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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29 dicembre 2014
Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia.
Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono prestare garanzie finanziarie a copertura dei costi derivanti dalla gestione di rifiuti. Nelle more della definizione della disciplina nazionale in materia, si propone lo schema di garanzia finanziaria da prestare in tale ambito e si forniscono indicazioni sulle modalità di escussione delle stesse nonché di adeguamento in caso di modifica delle autorizzazioni.
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1347 del 28.07.2014, avente ad oggetto “Modifiche parziali alla DGR n. 346/2013 recante “Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti. D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte II come modificata dal D. Lgs. n. 128/2010; Parte IV come modificata dal D. Lgs. n. 205/2010; D. Lgs. n. 36/2003”. Aggiornamento degli importi per alcune tipologie di rifiuti e proroga dei termini per l’adeguamento delle condizioni di polizza”, è stato approvato l’Allegato A, con cui sono state delineate le linee guida sul calcolo degli importi garantiti per tipologia di impianto, conformemente alle indicazioni ministeriali di cui alla circolare prot. n. 19931/TRI DEL 18.07.2014, recante “Disposizioni temporanee per la determinazione dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti”.
Con la citata circolare, il Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare ha disposto che sino alla pubblicazione del Decreto Ministeriale al fine di non determinare lacune nell’ordinamento giuridico, le singole Amministrazioni titolari di procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell’ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere tenendo anche conto delle vigente discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto Ministeriale di cui all’art. 195, comma 2, lett. g. e comma 4 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152.
Considerato che, a tutt’oggi, non è ancora stato emanato il Decreto Ministeriale, si ritengono valide le linee guida approvate con la citata DGR n. 1347/2014, conformemente alle indicazioni fornite dallo stesso Ministero e, al fine di promuovere procedure omogenee su tutto il territorio regionale, si propone di integrarle fornendo indicazioni anche sulle modalità di escussione delle garanzie da parte dei beneficiari, sostituendo l’allegato A alla DGR n. 1347/2014 con l’Allegato A alla presente deliberazione.
Nel nuovo Allegato A si ritiene opportuno precisare, altresì, che sia in caso di nuove autorizzazioni sia in caso di modifiche a quelle già in essere, l’efficacia delle nuove autorizzazioni e delle modifiche è subordinata alla presentazione di idonee garanzie finanziarie od appendici a quelle già rilasciate.
Sia precedentemente che a seguito della pubblicazione sul BUR della DGR n. 1347/2014, è stata evidenziata l’opportunità, da parte dei rappresentanti di ANIA e delle associazioni di categoria, di standardizzare gli elementi costitutivi delle garanzie finanziarie da prestare per lo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti.
Sentiti i rappresentanti di ANIA e delle associazioni di categoria, accogliendo in parte le loro osservazioni, è stato predisposto un modello di garanzia finanziaria da prestare per lo svolgimento di attività correlate alla gestione dei rifiuti, Allegato B, quale schema contrattuale che costituisce orientamento, per tutto il territorio regionale, nelle more della definizione dei criteri da parte dello Stato.
Al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa ed informazione dei soggetti coinvolti, si ritiene opportuno approvare con deliberazione e pubblicare lo schema di garanzia predisposto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l’art. 208, comma 11 lett. g) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il Titolo III – bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 46/2014;
VISTE la LR n. 3/2000 e la LR n. 26/2007;
VISTA la Deliberazione n. 1347/2014;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
Delibera
(seguono allegati)
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