Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 10 febbraio 2015


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2751 del 29 dicembre 2014

Dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico 2015-2016 e integrazioni alla DGR n. 2422 del 16 dicembre 2014. (D.Lgs. 112/1998 e L.R. 11/2001).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede alla razionalizzazione della rete scolastica, materia sulla quale alla Regione del Veneto è stata delegata la funzione di programmazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 112/1998 e dalla L.R. 11/2001 e contestualmente si integra l'offerta formativa approvata con DGR n. 2422 del 16 dicembre 2014.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPR 18 giugno 1998, n. 233 e tenendo conto dei parametri di riferimento previsti dallo stesso DPR, la Regione del Veneto ha approvato il proprio Piano Generale di Dimensionamento con le Delibere n. 494 del 23 febbraio 1999, n. 2859 del 3 agosto 1999 e n. 364 dell'8 febbraio 2000. Nel corso dei vari esercizi ha disposto interventi di adeguamento della rete scolastica in ragione dei poteri ad essa conferiti dall'art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; tali provvedimenti sono la risultante di una concertazione preventiva attivata con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) e gli Enti Locali competenti, con riferimento alle "linee-guida" disposte annualmente.

Con DGR n. 1125 del 1 luglio 2014 la Regione del Veneto ha pertanto deliberato le "linee-guida" per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'Anno Scolastico (A.S.) 2015-2016, stabilendo che fossero inoltrate alla Giunta regionale le "determinazioni degli Organi competenti - comunali, per le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, per le direzioni didattiche e gli Istituti Comprensivi (IC) - provinciali, per le scuole secondarie di secondo grado" entro il 29 novembre 2014, prevedendo, fra l'altro, il consenso unanime di tutti i soggetti coinvolti e rimandando ad un provvedimento, da adottarsi entro il 31 dicembre 2014, l'approvazione della nuova pianificazione.

Con DGR n. 2422 del 16 dicembre 2014 si è proceduto all'approvazione dei nuovi percorsi dell'offerta formativa per gli istituti del secondo ciclo, al fine di facilitare l'attivazione delle procedure legate all'orientamento scolastico.

Preso atto che alla struttura regionale competente sono pervenute le decisioni assunte dagli Enti Locali riguardanti il dimensionamento della rete scolastica anche oltre il 29 novembre 2014, data ultima prevista dalla DGR 1125/2014, si è ritenuto quanto mai opportuno nonostante questi ritardi, fra l'altro comprensibili visti i tempi contingentati e la recente riorganizzazione delle Amministrazioni provinciali ed elezione dei nuovi organi, accogliere tali proposte, considerata l'importanza ai fini organizzativi territoriali di tali proposte.

La DGR 1125/2014, nel confermare la validità e le modalità operative di acquisizione dei pareri in relazione alle competenze ripartite tra gli Enti coinvolti (Regione, Province e Comuni), contestualmente riconsiderava la consistenza numerica della strutturazione delle istituzioni scolastiche alla luce della sentenza n. 147 del 7 giugno 2012 della Corte Costituzionale che ribadiva quanto segue:

  1. le istituzioni scolastiche devono essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del Dirigente Scolastico (DS) e del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA), e non superare i 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;
  2. per gli istituti esistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico possa non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al punto precedente, con l'indicazione per gli istituti comprensivi di non superare i 1.200 allievi e con riferimento a quelli di istruzione secondaria di secondo grado i 1.400 allievi, numero massimo che si ritiene ottimale per un'adeguata gestione delle istituzioni scolastiche, con riferimento sia al personale amministrativo riconosciuto entro le suddette soglie che alla consistenza storica dei dimensionamenti fino ad ora approvati;
  3. per le istituzioni scolastiche site in piccole isole o in comuni montani il numero minimo degli alunni è ridotto a 400, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA;
  4. nell'accezione "piccole isole" vengono intese tutte le isole, eccetto la Sicilia e la Sardegna. Nel merito si rammenta il parere positivo espresso dalla Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) sulla delicata questione posta dal Comune di Venezia riguardante il riconoscimento dello status di "piccole isole" per Murano, Burano e Sant'Erasmo (nota MIUR AOODGPER 2812 del 20 marzo 2013) [Legge 25 luglio 1952, n. 991, come integrata dalle leggi regionali];
  5. nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi per le scuole del primo ciclo;
  6. l'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia. Si procede all'unificazione di istituti di diverso ordine o tipo qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti a) e b) che in tal caso assumeranno la denominazione di Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (IISS);
  7. nelle località che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

L'analisi della documentazione pervenuta da parte degli Enti Locali è stata effettuata, in fase istruttoria, da una Commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'USRV, nominata con Decreto del Direttore della Sezione Istruzione n. 303 del 13 novembre 2014, secondo quanto previsto dalla stessa DGR n. 1125/2014.

Per quanto riguarda la problematica legata ai nuovi futuri Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) ricordato:

  • che l'art 1, co. 632, della Legge n. 296 del 2006 (cd. Finanziaria per il 2007) ha istituito i CPIA riorganizzando i Centri Territoriali Permanenti (CTP) per l'Educazione degli Adulti (EDA) ed i corsi serali, esistenti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in reti territoriali articolate su base provinciale;
  • che il DPR 263/2012 prevede che i CTP EDA e i corsi serali del previgente ordinamento cessino di funzionare il 31 agosto 2015;
  • che la Regione nella DGR n. 2827 del 30 dicembre 2013, facendo riferimento al numero dei CTP attualmente presenti, ha previsto l'attivazione di n. 12 CPIA in una prospettiva di realizzazione operativa ad assetto variabile condivisa con gli attori del territorio;

la Regione si è attivata, con nota del 15 maggio 2014 prot. n. 210517 indirizzata agli Assessori all'Istruzione delle Province del Veneto, ai Dirigenti degli UST del Veneto e alla Direzione Generale dell'USRV, con le seguenti modalità:

  • rilevando la possibilità di individuare le sedi dei nuovi CPIA, già per l'A.S. 2014-2015 (ferme restando le competenze di Province e Comuni in merito alla programmazione della rete scolastica, così come previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, fra l'altro confermato con Legge 7 aprile 2014, n. 56, e secondo quanto stabilito dalle "linee-guida" di cui alla DGR n. 1012 del 18 giugno 2013);
  • invitando ciascuna Provincia, valutata la consistenza numerica studentesca dei CTP, come rilevate dall'USRV, a convocare in maniera congiunta le proprie Commissioni di Distretto Formativo (CDF), interessando tutti i Comuni del territorio, al fine dell'individuazione della sede principale e dei punti di erogazione del servizio dei costituendi CPIA.

Con DGR n. 1223 del 15 luglio 2014 si sono successivamente individuati due nuovi CPIA allocati nelle province di Treviso e Verona, da attivarsi per l'A.S. 2014-2015, mentre non si è potuto riconoscere il CPIA richiesto dalla Provincia di Belluno prendendo atto della consistenza numerica degli iscritti a tutti i CTP della provincia. Per quanto riguarda invece le altre Province del territorio (la Provincia di Padova con nota prot. n. 75381/14 del 28 Maggio 2014, la Provincia di Rovigo con nota prot. n. 23583 del 28 Maggio 2014, la Provincia di Venezia con nota prot. n. 0043324 del 27 Maggio 2014) si rimandava l'avvio di queste realtà all'A.S. 2015-2016.

La Giunta regionale del Veneto, considerato il contesto normativo riguardante le Province e la situazione complessiva economico-strutturale legata agli assetti istituzionali dei nuovi CPIA, è dell'avviso, là dove la Commissioni di Distretto Formativo nulla abbiano deciso sul tema, di prevedere, sulla base della consistenza numerica studentesca dei CTP che sarà fornita dall'USRV, la costituzione di detti centri entro il 31 marzo 2015. Le Province interessate, sentiti i Comuni sedi di CTP, faranno pervenire in Regione appropriati provvedimenti amministrativi individuando anche le sedi per le nuove direzioni entro il 28 febbraio 2015.

Con riferimento al territorio della Provincia di Padova e alla richiesta di dimensionamento dei plessi scolastici dei Comuni di Due Carrare, Cartura e San Pietro Viminario, vista la nota della Provincia di Padova prot. 170834/14 del 10 dicembre 2014 relativa alla domanda di nuova convocazione della Commissione di Distretto Formativo e considerate le "linee-guida" per l'A.S. 2015-2016 che prevedono "per il dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di distretti scolastici diversi, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo, sono necessarie sia una deliberazione motivata di Giunta Provinciale che prenda atto di quanto stabilito dalla Commissione di Distretto Formativo sia le deliberazioni di Giunta Comunale dei comuni coinvolti nel dimensionamento", si è dell'avviso di non concedere tale accorpamento dato inoltre che non sono stati adottati i necessari atti da parte di tutti i Comuni coinvolti.

Con riferimento alla nota della Provincia di Treviso del 5 dicembre 2014 prot. n. 130203 si approva, nei limiti delle disponibilità di organico secondo le valutazioni che verranno effettuate dall'USRV, la richiesta avanzata di attivazione dell'indirizzo sportivo presso il Liceo "P. Levi" di Montebelluna in quanto tale attivazione era già stata prevista con Delibera di Giunta provinciale n. 27 del 24 gennaio 2013.

Con riferimento alla provincia di Venezia e al dimensionamento che vede coinvolti gli I.C. Annone Veneto e di Cinto Caomaggiore, constatato che tutti i Comuni interessati a detto accorpamento sono favorevoli e che in sede di Commissione di Distretto Formativo è risultato contrario solo il Comune di Fossalta di Portogruaro, non direttamente coinvolto in tale riorganizzazione, ricordato che le "linee-guida" per l'A.S. 2015-2016 prevedono che "per il dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di distretti scolastici diversi, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo, sono necessarie sia una deliberazione motivata di Giunta Provinciale che prenda atto di quanto stabilito dalla Commissione di Distretto Formativo sia le deliberazioni di Giunta Comunale dei comuni coinvolti nel dimensionamento", si ritiene di dare seguito alla richiesta.

Con riferimento a quanto deciso dal Comune di Verona riguardo all'accorpamento delle attività scolari del primo ciclo presso il futuro Polo Pediatrico dell'Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento, che si prevede sarà realizzato entro il 2017, attività attualmentepresenti presso il Policlinico "Giovambattista Rossi" di Borgo Roma, afferenti all'Istituto Comprensivo (IC) VR 10, e presso l'Ospedale Civile maggiore di Borgo Trento, afferenti all'Istituto Comprensivo (IC) VR 9, si è dell'avviso di non prendere decisioni in questa fase considerato che, come si può desumere dalla Deliberazione della Giunta comunale di Verona n.367 del 11 novembre 2014, per l'A.S. 2015-2016 non è prevista alcuna variazione all'attuale situazione.

La DGR n. 2422 del 16 dicembre 2014, in relazione alla richiesta di attivazione dell'articolazione "automazione" dell'indirizzo "elettronica ed elettrotecnica" presso l'ITT "Giacomo Chilesotti" di Thiene, distretto formativo n. 3 della Provincia di Vicenza, non aveva accolto l'istanza, vincolandola però ad una possibile rivisitazione "solo qualora dovessero emergere nuove condizioni che permettessero di superare il vincolo posto dalla Provincia", vincolo basato "sulla impossibilità dell'Ente di poter far fronte alle ulteriori spese prevedibili con un aumento delle iscrizioni". Con nota prot. n. 32542 del 19 dicembre 2014, a firma del Sindaco del Comune di Thiene, si è chiesto di rivedere la decisione presa con il succitato provvedimento motivando tale richiesta sui seguenti fatti:

  • che le strutture, le strumentazioni e le risorse professionali sono in grado di soddisfare questa nuova articolazione;
  • che l'articolazione non comporta né ad un aumento di classi, e quindi di spazi, né ad un aumento di iscrizioni, "trattandosi di un'articolazione che viene avviata al terzo anno e che pertanto interessa in primo luogo gli studenti già iscritti a questo Istituto e provenienti dalla classe seconda".

Dopo attenta analisi, riconsiderata la richiesta alla luce delle considerazioni svolte dal Comune di Thiene, la Giunta regionale è dell'avviso di concedere l'approvazione dell'articolazione "automazione" dell'indirizzo "elettronica ed elettrotecnica" presso l'ITT "Giacomo Chilesotti" di Thiene.

Sulla base della documentazione agli atti, si conferma che le proposte di variazione al Piano regionale di dimensionamento, contenute nell'Allegato A del presente provvedimento, di cui fa parte integrante, sono coerenti con le disposizioni contenute nelle "linee-guida" approvate con DGR n. 1125/2014.

In tema di dimensionamento, conformemente a quanto già approvato con le Deliberazioni n. 1466 del 13 settembre 2011, n. 120 del 31 gennaio 2012, n. 2893 del 28 dicembre 2012 e n. 1012 del 18 giugno 2013, e più precisamente riguardo alle "iscrizioni degli alunni tra i 2 ed i 3 anni nelle scuole dell'infanzia site in comuni montani, piccole isole e in piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia. Legge 59/97 e D.Lgs. 112/98" anche per l'A.S. 2015-2016, la Regione del Veneto intende reiterare le disposizioni assunte con i succitati provvedimenti.

Appare necessario, alla luce di quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 110 del 29 dicembre 2011 riguardo alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'A.S. 2015-2016, ricordare a tal proposito:

  • che la Corte Costituzionale, con propria sentenza n. 92 del 21 marzo 2011, ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzioni tra Enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri promosso dalle Regioni Toscana e Piemonte, tendente ad ottenere la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, commi 4 e 6, del DPR 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0099) (GU n. 162 del 15-7-2009)", per contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione e con i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;
  • che il DPR n. 89/2009 al comma 6 dell'art. 2 stabiliva la possibilità per le sezioni di scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, piccole isole e in piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia, di poter accogliere "piccoli gruppi" di bambini di età compresa tra i 2 ed i 3 anni, la cui "consistenza" viene determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico.

Con il presente provvedimento, reiterando quanto già approvato negli anni precedenti, si dispone che:

  • sarà permessa, solo in via straordinaria, l'iscrizione di bambini di età compresa tra i 2 ed i 3 anni nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi;
  • l'ammissione sarà consentita solo in sezioni con numero di iscritti inferiore a quello previsto, per un massimo di tre unità per sezione, sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra le istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni;
  • la presenza di questi bambini in età compresa tra i 2 ed i 3 anni non dovrà costituire un aggravio di spesa, in quanto accolti in sezioni comunque già costituite;
  • nelle sezioni saranno iscrivibili bambini che compiano i 24 mesi entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
  • i bambini saranno ammessi alla frequenza non prima del giorno del compimento del secondo anno di vita.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 7;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il DPR 18 giugno 1998, n. 233;

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la L.R. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e, in particolare, gli artt. 137 e 138;

VISTA la DGR del 23 febbraio 1999, n. 494 "Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche";

VISTO il D.L. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", artt. 5, 6, 7, 8, 11;

VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTA la Legge del 15 luglio 2011, n. 111 (conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 98 del 6 luglio 2011 art. 19) "Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica", commi 4 e 5;

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, commi 69 e 70;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO l'art. 138 del D.L. 112/98;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 che ha ribadito la primaria competenza delle regioni in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica pubblica;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012;

VISTO l'art 2, comma 6, del DPR 20 marzo 2009, n. 89;

VISTO il DPR n. 263 del 29 ottobre 2012;

VISTO il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, recante: "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.";

VISTA la DGR del 18 giugno 2013, n. 1012;

VISTE la DGR del 30 dicembre 2013, n. 2827 e la DGR del 28 gennaio 2014, n. 45;

VISTA la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 sul riordino di città metropolitane, Province, unione e fusione di Comuni;

VISTA la DGR n. 1223 del 15 luglio 2014 sull'attivazione dei CPIA per le Province di Treviso e Verona per l'Anno Scolastico 2014-2015;

VISTA la DGR n. 1125 del 1 luglio 2014 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno scolastico 2015-2016. Linee-Guida";

VISTA la DGR n. 2422 del 16 dicembre 2014 "Offerta Formativa per l'Anno Scolastico 2015-2016. (D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e L.R. n. 11 del 13/04/2001)";

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
  2. di approvare per le motivazioni di cui in premessa il dimensionamento della rete scolastica descritto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispondente ai criteri fissati dalle "linee-guida" approvate con DGR n. 1125/2014;
  3. di integrare la DGR 2422/2014 per la parte afferente la nuova offerta formativa con l'assegnazione:
    • dell'indirizzo sportivo per Liceo "P. Levi" di Montebelluna (TV), con la precisazione che tale attivazione è legata alla disponibilità di personale rilevata dall'USRV competente per materia;
    • dell'articolazione "automazione" dell'indirizzo "elettronica ed elettrotecnica" presso l'ITT "Giacomo Chilesotti" di Thiene;
  4. di consentire l'accoglienza nelle sezioni ordinarie della scuola dell'infanzia dei bambini in età compresa tra i 2 ed i 3 anni, alle condizioni e con le modalità descritte nel preambolo alla presente deliberazione, per l'A.S. 2015-2016;
  5. di prevedere l'attivazione nel territorio del Veneto di nuovi CPIA entro la data del 31 marzo 2015 e comunque secondo le disposizioni operative che verranno assunte dal competente Ministero;
  6. di dar mandato al Direttore della Sezione Istruzione di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento, anche procedendo ad ogni rettifica che si rendesse necessaria anche ai fini del regolare svolgimento dell'attività scolastica;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, nonché sul sito Internet della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/istruzione.

(seguono allegati)

2751_AllegatoA_291456.pdf

Torna indietro