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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 16 del 13 febbraio 2015


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2836 del 29 dicembre 2014

Piani di miglioramento igienico-sanitario degli allevamenti e di prevenzione dell'echinococcosi cistica nella regione Veneto. Impegno di spesa.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene approvato il "Programma di miglioramento igienico-sanitario nel settore cunicolo della regione Veneto", il "Piano di prevenzione e controllo dell'echinococcosi cistica nella regione Veneto", il "Piano di miglioramento dello stato sanitario negli allevamenti della regione Veneto nei confronti della paratubercolosi", prevedendo, per l'attuazione degli stessi, un finanziamento regionale, a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), pari ad ¿ 209.650,00 (duecentonovemilaseicentocinquanta/00.=).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Comunità Europea, per affrontare le sfide rappresentate dalla Sicurezza Alimentare, ha emanato i regolamenti 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, che vanno sotto il nome di "pacchetto igiene", con l'obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione della salute dei consumatori.

Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, individua, all'articolo 2, quali autorità competenti ai fini dell'applicazione dei succitati regolamenti (CE) denominati "pacchetto igiene", il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Ulss.

Nello specifico, il Regolamento (CE) n. 882/2004, che disciplina i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali, prevede, all'articolo 4, paragrafo 3, che se uno Stato membro conferisce la competenza di effettuare i controlli ufficiali ad un'altra autorità o ad altre autorità che non siano l'autorità centrale competente, come ad esempio le autorità a livello regionale o locale, deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate.

Con Deliberazione n. 1429 del 6 agosto 2013, la Giunta Regionale del Veneto ha recepito l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "linee guida per il funzionamento ed il miglioramento delle attività di controllo ufficiali da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province Autonome e delle Aziende Ulss in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria".

Alla luce di quanto sopra emerge che il nuovo modello di sicurezza alimentare introdotto con il Regolamento 178/2002 e successivamente con i Regolamenti del così detto "pacchetto igiene" richiede un processo di riorganizzazione dell'autorità competente, tra cui anche quella regionale, per adeguare i propri strumenti gestionali e operativi a quanto richiesto dalle prescrizioni emanate in ambito comunitario, ad esempio in termini di risorse e infrastrutture, di capacità di cooperazione e di risposta alle emergenze.

In particolare, nell'accordo stato regioni si prevede che le autorità competenti, ciascuna per il proprio ambito di competenza:

-        utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e garantiscano l'accesso alla consultazione la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio tra le diverse amministrazioni.

-        adottino tutte le misure necessarie a garantire che i prodotti destinati ad essere inviati verso altro stato membro siano controllati con la stessa accuratezza di quelli destinati ad essere immessi sul mercato nel proprio territorio.

dispongano di piani di emergenza efficienti e siano in grado di gestirli in caso di emergenze.

Al fine di ottemperare a quanto sopra descritto, la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 1986 del 28/10/14, ha approvato un "Piano di sorveglianza delle zoonosi e di attuazione di una adeguata rete di sorveglianza epidemiologica", avente tra gli obiettivi l'organizzazione e gestione di piani mirati di controllo e eradicazione di malattie infettive e contagiose quali l'Influenza Aviaria, la Malattia di Aujeszky e la West Nile Disease.

Nel corso dell'ultimo periodo è poi emersa l'opportunità di monitorare altre malattie, in aggiunta a quelle già previste nella DGR 1986/2014, il cui contenimento comporta l'adozione di specifici piani.

Tra queste, figurano le patologie (comprese le cosiddette "tecnopatie") che riguardano il settore cunicolo, che costituisce uno delle principali settori produttivi regionali, nonché nazionali: il Veneto infatti è il principale produttore di carne di coniglio, col 38% della produzione italiana. Le principali malattie che gravano sul settore cunicolo sono rappresentate dalla Malattia Emorragica Virale del coniglio (MEV/RHD) e dalla Mixomatosi, con la comparsa di una nuova variante che ha comportato alta mortalità.

Al fine di tutelare la produzione cunicola veneta, pertanto, è opportuno implementare un piano regionale volto a promuovere una migliore gestione degli allevamenti cunicoli sia in termini di sanità animale che di benessere, con risvolti di sanità pubblica attraverso un uso responsabile del farmaco veterinario: al fine di soddisfare queste esigenze, è stato elaborato un "Programma di miglioramento igienico-sanitario nel settore cunicolo della regione Veneto", di cui all'Allegato A al presente provvedimento.

Un'altra patologia che, per il suo carattere zoonotico, si ritiene necessario monitorare sul territorio regionale, è l'Echinococcosi Cistica (EC). Mentre negli anni passati si credeva che tale parassitosi fosse circostanziata alle aree a pastorizia del centro-sud Italia e nelle isole, a seguito di piano di monitoraggio regionale (D.G.R. n. 2221 del 21/09/2010) è stata evidenziata la presenza di EC anche in bovini autoctoni della regione Veneto.

Si ritiene pertanto necessario implementare un programma di prevenzione e controllo di focolai autoctoni della suddetta parassitosi, tramite l'approvazione di un "Piano di prevenzione e controllo dell'echinococcosi cistica nella regione Veneto", di cui all'Allegato B alla presente deliberazione.

Con D.G.R. n. 1564 del 3/09/2013 ("Piano di risanamento regionale"), la Regione del Veneto ha attivato un programma di controllo della paratubercolosi bovina negli allevamenti da latte. Nella fase iniziale del piano, l'attività di controllo è stata effettuata negli allevamenti che detenevano almeno 30 capi in lattazione. Tale piano ha previsto due fasi, tra di loro correlate: la prima, di categorizzazione delle aziende sulla base dei risultati dei controlli effettuati sul latte di massa; la seconda, di miglioramento dello stato sanitario delle aziende infette attraverso corrette pratiche gestionali dell'allevamento e degli animali infetti.

Dai dati di attività dei primi sei mesi del 2014, è emerso che la numerosità delle aziende di bovini da latte con più di 30 capi risultate positive al test di conferma per la malattia è molto contenuta, il che sembra evidenziare un buon livello igienico-sanitario nelle aziende bovine della Regione.

A questo punto, al fine di dare seguito all'attività programmata con D.G.R. 1564/2013, e nell'ottica di elevare lo standard sanitario degli allevamenti veneti nei confronti della paratubercolosi riducendo la concentrazione dell'agente eziologico della malattia nel latte degli allevamenti "problema", si ravvede la necessità di approvare un "Piano di miglioramento dello stato sanitario negli allevamenti della regione Veneto nei confronti della paratubercolosi", di cui all'Allegato C al presente provvedimento. L'interesse per questa patologia deriva dal sospetto di essere implicata nella comparsa di una infiammazione cronica dell'intestino dell'uomo conosciuta come malattia di Crohn.

Per l'espletamento delle attività connesse al "Programma di miglioramento igienico-sanitario nel settore cunicolo della regione Veneto", di cui all'Allegato A al presente provvedimento, si prevede, un finanziamento di € 60.000,00a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), per l'attività del primo anno.

Per l'espletamento delle attività connesse al "Piano di prevenzione e controllo dell'echinococcosi cistica nella regione Veneto", di cui all'Allegato B al presente provvedimento, si prevede, un finanziamento di € 39.650,00 a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) per l'attività del primo anno.

Infine, per l'espletamento delle attività connesse al "Piano di miglioramento dello stato sanitario negli allevamenti della regione Veneto nei confronti della paratubercolosi", di cui all'Allegato C al presente provvedimento, si prevede, un finanziamento di € 110.000,00 a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) per le attività del primo anno.

I finanziamenti previsti per i citati piani di monitoraggio, per un totale complessivo di € 209.650,00 sono a valere sul capitolo di spesa n. 60014 ad oggetto "Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - utilizzo dei proventi derivanti da ispezioni e controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004 (art. 20, c. 1, punto B, lettera A), D. Lgs. 118/2001 (D. Lgs. 19.11.2008, n. 194)" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità e si dispone la relativa liquidazione a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria; il codice SIOPE è: Codice di Bilancio: 1 05 03 Codice gestionale: 1551 "Trasferimenti correnti a Istituti Zooprofilattici Sperimentali".

Si da atto, che l'importo impegnato con il presente atto trova copertura finanziaria a valere sulle somme accertate ed incassate nel conto ordinario della Regione del Veneto ante 2012 sul capitolo di entrata n. 7518.

Si autorizza la Sezione Ragioneria ad effettuare il girofondo dell'importo indicato al precedente punto, qualora non ancora effettuato, dal conto ordinario della Regione del Veneto al conto di Tesoreria Unica intestato alla Sanità della Regione del Veneto n. 306697.

Si evidenzia che l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie non è autorità competente ai sensi del citato D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 e pertanto i piani di controllo previsti con il presente provvedimento non rientra tra i compiti istituzionali dello stesso Istituto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Reg. (CE) n. 178/2002;

VISTI i Reg. (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004;

VISTO il D.Lgs. n. 193 del 6/11/2007;

VISTA la D.G.R. n. 1429 del 6/08/2013;

VISTA la D.G.R. n. 1564 del 3/09/2013;

VISTA la D.G.R. n. 1986 del 28/10/14;

VISTA la D.G.R. n. 2964 del 30/12/2013;

VISTA la D.G.R. n.2140 del 25/11/2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 4/04/2014;

VISTA la L.R. n. 12/2014;

VISTA la D.G.R. n. 516 del 15/04/2014;

VISTO il Decreto del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata n. 3 del 30/04/2014;

VISTO il Decreto del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata n. 5 del 9/05/2014.

delibera

1.   di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.   di approvare il "Programma di miglioramento igienico-sanitario nel settore cunicolo della regione Veneto" di cui all'Allegato A al presente provvedimento; il "Piano di prevenzione e controllo dell'echinococcosi cistica nella regione Veneto", di cui all'Allegato B al presente provvedimento e il "Piano di miglioramento dello stato sanitario negli allevamenti della regione Veneto nei confronti della paratubercolosi", di cui all'Allegato C al presente provvedimento; tali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.   di assegnare, per i motivi indicati in premessa, la somma complessiva di € 209.650,00, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) per l'attuazione dei piani di cui al punto 2., secondo la seguente ripartizione:

  • € 60.000,00 quale finanziamento della prima annualità del Programma di miglioramento igienico-sanitario nel settore cunicolo della regione Veneto;
  • € 39.650,00 quale finanziamento della prima annualità del Piano di prevenzione e controllo dell'echinococcosi cistica nella regione Veneto;
  • € 110.000,00 quale finanziamento della prima annualità del Piano di miglioramento dello stato sanitario negli allevamenti della regione Veneto nei confronti della paratubercolosi;

4.   di impegnare a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) la spesa di complessiva di € 209.650,00 sul capitolo n. 60014 ad oggetto "Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - utilizzo dei proventi derivanti da ispezioni e controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004 (art. 20, c. 1, punto B, lettera A), D. Lgs. 118/2001 (D. Lgs. 19.11.2008, n. 194)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:

  • € 60.000,00 quale finanziamento della prima annualità del Programma di miglioramento igienico-sanitario nel settore cunicolo della regione Veneto;
  • € 39.650,00 quale finanziamento della prima annualità del Piano di prevenzione e controllo dell'echinococcosi cistica nella regione Veneto;
  • € 110.000,00 quale finanziamento della prima annualità del Piano di miglioramento dello stato sanitario negli allevamenti della regione Veneto nei confronti della paratubercolosi;

5.   di incaricare il direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentaredella liquidazione dei finanziamenti, di cui al punto 4., a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria (codice SIOPE: Codice di Bilancio: 1 05 03 Codice gestionale: 1551 "Trasferimenti correnti a Istituti Zooprofilattici Sperimentali") secondo le seguenti modalità:

  1. 70% all'approvazione del presente provvedimento;
  2. 30% alla presentazione, entro il 30 giugno 2016, alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, della relazione finale delle attività e della rendicontazione economica a firma del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

6.   di dare atto, che l'importo impegnato con il presente atto trova copertura finanziaria a valere sulle somme accertate ed incassate nel conto ordinario della Regione del Veneto ante 2012 sul capitolo di entrata n. 7518;

7.   di autorizzare la Sezione Ragioneria ad effettuare il girofondo dell'importo indicato al precedente punto, qualora non ancora effettuato, dal conto ordinario della Regione del Veneto al conto di Tesoreria Unica intestato alla Sanità della Regione del Veneto n. 306697;

8.   di dare atto che il debito, di cui si dispone l'impegno, non ha natura commerciale;

9.   di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

10.   di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare di tutti gli adempimenti amministrativi e contabili ulteriori e conseguenti alla gestione del presente piano a successivi provvedimenti;

11.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2836_AllegatoA_291238.pdf
2836_AllegatoB_291238.pdf
2836_AllegatoC_291238.pdf

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