ex articolo 1, comma 2 e segg. del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito nella L. 8 gennaio 2002, n. 1 e s.m.e i..

Per l'anno 2015 le Aziende potranno acquisire prestazioni orarie aggiuntive, privilegiando quelle finalizzate a garantire il rispetto delle liste di attesa, nei confronti degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, nei limiti e alle condizioni stabilite all'articolo 1, comma 2 e segg., del D.L. n. 402/2001, convertito con L. 8 gennaio 2002, n. 1 e s.m.i., fino a concorrenza del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2006.


O) Esternalizzazione dei servizi. Art. 6 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

I processi di esternalizzazione per l'acquisto sul mercato di servizi previsti all'interno della propria organizzazione e precedentemente svolti da personale aziendale soggiacciono alla disciplina contenuta nel'articolo 6 bis del D.Lgs. 165/2001.

Conseguentemente, l'attivazione dei predetti processi è subordinata alla dimostrazione che la scelta operata costituisce un vantaggio per l'organizzazione e determina risparmi in termini di costi.

Inoltre, contestualmente all'avvio delle esternalizzazioni, le aziende devono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche ed alla conseguente riduzione dei fondi contrattuali.

Nell'ipotesi in cui le aziende utilizzino istituti quali il comando o il distacco per trasferire il personale ai soggetti che gestiscono le attività, devono provvedere al "congelamento" della dotazione organica, con conseguente riduzione temporanea dei fondi contrattuali.

I Collegi Sindacali sono tenuti a vigilare sull'applicazione del citato articolo 6-bis del D.Lgs. 165/2001.

L'attivazione di tutte le nuove esternalizzazioni di servizi è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale.


P) Finanziamento dei contratti di formazione specialistica.

Ai sensi del D.Lgs n. 368/1999 s.m.i. e della legge regionale n. 9/2013, con cadenza triennale la Regione del Veneto individua il fabbisogno di medici specialisti da formare, tenuto conto della propria programmazione sanitaria e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, comunicandolo al Ministero della salute. La Regione del Veneto, inoltre, garantisce la formazione specialistica dei propri medici, finanziando annualmente contratti di formazione specialistica aggiuntivi presso le scuole di specializzazione universitaria degli atenei veneti.

In considerazione della esclusiva competenza regionale programmatoria del fabbisogno di medici specialisti da formare, e considerato che le risorse finanziarie devono essere destinate esclusivamente al finanziamento dei LEA, alle aziende sanitarie non è consentito l' "autofinanziamento" di contratti di formazione specialistica.

Tale finanziamento può essere ammesso qualora le aziende sanitarie siano destinatarie di risorse totalmente provenienti da privati; in tali casi ne dovrà essere data prontamente comunicazione all'Area Sanità e Sociale.

L'instaurazione di rapporti convenzionali con Atenei di altre Regioni finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell'Area Sanità e Sociale. In nessun caso tali convenzioni potranno prevedere oneri a carico delle aziende sanitarie che non siano espressamente discendenti dall'applicazione di norme nazionali o regionali (per esempio, non è ammissibile l'accesso degli specializzandi alla mensa con il solo contributo di € 1,03 previsto per il personale dipendente dai vigenti CC.CC.NN.LL).

Analogamente non è consentito l' "autofinanziamento" di borse di studio o assegni di ricerca finalizzati alla formazione universitaria.


Q) Convenzioni ex articolo 58 dei CC.CC.NN.LL dell'8.6.2000.

E' confermato anche per l'anno 2015 l'obbligo per le aziende che prevedano lo svolgimento di attività di consulenza ai sensi dell'articolo contrattuale in epigrafe, di prevedere un impegno medio orario non superiore al 30% del normale orario di lavoro risultante dalla parametrazione mensile delle 38 ore settimanali contrattualmente dovute. Concorrono al raggiungimento di tale tetto anche le ore eventualmente impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex art. 55 dei CC.CC.NN.LL. dell'8.6.2000.

Tutti i rapporti convenzionali di cui all'articolo 58, comma 2, lett. a) dei CC.CC.NN.LL. dell'8.06.2000 dovranno essere previamente autorizzati dall'Area Sanità e Sociale. La relativa richiesta sarà formulata dall'Azienda che richiede la consulenza, che illustrerà le ragioni che la giustificano in rapporto all'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed alle linee di programmazione regionale, e indicherà i soggetti con i quali saranno stipulate le convenzioni, la durata delle stesse, il numero e la durata degli accessi, l'ammontare della spesa.

Dovranno essere sottoposte alla valutazione dell'Area Sanità e Sociale anche le convenzioni stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione ma che interessano l'anno 2015. In caso di valutazione negativa da parte dell'Area Sanità e Sociale le stesse saranno immediatamente interrotte.

Le Aziende non potranno stipulare rapporti convenzionali e richiedere consulenze nella stessa disciplina oggetto dell'acquisto di prestazioni, se non per ragioni eccezionali che saranno adeguatamente rappresentate in sede di richiesta di autorizzazione.

Le attività professionali di cui all' articolo 58, commi 7 e 9 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8.06.2000 e all'articolo 58, commi 4 e 6, del CCNL della Dirigenza SPTA dell'8.06.2000, sono consentite nel rigoroso rispetto della disposizioni contenute nelle citate clausole contrattuali e, in nessun caso, possono determinare l'elusione del divieto, posto dalla DGR n. 847 del 4 giugno 2013, attuativa dell'articolo 2 del D.L. 158/2012, convertito nella L. 189/2012, all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria da parte dei dirigenti medici e sanitari a rapporto esclusivo presso studi professionali o strutture private.


R) Applicazione della DGR 1876 del 14/10/2014 in materia di accordi tra Erogatori ospedalieri privati accreditati e centri hub per la presa in carico dei pazienti.

Per l'anno 2015 gli Erogatori ospedalieri privati accreditati, cui alla DGR 2122/2013 ha riconosciuto la funzione di "presidio Ospedaliero", possono stipulare accordi esclusivamente coi centri hub affinchè, ove possibile, gli specialisti interessati possano effettuare una valutazione dei pazienti programmandone la presa in carico. Gli accordi dovranno essere stipulati secondo uno schema tipo adottato con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

L'attività richiesta al personale medico in servizio presso i centri hub verrà valorizzata attraverso l'applicazione degli istituti contrattuali vigenti.


S) Utilizzo delle graduatorie concorsuali.

L'articolo 4, comma 4, del D.L. 31.08.2013, n. 101, convertito nella L. 30.10,2013, n. 125 stabilisce che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni., è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Al riguardo si ritiene che le aziende ULSS ed ospedaliere venete possano avvalersi della proroga della vigenza delle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, prevista dalla norma sopra richiamata, in quanto le stesse aziende nell'anno 2015, come peraltro anche negli anni precedenti, saranno soggette ai vincoli (non solo di costo) in materia di assunzioni posti dall'articolo 37 della L.R. 2/2007 (la cui disciplina è stata confermata, come sopra ricordato, anche per il triennio 2013-2015 dall'articolo 17 della L.R. 23/2012) nonché all'obbligo, prescritto dalla presente deliberazione, di acquisizione, fatte salve le eccezioni indicate nel precedente paragrafo F), della preventiva autorizzazione regionale per tutte le acquisizioni di risorse umane.


T) Disposizioni relative alla specialistica ambulatoriale interna.

Si ritiene infine di prorogare per l'anno 2015 le disposizioni relative alla specialistica ambulatoriale interna contenute nella DGR n. 2587 del 28 dicembre 2012, considerata la necessità di continuare a mantenere la relativa spesa coerente con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda sanitaria e di evitare un ricorso inappropriato alla stessa specialistica volto ad eludere i vincoli posti all'assunzione di personale dipendente.

In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'ACN della Specialistica del 23 marzo 2005 e s.m.i., fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente, le Aziende, valutate la programmazione regionale e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono trasformare, decorsi 12 mesi dal conferimento, gli incarichi già a tempo determinato in incarichi a tempo indeterminato, previa autorizzazione del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

La presente deliberazione sostituisce le disposizioni in materia di personale contenute nella DGR n. 2358 del 29 dicembre 2011, nella DGR n. 2621 del 18 dicembre 2012- Allegato A- e nella DGR n. 2587 del 20 dicembre 2013, con le eccezioni sopra previste e quelle seguenti:

  • Lett. F) delle premesse della DGR n. 2358 del 29 dicembre 2011 "Attività libero professionale intramuraria";
  • Lett. F) dell'Allegato A) alla DGR 2621/2012 "Incarichi direzione di Dipartimento" come integrato dalla lett. E) della DGR 2587/2013 "Maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile del Direttore del Distretto Socio sanitario";
  • Lett. J)dell'Allegato A) alla DGR 2621/2012 "Commissioni concorsuali ed invalidi civili";
  • Lett. K) dell'Allegato A) alla DGR 2621/2012 "Ferie";
  • Lett. L) dell'Allegato A) alla DGR 2621/2012 "Acquisizione di risorse umane assegnate ai Coordinamenti regionali di cui alla DGR n. 14/2011";
  • Lett. M)dell'Allegato A) alla DGR 2621/2012 "ARPAV" con l'esclusione degli ultimi due periodi del paragrafo.

LA GIUNTA REGIONALE

-   UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-   VISTA la L. 12 marzo 1999, n. 68;

-   VISTO il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;

-   VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.e i.;

-   VISTO il D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito nella L. 8 gennaio 2002, n. 1 e s.m.e i.;

-   VISTO l'articolo 3, comma 61, della L. 24.12.2003, n. 350;

-   VISTO l'articolo 2, comma 71, della L. 23 dicembre 2009, n. 191;

-   VISTO l'articolo 15, comma 21, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

-   VISTO il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189;

-   VISTO l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 4, comma 4, del D.L. 31.08.2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125;

-   VISTO l'articolo 1, comma 564, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

-   VISTA la L.R. 19 febbraio 2007, n. 2;

-   VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23;

-   VISTA la L.R. 14 maggio 2013, n 9;

-   VISTA la L.R. 24 dicembre 2013, n. 39;

-   VISTA la L.R. 8 agosto 2014, n. 24;

-   VISTA la DGR n. 2358 del 29 dicembre 2011;

-   VISTA la DGR n. 2621 del 18 dicembre 2012;

-   VISTA la DGR n. 2587 del 28 dicembre 2012;

-   VISTA la DGR n. 847 del 4 giugno 2013;

-   VISTA la DGR n. 2205 del 6 novembre 2012;

-   VISTA la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

-   VISTA la DGR n. 610 del 29 aprile 2014;

-   VISTA la DGR n. 1626 del 9 settembre 2014;

-   VISTA la DGR n. 1876 del 14 ottobre 2014;

-   VISTI gli articoli 21, 55 e 58 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza SPTA;

-   VISTO l'articolo 20 del CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001;

-   INFORMATE le Organizzazioni sindacali del Comparto, della Dirigenza medica e veterinaria, della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa e della medicina specialistica.

-   VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  2. di approvare le disposizioni a valere per l'anno 2015 per il personale, per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica e per la specialistica ambulatoriale interna delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale secondo quanto illustrato nelle premesse, che si intende puntualmente richiamato;
  3. di approvare gli obiettivi di costo per il personale,relativi all'anno 2015 per singola Azienda del SSR come riportati nell'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di autorizzare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ad adottare con proprio decreto lo schema tipo per la stipula di accordi tra erogatori ospedalieri privati accreditati e centri hub per la presa in carico dei pazienti;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

2846_AllegatoA_291457.pdf

Torna indietro