Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 14 del 06 febbraio 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2841 del 29 dicembre 2014

Piano straordinario di monitoraggio regionale per la ricerca di diossine e PCB su alimenti, Cesio e metalli pesanti su prodotti alimentari provenienti da ambienti selvatici. Impegno di spesa.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si adotta il programma attuativo regionale per l'effettuazione di un "Piano straordinario di monitoraggio per la ricerca di diossine e PCB su alimenti", e del "Piano regionale veneto di monitoraggio della contaminazione da Cesio e metalli pesanti di taluni prodotti di raccolta spontanei e fauna selvatica (Raccomandazione 2003/274/CE)". Il presente provvedimento prevede impegno di spesa.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Le diossine, i policlorobifenili (PCB) diossina-simili ed i PCB sono contaminanti organici persistenti nell'ambiente. Sono sostanze chimiche tossiche per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente stesso. Il composto più tossico è la tetraclorodibenzo-p-diossina o TCDD. Dal 1997 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato tale molecola in classe 1 come cancerogeno certo per l'uomo. Inoltre sono in grado di esercitare effetti negativi sul sistema nervoso, effetti tossici sul sistema immunitario ed endocrino ed alterare la funzione riproduttiva. Ad elevate concentrazioni, le diossine possono ritrovarsi anche nel latte materno.

Con il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, sono stati definiti tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e, nello specifico, delle diossine, PCB diossina simili, e PCB, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e metalli pesanti (Pc, Cd, Hg), con l'obiettivo di mantenere tale tenori a livelli accettabili sul piano tossicologico ai fini della tutela della salute pubblica. Con la raccomandazione 2011/516/UE del 23 agosto 2011 sono stati introdotti i livelli d'azione (concentrazioni inferiori ai tenori massimi) che rappresentano uno strumento a uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è necessario avviare indagini per individuare le fonti di contaminazione e prendere opportuni provvedimenti per la riduzione o eliminazione della sorgente.

Inoltre viene chiesto agli Stati membri di eseguire specifici monitoraggi sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei mangimi e negli alimenti. I dati raccolti sono oggetto di valutazioni scientifiche da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), le cui conclusioni forniscono indispensabili elementi per un riesame dei limiti garantendo, in tal modo, standard di garanzia della sicurezza alimentare sempre più elevati e stringenti.

Alcune aree del nostro territorio presentano in particolare fattori di rischio per la presenza di poli industriali, discariche ecc. che possono comportare evidenti risvolti sulla sicurezza chimica della catena alimentare. In Italia in particolare, ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono stati censiti e delimitati, con appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con le Regioni interessate, n.57 Siti di Interesse Nazionale (SIN). La Regione del Veneto nel proprio territorio presenta, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, n. 2 Siti di Interesse Nazionale (SIN) ubicati presso Venezia (Porto Marghera) e Mardimago-Ceregnano (Provincia di Rovigo). In tali aree nel biennio 2012 -2013 sono stati fatti campionamenti in allevamenti rurali a carattere familiare per autoconsumo per la ricerca di diossine che hanno dato esiti di positività anche significativi.

Lo scopo del presente piano è un approfondimento del monitoraggio sui contaminanti ambientali negli alimenti in aree che presentano fattori di rischio antropico che possono determinare una contaminazione chimica della catena alimentare, anche a livello di singola azienda agricola di produzioni per autoconsumo, nonché di monitorare specie ittiche che rappresentano il punto di accumulo dei contaminanti ambientali. Viene individuato anche il Lago di Garda di competenza territoriale veneta. In tale sito, già oggetto di Ordinanza del Ministero della Salute, da ultimo del 23 giugno 2014, di divieto di messa sul mercato e di commercializzazione delle anguille per il livello di contaminazione da PCB diossina simili. Si ritiene a tale riguardo di inserire tale sito tra le aree oggetto del piano di monitoraggio regionale al fine di valutare la possibile variazione nel tempo del livello di contaminazione da diossina, PCB diossina simili e PCB non diossina simili. Si prevede infine che nell'ambito del piano di monitoraggio regionale una parte dell'attività sia destinata al campionamento di molluschi bivalvi vivi per la ricerca di contaminanti ambientali antropici.

La Raccomandazione della Commissione del 14 aprile 2003 (2003/274/CE) prevede che si prendano disposizioni idonee per garantire che i massimi livelli consentiti in termini di cesio-134 e 137 di cui all'art.3 del regolamento (CEE) n. 737/90 siano rispettati per l'immissione sul mercato di selvaggina, bacche selvatiche, funghi selvatici e pesci carnivori di lago. Qualora esista un rischio potenziale di superare i livelli massimi consentiti, la popolazione della Regione interessata, che preleva ed utilizza i prodotti raccolti dall'ambiente selvatico per il proprio autoconsumo, deve essere informata dei potenziali rischi per la salute.

A seguito del rilievo di presenza di Cesio 137 in quantitativi elevati in carni di cinghiali provenienti dalla Valsesia, il Ministero della Salute, con nota DGISAN protocollo 0025501-P-14/06/2013, ha trasmesso il Piano predisposto da un gruppo di lavoro, finalizzato ad individuare le aree a maggior contaminazione ed a raccogliere indicazioni attraverso il campionamento e l'analisi di funghi, bacche e carni di cinghiale selvatici, quali indicatori biologici degli ecosistemi naturali e semi-naturali, delle Regioni dell'arco alpino.

La Regione del Veneto, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali, ha trasmesso il "Piano Regionale Veneto di monitoraggio della contaminazione da Cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei e fauna selvatica in attuazione della Raccomandazione 2003/274/CE", con nota n. 329445 del due agosto 2013. Il Piano è stato redatto a seguito di approfondimento e scambio di informazioni tra esperti tecnici di ARPAV, IZS, Università, Regione e Aziende ULSS.

I risultati del Piano Regionale Veneto hanno evidenziato un riscontro di valori superiori al limite in un campione di funghi proveniente dall'Azienda Ulss n.1 di Belluno, mentre le altre matrici, pur con esiti variabili non hanno evidenziato situazioni di rischio potenziale.

A seguito della riunione di approfondimento del 16 aprile 2014 cui ha partecipato personale tecnico esperto di ARPAV, IZS, Università, Regione e Aziende Ulss, in cui sono stati discussi e analizzati gli esiti del Piano 2013, si è rilevata l'opportunità di proseguire con il Piano per l'anno 2014, come previsto dalla Raccomandazione 2003/274/CE, ma concentrando i campionamenti nel territorio dell'Azienda Ulss n.1, relativamente alla matrice funghi e coinvolgendo nel campionamento un maggior numero di specie.

I dati di letteratura ed in particolare, per quanto riguarda l'Italia, alcuni studi effettuati su funghi raccolti nell'Appennino emiliano in zone sicuramente prive di inquinamenti antropici, hanno messo in evidenza la capacità di numerose specie fungine di captare ed accumulare alcuni metalli ed in particolare alcuni metalli pesanti. Non risultano disponibili ad oggi analoghi studi per il territorio regionale.

La presenza di metalli pesanti nei funghi commestibili oggetto di raccolta da parte della popolazione deve essere indagata per analizzare ed eventualmente comunicare al consumatore il rischio potenziale connesso ad elevate concentrazioni di tali metalli.

Si ritiene quindi opportuno, in un'ottica di massima efficienza, utilizzare i medesimi campioni delle specie di funghi epigei spontanei sia per la misurazione del cesio che per la determinazione di alcuni metalli pesanti.

Pertanto, si ritiene di approvare il piano di monitoraggio regionale di cui all'Allegato A "Piano di campionamento regionale per la ricerca di diossine e PCB negli alimenti" del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, che prevede la realizzazione delle seguenti attività entro il 31 dicembre 2015:

-        per il monitoraggio regionale per la ricerca di diossine e PCB negli alimenti di origine animale e non di incaricare le Az. Ulss 12,13,18 e 19;
-        per il monitoraggio regionale per la ricerca di diossine e PCB per il pescato del lago di Garda, di incaricare l' Az. Ulss n. 22;
-        per il monitoraggio regionale per la ricerca di diossine e PCB (campioni su MBV o pescato) di incaricare le Az. Ulss n. 10, 12, 14 e 19.

Si ritiene di approvare il Piano di monitoraggio regionale di cui all'Allegato B "Piano Regionale Veneto di monitoraggio della contaminazione da Cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei e fauna selvatica in attuazione della Raccomandazione 2003/274/CE, e Piano di monitoraggio dei metalli pesanti nei funghi" del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, che prevede la realizzazione delle attività entro il 31 dicembre 2015:

-        per il monitoraggio per la ricerca di cesio in selvaggina, bacche selvatiche, funghi selvatici e metalli pesanti nei funghi di raccolta spontanea, incaricando l'Az. Ulss n.1della realizzazione dei Piani regionali.

Inoltre, si ritiene di approvare lo "Schema di convenzione", di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, al fine di incaricare direttamente le Aziende Ulss per la realizzazione dei Piani di Campionamento come sopra individuati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1881/2006 del 19 dicembre 2006;

VISTA la Raccomandazione 2011/516/UE del 23 agosto 2011;

VISTO il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 23 giugno 2014;

VISTA la Legge Regionale 02 aprile 2014, n. 12 che approva il bilancio regionale di previsione per l'anno 2014 e la successiva DGR 17 aprile 2014 che approva le direttive per la gestione di bilancio di previsione 2014;

VISTO il Decreto n. 3 del 30 aprile 2014 del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata;

VISTO il Decreto n. 5 del 9 maggio 2014 del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata.

delibera

1.      di approvare l'Allegato A "Piano di campionamento regionale per la ricerca di diossine e PCB negli alimenti", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che prevede la realizzazione delle attività entro il 31 dicembre 2015:

-        per il monitoraggio regionale per la ricerca di diossine e PCB negli alimenti di origine animale e non Az. Ulss 12, 13, 18 e 19;
-        per il monitoraggio regionale per la ricerca di diossine e PCB per il pescato del lago di Garda, Az. Ulss n. 22;
-        per il monitoraggio regionale per la ricerca di diossine e PCB (campioni su MBV o pescato) Az. Ulss n. 10, 12, 14 e 19.

2.      di approvare l'Allegato B "Piano Regionale Veneto di monitoraggio della contaminazione da Cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei e fauna selvatica in attuazione della Raccomandazione 2003/274/CE, e Piano di monitoraggio dei metalli pesanti nei funghi" del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, che prevede la realizzazione delle attività entro il 31 dicembre 2015:

-        per il monitoraggio per la ricerca di cesio in selvaggina, bacche selvatiche, funghi selvatici e metalli pesanti nei funghi di raccolta spontanea, incaricando l'Az. Ulss n.1della realizzazione dei Piani regionali.

3.      di approvare lo "Schema di convenzione", di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, al fine di incaricare direttamente le Aziende Ulss per la realizzazione dei Piani di Campionamento come sopra individuati;

4.      di assegnare l'importo di € 96.000,00, a copertura delle analisi dei campioni effettuati a carico delle singole Az. Ulss, secondo la seguente ripartizione (Codice SIOPE: 1 - 05 - 03 - 1538 "Trasferimenti correnti ad Az. Sanitarie"):

Azienda Ulss 1: 15.000,00 euro;
Azienda Ulss 10: 4.500,00 euro
Azienda Ulss 12: 13.500,00 euro;
Azienda Ulss 13: 9.000,00 euro;
Azienda Ulss 14: 4.500,00 euro;
Azienda Ulss 18: 9.000,00 euro;
Azienda Ulss 19: 13.500,00 euro;
Azienda Ulss 22: 27.000, 00 euro.

5.      di impegnare l'importo di € 96.000,00, di cui al precedente punto 4, sul capitolo n. 60014, ad oggetto: "Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - utilizzo dei proventi derivanti da ispezioni e controlli sanitari ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 come attuato ( D.Lgs. 19.11.2008, n.194)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione (Codice SIOPE: 1 - 05 - 03 - 1538 "Trasferimenti correnti ad Az. Sanitarie"):

Azienda Ulss 1: 15.000,00 euro;
Azienda Ulss 10: 4.500,00 euro;
Azienda Ulss 12: 13.500,00 euro;
Azienda Ulss 13: 9.000,00 euro;
Azienda Ulss 14: 4.500,00 euro;
Azienda Ulss 18: 9.000,00 euro;
Azienda Ulss 19: 13.500,00 euro;
Azienda Ulss 22: 27.000, 00 euro.

6.      di dare atto che l'importo impegnato con il presente atto trova copertura finanziaria a valere sulle somme accertate ed incassate nel conto ordinario della Regione del Veneto ante 2012 sul capitolo di entrata n. 7518 "Proventi derivanti da ispezioni e controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004 (D. Lgs. 19/11/2008, n. 194);

7.      di autorizzare la Sezione Ragioneria ad effettuare il girofondo dell'importo di € 96.000,00, qualora non ancora effettuato, dal conto ordinario della Regione del Veneto al conto di Tesoreria Unica intestato alla Sanità della Regione del Veneto n. 306697;

8.      di incaricare il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento e alla liquidazione del finanziamento, complessivamente quantificato in € 96.000,00, di cui all'impegno indicato al punto 5, secondo le seguenti modalità:

a.      60% dell'impegno finanziario previsto, a titolo di acconto, all'adozione del presente provvedimento;

b.      40% dell'impegno finanziario previsto, a saldo, a seguito della presentazione di una relazione sull'attività svolta che dimostri il raggiungimento degli obiettivi specificati nell'Allegato A e B al presente provvedimento, da presentarsi alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare entro il 30 giugno 2016.

9.      di demandare al Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare il monitoraggio dell'attività svolta al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori;

10.   di dare atto che la natura del debito non è di carattere commerciale;

11.   di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

12.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

13.   di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

2841_AllegatoA_291286.pdf
2841_AllegatoB_291286.pdf
2841_AllegatoC_291286.pdf

Torna indietro