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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 7 del 16 gennaio 2015


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2592 del 23 dicembre 2014

Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102. Avversità atmosferiche: proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree danneggiate dalla tromba d'aria del 13 ottobre 2014 nelle provincie di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza.

Note per la trasparenza

A seguito della tromba d'aria del 13 ottobre 2014, in provincia di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza, viene proposta la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per attivare, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il Fondo di solidarietà nazionale nelle zone territoriali in cui i danni al comparto agricolo sulle strutture e scorte aziendali si sono manifestati con entità superiori al 30% della Produzione Lorda Vendibile ordinaria.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38" prevede la concessione di benefici contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole e organismi associativi ricadenti in zone interessate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Con Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, è stata adeguata la normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al D. Lgs. 102/2004, agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale, in esenzione, prorogati fino al 31 dicembre 2014.

Gli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, così come modificati dal D. Lgs. 82/2008, stabiliscono misure di intervento per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole e organismi associativi danneggiati da avversi eventi atmosferici, dichiarati eccezionali con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, qualora manifestino danni non inferiori al 30% della produzione lorda vendibile.

Si precisa che a norma di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del D. Lgs. 102/2004, non possono essere attuati interventi compensativi su danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata per gli eventi e le colture individuate dal vigente Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli.

Il Regolamento (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006 nell'ambito dell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli determina, all'art. 11, le condizioni di intervento degli aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche.

Il successivo Regolamento n. 1114/2013 ha spostato il periodo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1857/2006 fino al 31 dicembre 2014.

Con provvedimento n. 1118 del 12 giugno 2012, la Giunta regionale, ha approvato le direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attribuendo la competenza ad AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura), nella gestione dei procedimenti inerenti tali interventi.

Nella giornata del 13 ottobre 2014, una violenta perturbazione ha originato una tromba d'aria accompagnata da forti raffiche di vento con violenti rovesci di pioggia e grandine, interessando il territorio regionale colpendo maggiormente la provincia di Padova e i territori limitrofi delle provincie di Rovigo, Verona e Vicenza.

Nelle zone colpite localizzate in pianura, l'attività agricola prevalente risulta l'allevamento del bestiame da carne e da latte, di conseguenza le colture principali sono il mais e la soia per la produzione di foraggio, nell' area interessata insistono inoltre coltivazioni di tabacco e ortaggi già provate da una stagione contraddistinta da frequenti grandinate e bombe d'acqua, con l'allettamento di diverse superfici vitate e in alcune zone lo sradicamento di piante di olivo.

Notevoli sono risultati i danni rilevati alle strutture agricole ed alle serre e manti di copertura di abitazioni rurali, fienili, cantine aziendali, annessi rustici e magazzini, con sollevamento delle strutture di sostegno.

Gli Sportelli Unici Agricoli AVEPA di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza - a seguito delle verifiche nei territori interessati dall'evento atmosferico, hanno riscontrato l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi consentiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, su strutture e scorte non ammissibili ad assicurazione agevolata i cui costi di ripristino incidono in misura superiore al 30% della produzione lorda vendibile (PLV) ordinaria delle imprese agricole danneggiate, elaborando a tal fine le previste relazioni tecniche di stima dei danni determinati dalla "tomba d'aria del 13 ottobre 2014", in diversi comuni delle provincie di Padova, Rovigo,Verona e Vicenza.

Le relazioni tecniche delimitano le zone territoriali, in cui possono essere attivabili gli interventi previsti dal D. Lgs. 102/2004, art. 5, comma 3, per il ripristino dei danni subiti da strutture e scorte aziendali, dei seguenti comuni:

  • Arquà Petrara, Baone e Monselice in provincia di Padova;
  • Bergantino, Fiesso Umbertiano, Melara, Occhiobello, Stienta in provincia di Rovigo;
  • Terrazzo in provincia di Verona;
  • Agugliaro, Albettone, Poiana Maggiore in provincia di Vicenza.

Le imprese agricole danneggiate che ricadono nelle zone dei comuni delimitati, potranno presentare richiesta di intervento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 102/2004, agli Sportelli Unici Agricoli AVEPA di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza, entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica.

Ai fini dell'ammissibilità al ripristino dei danni su strutture aziendali e scorte non ammissibili ad assicurazione agevolata, i costi devono incidere in misura superiore al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria aziendale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38" come modificato dal Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Visto in particolare l'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 102/2004, che dispone che le Regioni interessate deliberino la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento stesso entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla cessazione dell'evento, fatta salva la possibilità di prorogare tale termine di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà.

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 24335 del 6 dicembre 2013, di approvazione del Piano assicurativo agricolo 2014.

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006.

Visto il Regolamento n. 1114/2013.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012,direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche.

Viste le relazioni dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - Sportelli Unici Agricoli di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza - di individuazione delle zone e di quantificazione dei danni per l'attivazione degli interventi consentiti dal Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Vista la comunicazione dei servizi della Commissione Europea, Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale XA26/2009, inerente l'esenzione di notifica , ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del Trattato, per gli interventi attuati sul Fondo di Solidarietà Nazionale nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche.

Vista la nota di Avepa protocollo n. 95907 del 17 novembre 2014 di richiesta proroga termini delimitazione territorio ai sensi del D.Lgs n. 102/2004.

Vista la nota della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari protocollo n. 505731 del 26 novembre 2014 di autorizzazione alla proroga di trenta giorni richiesta a seguito delle numerose segnalazioni di danno pervenute per l'evento tromba d'aria del 13 ottobre 2014.

Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

delibera

1.    di proporre al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la richiesta di dichiarazione di eccezionale avversità atmosferica per la tromba d'aria del 13 ottobre 2014, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 6, per le provvidenze di cui all'art. 5, comma 3del medesimo Decreto legislativo, nelle provincie di:

Padova per i comuni di: Arquà Petrarca, Baone, Monselice

Rovigo per i comuni di: Bergantino, Fiesso Umbertiano, Melara, Occhiobello, Stienta

Verona per il comune di Terrazzo

Vicenza per i comuni di: Agugliaro, Albettone, Poiana Maggiore;

2.    di delimitare le zone territoriali dei Comuni nelle provincie di cui al punto 1) nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle imprese agricole danneggiate, gli interventi per il ripristino dei danni alle strutture aziendali ed alle scorte ai sensi dall'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

provincia di Padova

comune di Arquà Petrarca, località: Via Comezzare, Via Bignago, Via Palazzina, Costa;

comune di Baone, località: Via Cà Borini, Via Terralba;

comune di Monselice, località: Monticelli;

provincia di Rovigo

comune di Bergantino, località: il Sanguine, le Catelane;

comune di Fiesso Umbertiano, località: Boaria Dolfina, C. il Bosco, B.a. Foscarina, la Zoietta, C. Castella, Buco del Gatto;

comune di Melara, località: Santo Stefano, le Caselle, Canova, Possesioni Ferraresi, Pilette, Arginino;

comune di Occhiobello, località: Boaria la Motta, Gurzone, le Motte, Piacentina, B.a Rizza, Campagnola;

comune di Stienta, località: Bragliazza, C. Guratti;

provincia di Verona

comune di Terrazzo, località Begosso, Belvedere, Bisatto, Brazzetto, Broletto, Brolo, Bruso, Carezze, C. Bosso, C. Bottagisio, C. De Togni, C. Roncio, C. Toffanella, C. Vallazza, Chiesavecchia, Chiusa, Codalunga, Confalonieri, Fossa, La Grosara, Mainardi, Olmo, Pralongo, Sabbioni, Salandine, Spada, Trami, Val di Mezzo;

provincia di Vicenza

comune di Agugliaro località Via Boghignolo;

comune di Albettone, località Via Torre, Via Cà Marchesa;

comune di Poiana Maggiore, località Via Finaletto, via California;

3.    di determinare che le imprese agricole danneggiate che ricadono nelle zone dei comuni delimitati possano presentare richiesta di intervento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 102/2004, agli Sportelli Unici Agricoli AVEPA di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza, entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica;

4.    di indicare che gli interventi di aiuto possono riguardare le imprese agricole in possesso dei requisiti di accesso previsti dal D. Lgs 102/04, per i danni, su strutture e scorte non ammissibili ad assicurazione agevolata, che determinano una spesa di ripristino superiore al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria aziendale;

5.    di subordinare la concessione degli aiuti all'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al D. Lgs. 102/2004, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

6.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.    di incaricare la Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari dell'esecuzione del presente atto;

8.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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