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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 10 febbraio 2015


Materia: Difesa del suolo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2849 del 29 dicembre 2014

Interventi di manutenzione del Torrente Muson in Comune di Castelfranco Veneto (TV). Approvazione dello Schema di accordo bonario per la corresponsione, al sig. Luigino Fraccaro, dell'indennità di cessione volontaria di un'area di sua proprietà.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento è diretto ad approvare uno schema di accordo bonario tra la Regione del Veneto ed il signor Luigino Fraccaro per la cessione volontaria di una porzione di area di proprietà del medesimo attualmente occupata da un'arginatura del Torrente in Comune di Castelfranco Veneto (TV).

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Prima dell'effettivo trasferimento di competenze in materia di opere idrauliche e difesa del suolo operato con il D. Lgs. 112/1998, il Magistrato alle Acque - Nucleo Operativo di Treviso cui erano all'epoca affidate le funzioni di gestione dei principali corsi d'acqua del Veneto, ha realizzato un'arginatura lungo un tratto della sponda destra del Torrente Muson, in Comune di Castelfranco Veneto, occupando sine titulo un'area di proprietà del sig. Luigino Fraccaro.

A seguito dell'intervento di cui sopra, il sig. Fraccaro ha approntato una recinzione removibile per impedire l'ingresso nel suo fondo, vista la vicinanza del medesimo al nuovo rilevato.

Peraltro, nel 2003, cioè dopo il subentro della Regione nelle funzioni statali, l'U.P. del Genio Civile, accertata la presenza della suddetta recinzione ne ordinava, legittimamente, la rimozione ai sensi dell'art. 96, lett. f) del R.D. 523/1904 che vieta di ingombrare le sponde e le difese dei corsi d'acqua con strutture, anche removibili, che siano poste a distanza inferiore di quattro metri dal piede dell'argine.

Tale disposizione ben si comprende se si considerino le ragioni di sicurezza idraulica dei corsi d'acqua e la necessità, per gli enti preposti alla loro gestione, di poter transitare con i mezzi d'opera per eseguire gli interventi manutentivi.

A fronte di tale disposizione, l'interessato, in data 26 febbraio 2004, diffidava la Regione del Veneto a rilasciare immediatamente la porzione di fondo illegittimamente occupata preannunciando che, in difetto, avrebbe promosso azione risarcitoria innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Si attivava, quindi, l'U.P. del Genio Civile di Treviso, competente per territorio, chiedendo all'Avvocatura Regionale un parere in merito alla fondatezza della pretesa del sig. Fraccaro.

L'Avvocatura riscontrava positivamente al quesito, affermando la sussistenza degli estremi dell'occupazione usurpativa e, quindi, dei presupposti per la corresponsione del relativo indennizzo (ovvero del rilascio dell'area occupata) precisando, tra l'altro, che "il trasferimento di funzioni in materia di acque pubbliche operato dal D. Lgs. 112/1998 comporta che l'Amministrazione regionale sia l'ente di riferimento cui indirizzare eventuali contestazioni riguardanti interventi posti in essere nel periodo pregresso dal Magistrato alle Acque".

Alla luce di quanto sopra, la richiamata U.P. considerata l'impossibilità di prescindere dalla manutenzione del corso d'acqua e delle sue pertinenze, ricercava e raggiungeva con il proprietario del fondo un accordo bonario per la cessione volontaria dell'area occupata a fronte della corresponsione di un'indennità pari a € 12.000,00.

Lo schema di detto Accordo, Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, prevede altresì che la Regione si faccia carico delle spese tecniche e di stipula del rogito, per un totale di € 3.000,00.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si rende, quindi, necessario approvare il citato schema di Accordo, demandandone la sottoscrizione al Dirigente pro tempore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso.

Agli oneri derivanti dall'approvazione dell'Accordo, pari a complessivi € 15.000,00, si farà fronte con i fondi disponibili all'UPB U0104 - cap. di bilancio regionale n. 101665(Piano straordinario degli interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010 - Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreno - art. 12, L.R. 13/2012) - esercizio 2014 - che presenta sufficiente disponibilità.

Al relativo impegno di spesa provvederà il dirigente pro tempore della Sezione Difesa del Suolo con proprio provvedimento, dopo la sottoscrizione dell'Accordo da entrambe le parti.

Inoltre, poiché, come noto, attualmente sono poste in capo alla Regione le funzioni di gestione dei corsi d'acqua e dei beni afferenti il demanio idrico, ma non la proprietà degli stessi, l'area in questione non sarà acquisita al patrimonio regionale ma al demanio pubblico. L'intestazione sarà quindi, la seguente: Demanio dello Stato, C.F. 80207790587.

Infine, va precisato che, poiché la Regione non ha alcuna responsabilità per i fatti verificatisi né acquisirà la proprietà del bene ceduto, sarà necessario agire nei confronti del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Venezia in qualità di esecutore dei lavori e di responsabile del danno occorso al sig. Fraccaro, nonché dell'Agenzia del Demanio, futura proprietaria dell'area, per il recupero delle spese sostenute per l'attuazione dell'Accordo di cui trattasi.

Per tutto quanto non precisato nel presente provvedimento, si fa rinvio alla documentazione allegata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della LR 54/2012;

delibera

1.    Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'Accordo bonario Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, finalizzato alla cessione volontaria, da parte del sig. Luigino Fraccaro, di una porzione di fondo di sua proprietà a fronte della corresponsione di un'indennità pari a € 12.000,00;

2.    Di demandare al Dirigente pro tempore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso la sottoscrizione dell'Accordo medesimo;

3.    Di dare atto che, in forza del suddetto Accordo, sono a carico della Regione anche le spese tecniche e di stipula del rogito per un importo pari a € 3.000,00;

4.    Di dare atto che agli oneri derivanti dall'approvazione dell'accordo, pari a complessivi € 15.000,00, si farà fronte con i fondi disponibili all'UPB U0104 - cap. di bilancio regionale n. 101665 (Piano straordinario degli interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010 - Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreno - art. 12, L.R. 13/2012 ) - esercizio 2014 - che presenta sufficiente disponibilità;

5.    Di demandare l'impegno di spesa al Dirigente pro tempore della Sezione Difesa del Suolo;

6.    Di precisare che poiché sono poste in capo alla Regione le funzioni di gestione dei corsi d'acqua e dei beni afferenti il demanio idrico, ma non la proprietà degli stessi, l'area in questione non sarà acquisita al patrimonio regionale ma al demanio pubblico. L'intestazione sarà quindi, la seguente: Demanio dello Stato, C.F. 80207790587;

7.    Di agire, nelle forme e nei modi di legge, nei confronti del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Venezia e dell'Agenzia del Demanio per il recupero delle somme erogate in forza dell'Accordo in questione, non sussistendo alcuna responsabilità della Regione nei fatti che hanno originato la contesa;

8.    Di demandare al suddetto fine alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso ed alla Sezione Difesa del Suolo l'inoltro all'Avvocatura Regionale di tutta la documentazione riferita alla questione, per il seguito di competenza;

9.    Di rinviare, per tutto quanto non espressamente precisato nel presente provvedimento, all'Allegato A alla presente deliberazione;

10.   Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2849_AllegatoA_290747.pdf

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