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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 1S del 02 gennaio 2015


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2620 del 29 dicembre 2014

Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede all’aggiornamento della ricognizione dell’elenco dei procedimenti amministrativi, prevedendosi la relativa pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
L’iniziativa si colloca nell’ambito del “Progetto di semplificazione” avviato con DGR n. 1599 del 2011.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1049 del 28 giugno 2013, si è provveduto ad aggiornare la ricognizione dei procedimenti amministrativi della Giunta regionale, ad esito della quale sono stati censiti 1217 procedimenti regionali, riportati nell’elenco allegato alla deliberazione medesima.

Tale ricognizione ha consentito di rilevare i termini di conclusione di ciascun procedimento, nonché, con riguardo ai procedimenti per i quali si è reso indispensabile prevedere una durata compresa tra 91 e 180 giorni, la relativa giustificazione, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, a norma dell'articolo 2, comma 4, della L. 241/1990.

Essendo decorso oltre un anno dalla predetta ricognizione ed essendo nel frattempo intervenuta la riorganizzazione delle strutture regionali in attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54,  si rende ora necessario procedere all’aggiornamento dell’Allegato A alla citata DGR n. 1049/2013. Si deve, infatti, considerare che l’aggiornamento dei procedimenti amministrativi costituisce il presupposto per l’osservanza dei nuovi e più stringenti obblighi di pubblicità introdotti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, emanato in attuazione della legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190 (articolo 1, commi 35 e 36), in un rinnovato quadro normativo in cui gli obblighi di pubblicità sono concepiti come strumento per garantire la massima trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione.

A tal fine, con nota del 19 settembre 2014, a firma congiunta del Segretario Generale della Programmazione e del Segretario della Giunta Regionale, ciascun direttore regionale, relativamente ai procedimenti di propria competenza, è stato invitato a formulare eventuali proposte di modifica o di integrazione al predetto elenco. In particolare, richiamata l’importanza della celerità dell’azione amministrativa quale obiettivo da perseguire nell’ambito del Progetto di semplificazione amministrativa menzionato, si è rammentato che la fissazione di termini superiori a quelli originariamente previsti deve essere supportata con congrua e approfondita motivazione. Si è altresì ricordato che il rispetto dei termini riveste carattere prioritario nel contesto legislativo vigente. Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 2, nono comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (così come modificato dal primo comma dell’art. 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di conversione), “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.

Dalla elaborazione delle proposte di aggiornamento in parola, risulta che sono stati censiti 1400 procedimenti e che per 1122 procedimenti (80% del totale) il termine risulta pari o inferiore a quello di 90 giorni fissato in via generale dalla DGR n. 1787 del 2010.

La presente ricognizione consente di approvare l’elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, allegato alla presente deliberazione (Allegato A).

Si ricorda che, relativamente ai procedimenti per i quali non risulti espressamente stabilito da legge statale, da legge regionale o dal presente provvedimento un termine diverso, rimane vigente il termine di 90 giorni, indicato in via generale dalla DGR n. 1787 del 2010 e che i procedimenti avviati anteriormente alla data di pubblicazione della presente deliberazione - d’ufficio ovvero mediante presentazione di istanza al protocollo dell’Amministrazione - dovranno essere conclusi nei termini previsti dalle disposizioni previgenti.

In un’ottica di trasparenza, occorre procedere, ai sensi dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, alla pubblicazione dell’elenco ricognitivo dei procedimenti, di cui all’Allegato A, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. In particolare, per ciascuna tipologia di procedimento dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni: unità organizzativa, oggetto, fonte normativa, iniziativa (d’istanza o d’ufficio), organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale, Presidente della Regione, direttore/dirigente regionale), termine di conclusione.

Le ulteriori informazioni contemplate nel succitato articolo 35, saranno parimenti pubblicate nella citata sezione del sito internet regionale secondo le modalità che saranno individuate dal Segretario Generale della Programmazione.

Si fa presente, inoltre, che, in ragione del principio di distinzione tra funzioni d’indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione di cui all’art. 28, comma secondo, dello Statuto, il Gruppo di Lavoro di cui alla DGR n. 1599/2011 è incaricato di valutare l’opportunità di proporre eventuali modifiche al suddetto elenco di procedimenti (Allegato A), con specifico riferimento all’organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale, Presidente della Regione, dirigente/direttore regionale).

Sempre in tema di termini procedimentali corre l’obbligo di richiamare le disposizioni statali in materia di semplificazione e di sviluppo dettate dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35.

L’articolo 1 di tale decreto, di modificazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre a contemplare la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini quale elemento di valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, prevede, infatti, che “L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”.

Con il presente atto, si ritiene di individuare nel Direttore della Direzione del Presidente, nel Segretario della Giunta regionale, nel Direttore Generale Area Sanità Sociale e nei Direttori di area le figure apicali cui attribuire detto potere sostitutivo, da esercitarsi, in caso di inerzia, nei confronti dei direttori e dirigenti regionali afferenti alle rispettive unità organizzative. Con riferimento ai Dipartimenti non afferenti ad un’Area, detto potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale della Programmazione.

Si deve, infine, considerare che, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, le amministrazioni devono pubblicare e rendere consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell' articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

A tale riguardo, nel richiamare la massima attenzione sul rispetto dei termini procedimentali, si incarica il Segretario Generale della Programmazione di avviare ulteriori rilevazioni volte a verificare il rispetto dei termini dei procedimenti. Gli esiti di tali rilevazioni saranno comunicati alla Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l’art. 28 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTE la DGR n. 1787 del 6 luglio 2010, la DGR n. 574 del 3 aprile 2012, la DGR n. 1049 del 28 giugno 2013;

VISTA la DGR n. 1599 dell’11 ottobre 2011;

RITENUTO di porre in essere idonee attività per la semplificazione delle procedure regionali, in particolare nel fornire certezza circa i termini di conclusione di ciascun procedimento amministrativo,

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare atto che il Gruppo di Lavoro per la semplificazione amministrativa istituito con DGR n. 1599/2011 ha provveduto a completare l’attività di aggiornamento dell’elenco dei procedimenti amministrativi della Giunta regionale di cui all’Allegato A della DGR n. 1049/2013, invitando ciascun Direttore regionale a formulare eventuali proposte di modifica o di integrazione al predetto elenco;
  3. di dare atto che, ad esito della rilevazione, risulta che sono stati censiti 1400 procedimenti e che per 1122 procedimenti (80% del totale) il termine risulta pari o inferiore a quello di 90 giorni fissato in via generale dalla DGR n. 1787 del 2010;
  4. di approvare l’elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale di cui all’Allegato A, con indicazione dei relativi termini di conclusione, nonché, con riguardo ai procedimenti per i quali, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, si è reso indispensabile prevedere una durata compresa tra 91 e 180 giorni, della relativa giustificazione, a norma dell’articolo 2, comma 4, della L. 241/1990;
  5. di stabilire che sono superati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale di cui all’Allegato A alla DGR n. 1049 del 2013, ferma restando la vigenza del termine di 90 giorni, indicato in via generale dalla DGR n. 1787 del 2010, relativamente ai procedimenti per i quali non risulti espressamente stabilito da legge statale, da legge regionale o dal presente provvedimento un termine diverso;
  6. di dare atto che i procedimenti avviati anteriormente alla data di pubblicazione della presente deliberazione - d’ufficio ovvero mediante presentazione di istanza al protocollo dell’Amministrazione - dovranno essere conclusi nei termini previsti dalle disposizioni previgenti;
  7. di disporre, ai sensi dall’articolo 35 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione dell’elenco ricognitivo dei procedimenti, di cui all’Allegato A, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione. In particolare, per ciascuna tipologia di procedimento dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni: unità organizzativa, oggetto, fonte normativa, iniziativa (d’istanza o d’ufficio), organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale, Presidente della Regione, direttore/dirigente regionale), nonché il termine di conclusione;
  8. di stabilire che le ulteriori informazioni contemplate nell’articolo 35 del succitato decreto, saranno parimenti pubblicate nella citata sezione del sito internet regionale secondo le modalità che saranno individuate dal Segretario Generale della Programmazione;
  9. di incaricare il Gruppo di Lavoro di cui alla DGR n. 1599/2011 di proporre eventuali modifiche al suddetto elenco di procedimenti (Allegato A), con specifico riferimento all’organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale, Presidente della Regione, direttore/dirigente regionale), in attuazione del principio di distinzione tra funzioni d’indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione di cui all’art. 28, comma secondo, dello Statuto;
  10. di individuare, ai sensi dell’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Direttore della Direzione del Presidente, nel Segretario della Giunta regionale, nel Direttore Generale Area Sanità Sociale e nei Direttori di area le figure apicali cui attribuire detto potere sostitutivo, da esercitarsi, in caso di inerzia, nei confronti dei direttori e dirigenti regionali afferenti alle rispettive unità organizzative. Con riferimento ai Dipartimenti non afferenti ad un’Area, detto potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale della Programmazione;
  11. di stabilire, ai sensi dell’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, dell’articolo 2, della L. n. 241/1990, il privato potrà rivolgersi ai Direttori e Segretari di cui al punto 10 affinché il procedimento sia concluso attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;
  12. di stabilire, ai sensi dell’articolo 2, comma 9-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che ciascun Segretario e Direttore di cui al punto 10 dovrà comunicare al Segretario Generale della Programmazione, in occasione del monitoraggio periodico di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i procedimenti, suddivisi per tipologia, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto, affinché quest’ultimo possa riferire alla Giunta regionale;
  13. di stabilire che l’esito delle rilevazioni circa il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali di cui al precedente punto 12, sia pubblicato e reso consultabile attraverso la sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;
  14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2620_AllegatoA_289184.pdf

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