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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 27 gennaio 2015


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2471 del 23 dicembre 2014

Autorizzazione a proporre ricorso per declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 42 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 intitolato "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive" come convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare l'impugnazione da parte della Regione del Veneto di norme di legge statale lesive delle prerogative regionali.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Nel dare attuazione all'art. 119 Cost., il legislatore statale ha voluto rendere espliciti i contenuti normativi di principio con la legge 5 maggio 2009, n. 42. Nel fare ciò, ha previsto, tra l'altro, che l'uguaglianza e la solidarietà non si concretizzino mai in egualitarismo e in irresponsabilità. Per questo, ha stabilito - in particolare all'art. 2 - che il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario rispetti l'esigenza di una "maggiore responsabilizzazione" (2° co., lett. a); sia coerente con il "principio di territorialità" e con il "rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" (2° co., lett. e); consenta "proprie politiche di bilancio da parte di Regioni ..." (2° co., lett. f); sia funzionale al "superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica" (2° co., lett. m), "in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa" (2° co., lett. p). Dunque, autonomia e responsabilità, che presuppongono il rispetto di principi - anche formalmente di rango costituzionale - quali sono i "principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" (art. 118, 1° co., Cost.). È appena il caso di osservare che la lesione di queste regole fondamentali comporta la violazione pure degli artt. 2, 3 e 97 Cost.: vale a dire di solidarietà attiva, di non-discriminazione e di imparzialità, che grava sull'intero sistema delle autonomie locali.

Ciò si verifica, senza dubbio, quando il legislatore trascura le differenze. Quanto alla Regione Veneto, ad esempio, per quel che attiene all'apporto che la comunità regionale dà alla Repubblica ex art. 53 Cost., che determina un rilevante residuo fiscale (si parla di oltre 20 miliardi di euro per ciascun periodo d'imposta) e per quanto riguarda le politiche regionali aventi di mira la mitigazione del rischio idrogeologico. La carenza di risorse "adeguate", rispetto all'"apporto positivo" dato dalla Regione Veneto in termini di fiscalità, genera un cortocircuito, prodotto dalla prassi, mai superata dallo Stato, di procedere "linearmente": a prescindere da qualunque presupposto concreto, valutabile e riscontrabile.

Sotto questo profilo, non vanno indenni da simili censure alcuni specifici disposti del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, tutti incidenti in ambiti connessi all'autonomia finanziaria regionale, con evidenti ripercussioni su ulteriori clausole costituzionali di garanzia.

Infatti:

(a) quanto all'art. 4 (recante molteplici misure e, in particolare, esenzioni dal rispetto del patto di stabilità interno), i commi da 1 a 7, nonché il comma 9 (effetti finanziari) dettano norme di privilegio, là dove prevedono una corsia preferenziale in tema di esclusione dal patto di stabilità soltanto a favore di interventi finanziati direttamente agli Enti locali: in violazione, a motivo di quanto premesso, degli artt. 2, 3, 97, 118 e 119, in connessione con l'art. 117, 3° co., Cost., dal momento che eccettuano da questa disciplina la Regione, ente pari ordinato agli altri ex art. 114, 1° co., Cost.;

(b) quanto all'art. 7 (recante una congerie assai vasta di interventi in materia di ambiente, assetto del territorio etc.), il comma 2, da un lato, sottrae la programmazione degli interventi relativi alla mitigazione del rischio idrogeologico alla Regione, subordinandola alla sottoscrizione di accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, in violazione del riparto delle materie come fissato nell'art. 117, 3° co., Cost., in specie per quel che attiene al governo del territorio; e ciò, anche perché lo Stato ha provveduto a dettare una normativa minutissima, piuttosto che a stabilire i "principi fondamentali"; d'altro lato, il comma 3 ha disposto - prendendo quale termine di riferimento soltanto una data e presupposti condizionanti astratti - la "revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni ... per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblico il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultino difformi dalle finalità suddette": in violazione degli artt. 2, 3, 97, 118 e 119, in connessione con l'art. 117, 3° co., Cost., in quanto simili misure sanzionatorie prescindono da una qualche verifica, in concreto, delle condizioni in cui versa la Regione e dagli apporti positivi dati, ex art. 53 Cost., al concorso alle spese pubbliche, a motivo di quanto poc'anzi accennato;

(c) quanto all'art. 42, i commi da 1 a 4 (in specie il comma 1) introduce una serie di previsioni, indifferenziate rispetto alle Regioni a Statuto ordinario, con le quali lo spessore dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost. è drasticamente mutilato, al punto tale da ridurre la Regione Veneto, indipendentemente da qualunque valutazione circa i suoi meriti e demeriti, una sorta di ordinatore secondario di spesa: in violazione palese dei più volte citati artt. 2, 3, 97 ,118 e 119, in connessione con l'art. 117, 3° co., Cost.

Simili limitazioni, costituzionalmente illegittime, di attribuzioni spettanti alla Regione Veneto, là dove sono in gioco prestazioni, servizi e la realizzazione di opere preordinate alla tutela della persona e dei suoi beni, espongono la Regione stessa a richieste di danni, pure in assenza di una sua qualunque responsabilità: fatto, questo, che va denunciato dinanzi al Giudice della legittimità costituzionale.

Quanto sopra premesso, si ritiene di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale, a difesa delle prerogative riconosciute dalla Costituzione alla Regione ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 4, commi da 1 a 7 e comma 9, 7, commi 2 e 3 e 42, commi da 1 a 4 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133intitolato "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive" come convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).per violazione degli art. 2, 3, 97, 114 comma 1, 117, comma 3, 118 e 119 della Costituzione della repubblica italiana.

Il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, è affidato anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, all'avv. Mario Bertolissi del Foro di Padova e all'avv. Luigi Manzi del foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-  udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-  visto l'art 54 dello Statuto;

-  visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

-  vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

delibera

  1. di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, a proporre ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 4, commi da 1 a 7 e comma 9, 7, commi 2 e 3, e 42, commi da 1 a 4 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133intitolato "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive" come convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).per violazione degli art. 2, 3, 97, 114 comma 1, 117, comma 3, 118 e 119 della Costituzione della repubblica italiana.
  2. di affidare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro all'avv. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, all'avv. Mario Bertolissi del Foro di Padova e all'avv. Luigi Manzi del foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;
  3. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore;
  4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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