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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 10 del 23 gennaio 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2684 del 29 dicembre 2014

Approvazione dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, degli oneri per l'accreditamento e degli indicatori di attività e risultato per Comunità Alloggio per malati di AIDS. Integrazione alle DGR 2501/2004. L.R. 16 agosto 2002, n. 22.

Note per la trasparenza

Definizione dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, degli oneri e degli indicatori di attività e risultato per l'accreditamento delle Comunità Alloggio per malati di AIDS.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Proposta del Settore Strutture di Ricovero Intermedie Integrazione socio-sanitaria dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, oneri per l'accreditamento e degli indicatori di qualità e di risultato riferiti alle Comunità alloggio per malati di AIDS (prot. 108427 del 12.03.2014 ).
Resoconto seduta del 27.05.2014 della Commissione Tecnica nominata con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 82 del 06.08.2013 con la partecipazione della Sezione Edilizia ospedaliera a finalità collettive.
Resoconto seduta del 02.09.2014 della Commissione Tecnica sopracitata.
Resoconto delle sedute del 16.09.2014, del 17.11.2014 e del 24.11.2014 dell'Organismo Tecnico Consultivo nominato con DGR n. 2636 del 30 dicembre 2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con Dgr n. 2501 del 6 agosto 2004 e ss.mm.ii., la Giunta Regionale ha dato attuazione alla L.R. 22/2002 definendo i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio−sanitarie e sociali.

A modifica e integrazione della sopra richiamata D.G.R. n. 2501/2004 si sono succeduti altri provvedimenti della Giunta Regionale tesi a perfezionare la classificazione e la definizione di alcune tipologie di strutture, a individuare i requisiti minimi generali e minimi specifici per tipologie di strutture precedentemente prive di apposita disciplina, nonché ad aggiornare alcuni requisiti per renderli maggiormente rispondenti alla normativa nel frattempo intervenuta.

Nell'ambito di tale disciplina, non hanno ancora trovato definizione i requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale nonché gli oneri e gli indicatori di attività e risultato per l'accreditamento delle Comunità Alloggio per malati di AIDS, strutture territoriali residenziali, per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria di persone affette da AIDS e patologie correlate, che, superata la fase acuta della malattia, presentano rilevanti limitazioni dell'autosufficienza, e sono prive di nucleo familiare o sono temporaneamente o permanentemente impossibilitate a permanere presso il proprio domicilio (classificate come C (CA-AIOS) dalla DGRV 2501/2004). Tali Strutture hanno la finalità di assicurare l'accoglienza e la gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona e allo sviluppo

delle abilità residue, o anche alla realizzazione di esperienze di vita autonoma della famiglia, tramite prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative nella fase intensiva ed estensiva e tramite prestazioni di cura e di riabilitazione nella fase di lungo assistenza.

L'utenza del servizio è costituita da soggetti con AIDS conclamata o patologie con infezioni da HIV correlate che presentino rilevanti limitazioni di autosufficienza e/o condizioni di terminalità (fase intensiva/estensiva) o condizioni di inadeguatezza ambientale o familiare che ne pregiudichino il trattamento a domicilio. La conclusione della fase estensiva ed il passaggio alla fase di lungo assistenza è definita mediante apposito momento valutativo multiprofessionale dell'UVMD sulla base del piano di intervento individualizzato, e comunque generalmente decorrente dopo 6 mesi dall'inserimento. Le strutture hanno una capacità ricettiva massima di 8 posti più 2 posti in pronta accoglienza o sollievo per nucleo. E' data la possibilità di costituire 2 nuclei, ciascuno con ricettività massima pari a 8 posti più 2.

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta nelle Case alloggio per malati di AIDS, si rende necessario individuare dei requisiti di autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale e gli indicatori di attività e di risultato, che garantiscano il rispetto di specifici standard di qualità nonché l'ammontare degli oneri per l'accreditamento.

Il Settore Strutture di Ricovero Intermedie Integrazione socio-sanitaria ha formulato una prima proposta dei requisiti di autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale e gli indicatori di qualità e di risultato riferiti alle Comunità alloggio per malati di AIDS inviati con nota prot.n. 108427 del 12.03.2014.

Tale proposta è stata preliminarmente analizzata nelle sedute del 26 e 27 maggio2014 dalla Commissione Tecnica nominata con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 82 del 06.08.2013 e sottoposta all'organismo tecnico-consultivo (OTC), istituito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 2636 del 30 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 10 comma 2 e 18 comma 4 della L.R. 22/2002, a cui è demandato il compito di formulare proposte per l'individuazione dei requisiti minimi generali e specifici di qualità, per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.

L'OTC nella seduta del 16.09.2014 ha validato l'allegato documento dal titolo "requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio, l'accreditamento istituzionale e indicatori di attività e risultato per Comunità Alloggio per malati di AIDS"(Allegato A).

Nelle sedute del 17 e 24 novembre 2014 l'OTC ha quantificato l'ammontare degli oneri di cui all'art. 14 comma 4, della LR n.22/2002 che le Strutture dovranno versare all'atto di presentazione della domanda di accreditamento in € 1.270,00.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale, l'approvazione dell'Allegato A "requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio, l'accreditamento istituzionale e indicatori di attività e risultato per Comunità Alloggio per malati di AIDS," ad integrazione del "Manuale di attuazione della L.R. 22/2002" di cui alla DGR 2501/2004 con la precisazione che i requisiti indicati nel sopracitato Allegato A costituiscono gli unici requisiti generali e specifici applicabili alle Strutture in argomento e la quantificazione degli oneri per le visite di accreditamento in € 1.270,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale n.22/2002Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTO il Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/13.

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";

VISTA la DGR 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)".

VISTA la DGR n. 2636 del 30.12.2013 "Istituzione in ambito regionale dell'organismo tecnico consultivo ai sensi dell'art. 10 comma 2 e 18 comma 4 della L.R. 22/2002".

VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare, sulla base di quanto disposto in premessa e qui integralmente richiamato l'Allegato A requisiti minimi e di qualità generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio, l'accreditamento istituzionale e indicatori di attività e risultato per Comunità Alloggio per malati di AIDS, ad integrazione della DGR 2501/2004;
  2. di quantificare in € 1.270,00 l'ammontare degli oneri per l'accreditamento;
  3. di disporre che l'eventuale aggiornamento dei codici assegnati ai requisiti sarà curato del Settore sistemi informativi dell'Area sanità e sociale;
  4. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2684_AllegatoA_290124.pdf

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