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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 27 gennaio 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2692 del 29 dicembre 2014

Contratti di formazione specialistica, ex decreto legislativo n. 368/99 s.m.i., attivati dallo Iov - Istituto Oncologico Veneto - e dall'Azienda U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo. Assunzione dei rapporti da parte della Regione del Veneto.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si procede alla sostituzione della Regione del Veneto allo Iov ed all'Azienda U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo nella titolarità attiva e passiva dei rapporti derivanti dall'attivazione di contratti di formazione specialistica con le Università degli Studi di Padova e di Trieste.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici.

Il decreto prevede in particolare che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, siano stipulati degli specifici contratti annuali di formazione specialistica tra l'Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile, lorda.

Con D.P.C.M. del 7 marzo 2007 è stata determinata in € 22.700,00 la parte fissa annua lorda, in € 2.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in € 3.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno degli anni successivi.

Con il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo del contratto, il quale all'art. 7, comma 1, prevede che per quanto non espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41 del d.lgs 368/99 s.m.i., nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nello schema di contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 35 del richiamato decreto legislativo 368/99 s.m.i., le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della Salute e dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

Perseguendo la finalità di garantire la formazione specialistica dei propri medici, la legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, dispone il finanziamento a carico del bilancio regionale di posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione universitaria degli atenei veneti e favorisce la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del servizio sanitario regionale, inoltre contempla l'inserimento, nello schema tipo del contratto nazionale di cui al D.P.C.M. del 6 luglio 2007 sopra citato, di apposite clausole, preordinate al perseguimento delle suddette finalità di attuazione, funzionali a loro volta al soddisfacimento degli interessi pubblici della tutela delle professioni nonché della salute.

Nello specifico, la Regione del Veneto determina il fabbisogno di medici specialisti da formare presso le due Università venete di Padova e di Verona e finanzia, annualmente, circa n. 90 contratti di formazione specialistica aggiuntivi da destinare alle Scuole di specializzazione di area sanitaria dei due Atenei, per l'intero ciclo di studi (5 o 6 anni), e sottoscrive tutti i contratti di formazione specialistica nazionali e regionali.

Nel protocollo d'intesa annuale che disciplina i rapporti tra Regione ed Università degli Studi di Padova e di Verona, sono indicate le modalità ed i criteri di rotazione presso le strutture del S.s.r. dei medici in formazione specialistica assegnatari di posti finanziati dalla Regione.

Lo Iov - Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. - istituito con legge regionale del 22 dicembre 2005, n. 26, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, operante in conformità con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale -, con deliberazioni del Direttore Generale n. 283 del 14/6/2011, n. 335 del 31/08/2012 e n. 236 del 4/7/2013, ha disposto il finanziamento di n. 8 posti aggiuntivi per le scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Padova, di seguito dettagliati:

A.A. 2010/2011

n. 2 posti Scuola di specializzazione in Oncologia,

 

n. 1 posto Scuola di specializzazione in Chirurgia generale,

A.A. 2011/2012

n. 1 posto Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio,

 

n. 1 posto Scuola di specializzazione in Chirurgia generale,

A.A. 2012/2013

n. 2 posti Scuola di specializzazione in Oncologia.

 

n. 1 posto Scuola di specializzazione in Chirurgia generale.


Analogamente, l'Azienda U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo nell'a.a. 2010/2011 ha attivato il finanziamento di un contratto di formazione specialistica per la Scuola di specializzazione in Pediatria dell'Università degli Studi di Trieste.

Peraltro, dalle ricordate disposizioni normative - nazionali e regionali - emerge evidente il ruolo della Regione nella materia della formazione specialistica dei medici, sia di carattere programmatorio a livello territoriale che di intervento finanziario unitario nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

In considerazione del predetto ruolo di coordinamento degli interventi in campo di formazione specialistica attribuito dalla normativa appare pertanto appropriato ricondurre, a decorrere dall'a.a. 2013/2014, i nove contratti di formazione specialistica sopra descritti nell'alveo della programmazione regionale, in un'ottica di complessiva trattazione del finanziamento aggiuntivo e della formazione dei futuri professionisti medici operanti negli enti del Servizio sanitario regionale i quali risulteranno assoggettati ai medesimi diritti e doveri previsti dalle disposizioni sopra indicate.

Con il presente atto pertanto si propone la sostituzione della Regione del Veneto allo Iov ed all'Azienda U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo nella titolarità attiva e passiva dei rapporti derivanti dall'attivazione operata dai due enti, affidando all'Area Sanità e Sociale l'attuazione della predetta determinazione attraverso l'utilizzo, nei rapporti con le Università, degli idonei istituti giuridici.

Si determina in € 240.578,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101703 del bilancio per l'anno 2015.

Si specifica che al maggior costo a carico della Gestione Sanitaria Accentrata corrisponde una economia sui bilanci degli enti in parola in quanto rappresentanti per gli stessi costi cessanti, pertanto sul bilancio consolidato regionale del S.S.R. nel 2015 e seguenti si determina l'invarianza della spesa complessiva.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-      Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-      VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

-      Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";

-      Visto il DPCM 7 marzo 2007;

-      Visto il Decreto MIUR del 1° agosto 2005;

-      Visto il D.Lgs. 118/2011, art. 22;

-      Vista la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";

delibera

per le motivazioni in pressa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1.      di assumere in capo alla Regione del Veneto la titolarità dei rapporti derivanti dai contratti di formazione specialistica attivati come in premesse dall'IOV e dall'Azienda U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo a decorrere dall'anno accademico 2013/2014;

2.      di affidare all'Area Sanita e Sociale l'attuazione della predetta determinazione attraverso l'utilizzo degli idonei istituti in appropriato raccordo con le Università degli Studi;

3.      di determinare in € 240.578,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101703 del bilancio per l'anno 2015.

4.      di dare atto che al maggior costo a carico della Gestione Sanitaria Accentrata corrisponde una economia sui bilanci degli Enti in parola in quanto rappresentanti per le stesse costi cessanti, pertanto sul bilancio consolidato regionale del S.S.R. nel 2015 e seguenti si determina l'invarianza della spesa complessiva.

5.      di dare atto che la spesa, per la quale si prevede l'impegno, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, e che si tratta di debito avente natura non commerciale;

6.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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