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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 27 gennaio 2015


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2472 del 23 dicembre 2014

Criteri per l'affidamento di incarichi di patrocinio e domiciliazione ad avvocati del libero foro da parte dell'Avvocatura regionale.

Note per la trasparenza

In adempimento alle modifiche intervenute nella disciplina prevista in materia di affidamenti degli incarichi legali dall'ordinamento nazionale e comunitario, questo provvedimento determina i criteri, secondo procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della riforma dell'ordinamento forense, per la selezione degli avvocati del libero foro, laddove non è possibile l'impiego della Avvocatura regionale, per le attività di difesa e domiciliazione dalla Regione Veneto.
 

Il Vicepresidente, On Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con la legge regionale n. 24 del 16 agosto 2001, ha istituito l'Avvocatura Regionale, quale ufficio istituzionalmente deputato a:

a) rappresentare, assistere e difendere l'amministrazione regionale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi avanti alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale;
b) patrocinare e difendere i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la Regione;
c) previa convenzione con la Regione, patrocinare e difendere gli enti, le società, le aziende e le agenzie istituite con leggi regionali, qualora non sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con la Regione;
d) assistere e fornire consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso;
e) esprimere il proprio parere in merito all'instaurazione di liti attive o passive, sugli atti di transazione e sulle rinunce;
f) proporre l'affidamento di incarichi all'Avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno".

All'attività dell'Avvocatura regionale sono preposti degli avvocati dipendenti della Amministrazione abilitati e iscritti all'Ordine degli Avvocati nell'elenco speciale di cui all'art. 23 della L. 31.12.2012 n. 247.

La distribuzione organizzativa degli uffici giudiziari e le varie norme di procedura comportano comunque l'esigenza da parte dell'Avvocatura regionale di avvalersi di prestazioni professionali di avvocati del libero foro o dell'Avvocatura dello Stato per l'adempimento dei compiti del proprio ufficio, ogniqualvolta risulta applicabile l'art. 4, comma 3, della L.R. 24/2001, ovvero: "Nel caso di impossibilità di impiego degli avvocati dell'Avvocatura regionale per incompatibilità, carico di lavoro o specificità della materia trattata,(...)".

In particolare, dato che l'Avvocatura regionale ha sede in Venezia, costituisce esigenza indispensabile, per garantire la difesa in giudizio in altre sedi, utilizzare l'attività di domiciliazione presso gli uffici giudiziari situati fuori di Venezia.

In alcune situazioni, con maggior rilievo per quelle che danno luogo alla domiciliazione, l'attività defensionale può essere inoltre prestata in modo maggiormente proficuo tramite professionisti del libero foro affidatari del mandato in modo associato con avvocati dell'Avvocatura regionale che, in tal modo, cumulano i compiti del domiciliatario con la diretta partecipazione nella gestione del contenzioso.

Tali situazioni, di domiciliazione abbinata al mandato congiunto con avvocati dipendenti della Regione, si verificano più di frequente presso le magistrature superiori in Roma, dove risulta più agevole e proficuo far uso di avvocati locali per la cura degli interessi contenziosi dell'amministrazione.

Per cui la presente delibera di criteri vale per disciplinare le modalità di conferimento di incarichi professionali ad avvocati del libero foro per il conseguimento dell'attività di istituto della Avvocatura regionale, nonché per disciplinare il rapporto contrattuale con gli avvocati del libero foro e i relativi compensi, considerando che l'attività prestata dalla Avvocatura di Stato è specificamente disciplinata secondo i principi di cui all'art. 107, comma 3, del D.P.R. 616/1977 e della legge 3 aprile 1979, n. 103.

In ragione di questa premessa va rilevato che la materia dell'affidamento degli incarichi defensionali da parte di pubbliche amministrazioni ad avvocati del libero foro è stata, nel corso degli ultimi anni, oggetto di vari condizionamenti normativi e di vari opinamenti da parte della dottrina e della giurisprudenza. In primo luogo in ragione del recepimento da parte dell'ordinamento interno di vari principi affermati dal diritto comunitario.

Merita a tal riguardo di essere evidenziato che il conferimento di affidamenti legali da parte dell'amministrazione pubblica, è stata affrontata dal "Codice dei contratti", adottato con il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che all'allegato II B ha individuato i c.d. "Servizi legali", senza definirne il concetto e, quindi, l'ambito di applicazione della disposizione.

Sulla base di tale inquadramento, a disciplina dei "servizi legali" sono stati ritenuti applicabili gli artt. art 20, e l'art. 27 del predetto D. Lgs. 163/2006, il quale ultimo testualmente prevede che: "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. (...)"

Il secondo comma dell'art. 27 espone inoltre: "Si applica altresì l'articolo 2, commi 2, 3 e 4". Disposizione che rinvia ai principi generali dell'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica e della tutela della concorrenza che informano la disciplina degli appalti. E che richiamano anche i principi di governo del procedimento amministrativo di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni del codice civile.

Su queste disposizioni si è formato un articolato dibattito, anche giurisprudenziale, riferito al concetto di "Servizi legali". In alcune pronunce è stato sostenuto che "appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio legale nell'ambito dell'appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei "servizi legali" di cui all'allegato II B del D. Lgs. 163/2006" (Corte dei Conti, Sez. Autonomie, 14 marzo 2008). Più di recente invece si è diversamente ritenuto che sussiste una "differenza ontologica" tra il singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale, e "l'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata". Per cui la giurisprudenza è approdata alla conclusione che "il conferimento del singolo incarico episodico. Legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integri un contratto di opera individuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica". (Consiglio di Stato, V Sez., n. 2730/2012).

Sul tema è anche intervenuta la legge di riforma dell'ordinamento forense, la L. 31 dicembre 2012, n. 247, la quale non svolge alcuna considerazione sul concetto di "servizi legali", così come sviluppato nel "Codice dei contratti", mentre all'art. 2, che reca la nuova disciplina dell'ordinamento della professione, identifica come contenuto della stessa "gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale".

Alla luce delle rappresentate considerazioni si possono pertanto ricavare dall'attuale ordinamento almeno quattro tipi di attività per le quali l'amministrazione può avvalersi di avvocati esterni:

A)    Il patrocinio alle liti; consistente nell'affidamento di un mandato a rappresentare e difendere l'amministrazione in giudizio in ogni ipotesi di contenzioso in cui le norme di procedura lo prevedano.
B)    I servizi di domiciliazione; consistenti in servizi di recapito degli atti e di accesso agli uffici giudiziari fuori sede reso da avvocati del libero foro, ausiliari della attività defensionale esercitata dagli avvocati incaricati della difesa, nel quale possono essere fatti rientrare eventuali sostituzioni in singole attività processuali, secondo le facoltà previste dai codici di procedura e i poteri di rappresentanza e difesa concessi al difensore.
C)    I servizi legali; consistenti in una attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata, e/o in relazione al raggiungimento di un determinato risultato, nella quale può essere ricompresa anche la possibilità di affidare il mandato a difendere o rappresentare in uno o più giudizi l'amministrazione.
D)    Le consulenze e le attività di assistenza legale stragiudiziale; consistenti in una manifestazione di conoscenza tecnico-giuridica, che si estrinseca per lo più in pareri tecnico-giuridici o in puntuali attività di assistenza su argomenti definiti. Per quanto di interesse ai fini del presente provvedimento hanno qui rilevanza quelle prestate in prevenzione, a margine o in modo correlato al contenzioso regionale.

Di questi si ritiene di assoggettare ai sotto riportati criteri gli affidamenti di cui alle lettere A) "Patrocinio alle liti" e B) "Servizi domiciliazioni", escludendo invece i "Servizi di assistenza legale" resi alla amministrazione regionale, e i servizi legali (lettera "C"), i quali potranno, di massima, essere oggetto di specifico affidamento in considerazione dei citati art. 20 e 27 del D. Lgs. 163/2006.

Quanto alle consulenze e alle attività di assistenza legale stragiudiziale da prestate in prevenzione a margine o in correlazione a un contenzioso, si fa riserva di procedere a determinare degli specifici criteri in ragione della contiguità della attività alle consulenze previste e disciplinate dall'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, che possono essere affidate, in ragione della ordinaria attività amministrativa, "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione (...)".

Alla luce di quanto esposto e pur ritenendo che i singoli affidamenti di rappresentanza e difesa in giudizio e/o di domiciliazione di cui alle lettere A) e B) non siano riconducibili alla nozione di "servizi legali" desumibile dal codice dei contratti, pur tuttavia, sia per l'articolazione del dibattito in corso sulla definizione del concetto, sia per la circostanza che sono frequenti e ripetuti i casi in cui la Avvocatura regionale necessita di avvalersi dei predetti servizi, è da ritenersi opportuno mutuare e applicare anche per queste tipologie di affidamento ai menzionati riferimenti i principi generali ricavabili dal D. Lgs. 163/2006, pur nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense di cui alla L. 247/2012.

Sulla base di queste esigenze e del rappresentato quadro normativo appare comunque opportuno fare riferimento ai principi desumibili dall' articolo 27 del D. Lgs. 163/2006 e alle disposizioni di cui alla legge 247/2012, nonché alle norme regolamentari che da essa derivano e che sono contenute nel D.M. 14 marzo 2014, relativa al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e nel "Codice deontologico forense" in vigore dal 15 dicembre 2014.

L'art. 27, del D. Lgs. 163/2006, così come variamente modificato, da ultimo con legge 4 aprile 2012, n. 35, afferma che: "L'affidamento (...) avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità", che nella sostanza sono gli stessi principi rinvenibili nell'art. 1 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Principi che si ritrovano anche nel D. Lgs. n. 59/2010, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva comunitaria 2006/123/CE (c.d. direttiva "Bolkestein"), disciplinante qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione e diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.

In secondo luogo va osservato che la prestazione dell'avvocato ha carattere personale (artt. 2 e 14 della L. 247/2012) e fiduciario (art. 3 L. 247/2012 e art. 10 del codice deontologico forense), ovvero attraverso principi che prescindono dall'esperimento di procedure di selezione dei difensori a mezzo di procedure concorsuali.

In terzo luogo va rilevato che sia la nuova legge di riforma che il più recente tariffario forense hanno standardizzato il valore dei prestazioni professionali per valore delle cause e per fase di attività processuale svolta, e previsto la derogabilità dei tariffari medesimi a mezzo della stipula in forma scritta del contratto di affidamento dell'incarico professionale.

L'art. 13 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, infatti, fra l'altro statuisce che:

"2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

(...)

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

8. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive"

A fronte di questo articolato quadro normativo va, da ultimo, rilevato che le recenti disposizioni di finanza pubblica hanno posto a carico delle amministrazioni pubbliche un dovere di contenimento delle spese correnti, tra le quali sono da considerare le prestazioni erogate per l'attività defensionale dagli avvocati del libero foro, e il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", che avrà attuazione con decorrenza 1 gennaio 2015, prevede l'impegno di spesa certo da effettuarsi all'affidamento dell'incarico.

Sulla base delle predette considerazioni si ritiene pertanto opportuno individuare i seguenti criteri a cui l'Avvocatura regionale si dovrà attenere al fine di far luogo agli affidamenti ad avvocati del libero foro dei mandati di difesa e rappresentanza in giudizio e di domiciliazione dell'amministrazione regionale.

A) Presupposti per l'affidamento degli incarichi ad avvocati del libero foro.

In considerazione del contenuto dell'art. 4, comma 3, della l.r. 24/2001 l'affidamento di incarichi ad avvocati esterni potrà avvenire:

a) quando sussista l'esigenza di conseguire una competenza specialistica elevata; a sua volta da distinguersi in ragione del valore del bene oggetto di contenzioso (ad esempio per la realizzazione di grandi infrastrutture, opere pubbliche, etc.), per la rilevanza del foro nel quale è instaurata la causa (Corte Costituzionale e magistrature superiori, Corti Comunitarie ed Europee, etc.), per le questioni di diritto sottese (specifica ed esclusiva competenza degli affidatari su puntuali questioni di diritto) o laddove siano richieste competenze particolarmente specialistiche (ad es. marchi, brevetti, questioni di diritto internazionale, etc....);
b) quando il contenzioso è collegato ad altre affari contenziosi o stragiudiziali già affidati ad avvocati esterni (connessione oggettiva);
c) quando vi sia la necessità di unire la difesa regionale a quella di altri soggetti che hanno affidato o intendono affidare la difesa ad avvocati esterni alla Avvocatura regionale (connessione soggettiva);
d) quando si tratti di questioni personali dei dipendenti dell'Avvocatura o dove siano presenti situazioni di incompatibilità o nelle quali sia condizionata l'indipendenza professionale degli avvocati dell'Avvocatura regionale, come quando si tratti di questioni dove rileva la qualità personale della controparte, così nel caso in cui esso sia un amministratore, un consigliere o un dirigente regionale o di ente di diritto regionale;
e) quando siano richieste particolari abilitazioni professionali che gli avvocati interni non possiedono;
f) quando la sede giudiziaria è particolarmente disagevole e non può essere facilmente raggiunta dagli avvocati dell'Avvocatura, se non con grave dispiego di tempo e di mezzi;
g) i casi di incompatibilità previsti dalla legge professionale e del codice deontologico forense;
h) quando vi siano ragioni di continuità defensionale che rendano indispensabile l'affidamento dell'incarico ad un avvocato del luogo ove ha sede l'Ufficio giudiziario avanti il quale si controverta o dove venga comunque trattato l'affare in questione;

Tali motivazioni non hanno riguardo all'affidamento di incarichi di domiciliazione i cui presupposti ricorrono invece necessariamente ogniqualvolta vi sia la necessità di difendere l'amministrazione fuori della sede della circoscrizione del Tribunale di Venezia o presso le sue sezioni distaccate secondo le disposizioni dei codici e delle leggi di procedura.

Dovranno invece ricorrere i casi sopra indicati qualora, con la domiciliazione sia conferito anche il mandato alle liti.


B) Criteri per la selezione degli avvocati esterni.

Alla luce delle disposizioni e delle valutazioni in precedenza esposte occorre rilevare che le disposizioni applicabili alla materia desumibili dalla disciplina del "Codice dei contratti", si limitano a richiedere l'applicazione "dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità" indicati all'art. 27, corrispondenti all'art. 1 della L. 241/1990, e quelli di predeterminazione delle specifiche tecniche e di pubblicazione degli avvisi e dei criteri di incarico nonché degli incarichi affidati, in virtù dell'applicazione, in via del tutto estensiva dell'art. 20 del medesimo "Codice dei contratti" e delle norme richiamate dallo stesso articolo, per quanto applicabili.

Invero, in recepimento di questi principi, va rilevato che il "Codice dei contratti" ha disciplinato le modalità di acquisto dei servizi in economia prevedendo tra l'altro (art. 125, comma 10) che: "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamilaeuro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono un numero di soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante".

Mentre (art. 125, comma 11) "Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento".

In applicazione di queste disposizioni l'art. 332 (Affidamenti in economia) del D.P.R. 207/2010, che è il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", a sua volta prevede che:"1.  I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici.

2.  Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

3.  Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.

4.  Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

5.  Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario".

Alla luce delle predette disposizioni che, per contenuto e valore contrattuale, nella tipologia dei contratti ad evidenza pubblica maggiormente si accostano al mandato alle liti e al suo carattere fiduciario, appare opportuno riprendere la predetta disciplina e determinare i seguenti criteri per l'individuazione degli affidatari:

a) formazione di un elenco aperto di operatori distinto per specifiche competenze specialistiche, come verranno approvate dal Ministero della giustizia e dal Consiglio nazionale forense ai sensi dell'art. 9 della L. 247/2012, e ripartito con riferimento per singole circoscrizioni e/o distretti giudiziari e per l'affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza processuale o di domiciliazione;
b) individuazione dei requisiti tecnico professionali secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti e da quelli eventualmente aggiunti in via generale dalla Avvocatura regionale;
c) formazione dell'elenco a mezzo di avviso pubblico aperto, con aggiornamento periodico a scadenza biennale, previa verifica del possesso di ammissione e di quelli tecnico professionali prescritti, tenendo conto del luogo di svolgimento della attività, delle abilitazioni professionali conseguite, delle specifiche competenze professionali indicate, del curriculum vitae personale, delle esperienze acquisite e delle collaborazioni già avute con la Regione Veneto, nonché delle eventuali specializzazioni e/o titoli accademici. In sede di prima costituzione sono inseriti d'ufficio nell'elenco gli avvocati che hanno ricevuto incarichi dalla Regione negli ultimi 5 anni, previa adesione degli stessi e verifica dei requisiti di ammissione e di quelli tecnico professionali prescritti;
d)parità di trattamento nell'affidamento degli incarichi e facoltà di rotazione in corrispondenza all'interesse dell'amministrazione di individuare l'affidatario in base anche al carattere fiduciario dell'incarico.
e)obbligo di esclusione dall'elenco gli avvocati che, secondo motivata valutazione della Avvocatura, hanno commesso grave negligenza o tenuto comportamenti in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o in violazione degli obblighi deontologici dell'avvocato o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale svolta nell'ambito di un affidamento regionale.
f) costituisce requisito di ammissibilità all'inserimento nell'elenco l'aver sottoscritto un contratto con la Avvocatura regionale a disciplina dell'affidamento del mandato alle liti e di accettazione dei compensi definiti dalla Regione Veneto e applicabili a singolo incarico.
g) facoltà per l'amministrazione di rivedere i criteri di assegnazione e i contenuti del contratto di cui al punto precedente in dipendenza di specifiche esigenze, anche sopravvenute, e di scegliere avvocati non inseriti nell'elenco in casi particolari e a mezzo di motivato provvedimento indicante le ragioni della scelta quando, per peculiari competenze o specifiche situazioni giudiziarie, sia opportuno far ricorso ad altri professionisti.
h) pubblicazione dell'elenco nonché delle modalità e dei requisiti per l'accesso sul sito della Avvocatura regionale.

 

C) Criteri per la determinazione dei compensi agli avvocati affidatari.

In considerazione degli obblighi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della spesa corrente, e in applicazione della facoltà di cui all'art. 13, comma 2, della L. 247/2012, di definire i compensi anche in deroga al tariffario professionale vigente, purché pattuiti in forma scritta, l'Avvocato coordinatore potrà procedere all'affidamento dell'incarico solo a sottoscrizione avvenuta da parte dell'affidatario di un contratto dove questo accetta l'applicazione per ogni singola causa del trattamento economico determinato con riferimento ai contenuti del D.M. 14 marzo 2014, "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", diminuito di una percentuale fissa omogenea per ogni singola voce da determinarsi annualmente.

In sede di prima applicazione e con decorrenza 1 gennaio 2015 i compensi saranno fissati, in via sperimentale, in riduzione nella misura dei 2/3 rispetto alle pubblicate nel Tariffario professionale sopra citato e avranno valore per tutti gli incarichi assegnati nei primi sei mesi dell'anno salvo proroga. Per i valori superiore a 1.000.000,00 di Euro si applica il dimezzamento dei parametri in aumento previsti dal Tariffario

Il valore delle cause ai fini di determinazione della tariffa applicabile sarà determinato secondo quanto previsto dalle norme di procedura e dal Tariffario professionale. In caso di cause valore indeterminato o contestato si considera sempre la tabella di valore intermedio o, in assenza, quello di valore più basso.

In sede di prima applicazione e fino alla definizione di specifici criteri, con l'impegno di spesa o nell'ambito delle procedure di pagamento, è data facoltà all'Avvocato coordinatore di assegnare in modo motivato alla singola causa un parametro di riferimento di valore più elevato.

In sede di prima applicazione per gli incarichi di domiciliazione in Roma che comportano, per le ragioni sopra esposte, anche l'affidamento del mandato a difendere e rappresentare l'amministrazione in modo congiunto con avvocati interni dell'Avvocatura, i contratti che determinano i compensi dovranno corrispondere agli importi di cui all'allegato A) al presente provvedimento, che corrispondono ai dati medi storici dei costi sostenuti dalla amministrazione negli ultimi anni per le predette prestazioni. Per tale ragione gli importi indicati nell'allegato A) non sono soggetti a riduzione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

  • visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54
  • vista la legge regionale n. 24 del 16 agosto 2001
  • visto l'art. 107, comma 3, del D.P.R. 616/1977 e la legge 3 aprile 1979, n. 103.
  • Visti gli artt. 20, 27, 65, 68, 125, e 225 del D. Lgs 163/2006
  • Visto l'art. 332 del D.P.R. 207/2010;
  • Visto l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D. Lgs. 165/2001
  • Visto il D. Lgs. n. 59/2010;
  • Vista la L. 8 agosto 1990, n. 241;
  • Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  • Visto D.M. 14 marzo 2014, "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";
  • Visto il provvedimento denominato ""Codice deontologico forense" in G.U. del 16 ottobre 2014;
  • Vista la giurisprudenza amministrativa e contabile formatasi in materia ( cfr. C. Conti, Sez. Controllo, 22 novembre 1996, n. 46; Sez. Contr. 24 luglio 2008, n. 22; Sez, Reg. Contr. Veneto, 21 gennaio 2009; Consiglio di Stato, 29 gennaio 2008 n. 263);

delibera

1)     di approvare i criteri esposti in narrativa per la selezione di avvocati del libero foro cui affidare mandati alle liti o compiti di domiciliazione o di servizio all'attività contenziosa dell'Avvocatura regionale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità secondo i presupposti indicati in atto;

2)     di demandare alla Avvocatura regionale l'espletamento delle attività e delle procedure di formazione dell'elenco degli affidatari di cui in premessa, nonché la tenuta dello stesso;

3)     di dare atto che di l'Allegato A fa parte del presente provvedimento;

4)     di riservarsi, comunque, l'eventuale nomina di avvocati non inseriti nell'elenco quando, per peculiari competenze o specifiche situazioni giudiziarie, sia opportuno far ricorso ad altri professionisti.

5)     di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

2472_AllegatoA_289587.pdf

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