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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 13 gennaio 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2390 del 16 dicembre 2014

Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV). Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (SAVEC). Schema di Accordo transattivo tra Regione Veneto, Veneto Acque S.p.A., Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" e Veritas S.p.A. Rinuncia alle vertenze pendenti e relative al pagamento del corrispettivo per la fornitura di acqua potabile mediante la condotta sub lagunare Venezia - Chioggia e regolazione dei rapporti futuri tra le parti. Revoca della D.G.R. n. 346 del 20.02.2007 e revoca del punto 6 del dispositivo della D.G.R. n. 779 del 15.03.2010.

Note per la trasparenza

La Società regionale Veneto Acque S.p.A. fornisce attualmente acqua potabile all'area di Chioggia mediante la condotta di adduzione sublagunare gestita da Veritas S.p.A. A seguito del mancato accordo per al quantificazione delle quote tariffarie per l'alimentazione della condotta e per il vettoriamento da corrispondere rispettivamente al gestore Veritas S.p.A. e alla Società regionale, le Amministrazioni coinvolte hanno proposto ricorso giurisdizionale. Al fine di porre termine all'annoso contenzioso, le parti si sono proposte di giungere ad un Accordo transattivo, il cui schema viene approvato con il presente provvedimento. Coerentemente con le previsioni del medesimo Accordo, con il presente provvedimento si revoca inoltre, con effetto a partire dal 01.01.2014, la D.G.R. n. 346 del 20.02.2007, concernente l'autorizzazione a corrispondere un contributo a Veritas S.p.A. da parte di Veneto Acque S.p.A., nella forma di ristorno tariffario, per il mantenimento in funzione della Centrale di potabilizzazione di Cavanella d'Adige e si revoca inoltre il punto 6 del dispositivo della D.G.R. n. 779 del 15.03.2010 concernente la sospensione delle erogazioni in favore di Veritas S.p.A.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" prot. n. 921/XII di verbale del 13.10.2014;
Sentenza del Consiglio di Stato n. 3686 del 22.06.2012;
Parere dell'Avvocatura regionale espresso con nota prot. n. 512114 del 28.11.2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In ottemperanza alle disposizioni della L.R. n. 5/1998, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000, aveva approvato il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mosav), con il quale erano stati individuati gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie ad assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale, nonché i criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde. Il Mosav ha sostituito il precedente Piano Guida per gli Acquedotti del Basso Veneto, perseguendo le stesse finalità nella fornitura di acqua potabile alle aree maggiormente svantaggiate del territorio regionale, tra cui l'area di Chioggia. Parte del MOSAV è lo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (Savec), il cui progetto preliminare è stato approvato con D.G.R. n. 3418 del 29.11.2002. Con tale Schema si prevede l'interconnessione degli acquedotti alimentati dalle falde del Medio Brenta, dalle falde e dalle acque superficiali del Sile, dalle acque superficiali dell'Adige e del Po in un unica rete in grado di privilegiare l'utilizzo delle acque di falda pedemontana, di produzione più economica e di migliore qualità.

La progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione delle opere ricadenti nel Savec sono affidate a Veneto Acque S.p.A., Società interamente di proprietà regionale. La concessione è regolata da apposita convenzione, approvata con D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001, aggiornata in data 01.06.2005 in seguito al Decreto n. 135 del 03.05.2005 del Dirigente della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua e successivamente modificata con D.G.R. n. 851 del 03.04.2007 e con D.G.R. n. 1031 del 23.03.2010.

Il citato Schema Acquedottistico comprende anche la condotta di adduzione sublagunare Venezia - Chioggia, entrata in funzione nel settembre 2005. Per l'alimentazione di tale infrastruttura Veneto Acque S.p.A. e Vesta S.p.A., all'epoca gestore del servizio idrico integrato per l'area di Venezia, avevano predisposto una bozza di convenzione, datata 15.11.2005, tuttavia mai sottoscritta tra le parti. Tale bozza prevedeva l'impegno per Vesta S.p.A. di fornire alla Società regionale acqua potabile da immettere nella condotta, con pagamento di un corrispettivo da parte di Veneto Acque S.p.A., comprensivo anche dell'attività di controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto. Veneto Acque S.p.A. ha successivamente provveduto al pagamento, in favore di Vesta S.p.A., soltanto delle fatture relative all'anno 2005, mentre risultano a tutt'oggi non saldate le successive fatture relative all'anno 2006 ed al primo semestre 2007, per un totale non corrisposto di € 788.516,49.

Veneto Acque S.p.A. ed ASP S.p.A. - al tempo gestore del servizio idrico integrato per l'area di Chioggia - a propria volta, avevano predisposto una bozza di convenzione per la regolazione della fornitura di acqua potabile mediante la citata condotta sublagunare, anch'essa mai formalizzata tra le parti. A fronte del servizio di erogazione in favore di ASP S.p.A., quest'ultima avrebbe dovuto versare il dovuto corrispettivo a Veneto Acque S.p.A. Peraltro ASP S.p.A. saldava soltanto parte della fornitura (circa il 90%) relativa all'anno 2005, mentre, su indicazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) "Laguna di Venezia", non dava corso al pagamento delle fatture relative all'anno 2006 ed al primo semestre 2007 per un totale non corrisposto di € 958.132,99.

Il Mosav prevede che l'intero fabbisogno necessario all'area di Chioggia sia fornito dal gestore dell'area veneziana, allora individuato in Vesta S.p.A., mediante la condotta sublagunare Venezia - Chioggia. In attesa del completamento dell'intera infrastruttura prevista dal Mosav per il Veneto centrale, si è rivelato comunque necessario mantenere in funzione l'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige, per garantire all'utenza di Chioggia la completa fornitura d'acqua, inizialmente solo in parte addotta mediante la condotta sublagunare. Il quantitativo iniziale addotto da Veneto Acque S.p.A. mediante la condotta in questione, pari ad un massimo di 1.800.000 mc/anno, aveva infatti solamente carattere sperimentale all'avvio della funzionalità della condotta stessa, con lo scopo di conseguire il perfezionamento tecnico delle fasi connesse alla gestione/ricevimento della portata. Con D.G.R. n. 346 del 20.02.2007 è stato pertanto approvato l'accordo a latere fra Regione Veneto, Veneto Acque S.p.A. ed ASP S.p.A., il quale autorizzava la Regione Veneto, tramite Veneto Acque S.p.A., a partire dall'anno 2006 ed in via transitoria, fino all'avvio del Mosav o parte di esso - e successivamente alla definizione della nuova tariffa da applicarsi a tutti i soggetti interessati alla fornitura tramite le infrastrutture del Mosav stesso - a riconoscere ad ASP S.p.A., nella forma del ristorno tariffario, un contributo rapportato al quantitativo di acqua fornito, per un massimo di € 350.000,00/anno su un volume fornito di 1.800.000 mc/anno, corrispondente ad un ristorno tariffario di 0.1944 €/mc, a compensazione di parte dei costi gestionali sostenuti da ASP S.p.A. per il funzionamento del suddetto impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige.

L'accordo a latere per l'effettivo pagamento da parte di Veneto Acque S.p.A. degli importi annuali di cui sopra non è però stato sottoscritto da ASP. S.p.A., a seguito della contestazione e diniego di pagamento della fornitura, promossa dall'A.A.T.O. "Laguna di Venezia".

Con successivo atto del 20.06.2007 Vesta S.p.A., ACM S.p.A. e ASP S.p.A. hanno esperito, con effetto a partire dal 01.07.2007, la fusione per incorporazione delle Società ACM S.p.A. e Vesta S.p.A. nella Società "Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi" - in forma abbreviata Veritas S.p.A., nonché la scissione di parte del patrimonio della società ASP S.p.A., ivi incluso tutto il settore concernente il servizio idrico integrato. A seguito di tale variazione societaria, non sussistendo più ASP S.p.A. e Vesta S.p.A., sostituite entrambe da Veritas S.p.A., e coincidendo pertanto l'acquirente ed il fornitore dell'acqua addotta nel medesimo Gestore, Veneto Acque S.p.A. ha comunque preteso il pagamento da Veritas S.p.A. del giusto corrispettivo per l'uso della condotta sub lagunare, corrispondente al servizio di vettoriamento reso per il trasporto dell'acqua da Venezia a Chioggia. Veritas S.p.A. non ha tuttavia provveduto al pagamento degli importi fatturati da Veneto Acque S.p.A. In ragione delle divergenze sorte sul an e sul quantum debeatur, anche con riferimento alla concreta determinazione delle tariffe, è sorta un'ampia ed annosa vertenza tra le amministrazioni coinvolte. Accertata l'impossibilità di giungere ad un accordo sulla questione, la Regione e Veritas S.p.A. hanno dovuto adire vie legali, al fine di veder riconosciute le rispettive pretese.

Più in dettaglio si evidenzia che al fine di assicurare la funzionalità dell'opera, seppur in regime ridotto e nonostante la mancata corresponsione dei costi per il servizio reso, il Consiglio regionale con la L.R. n. 11/2010 (finanziaria per il 2011) all'art. 29 aveva disposto l'anticipazione in favore di Veneto Acque S.p.A. di una somma pari a € 3.500.000,00, corrispondente ai crediti non riscossi da quest'ultima a tutto il 2010, incaricando la Giunta regionale di determinare con proprio provvedimento le modalità di restituzione di detta somma. Con D.G.R. n. 779 del 15.03.2010 al Giunta regionale ha quindi disposto l'anticipazione della somma predetta indicando le modalità di rateizzazione, con riserva di disporre la sospensione di future erogazioni in favore di Veritas S.p.A. in caso di inadempimento di quest'ultima nei confronti di Veneto Acque S.p.A. Relativamente a tale disposizione, Veritas S.p.A., con ricorso rubricato R.G. 806/10, chiedeva al TAR per il Veneto l'annullamento della D.G.R. n. 779 del 15.03.2010 nella parte al punto 6) del dispositivo, in cui prevedeva che "l'Amministrazione regionale si riserva di disporre la sospensione delle future erogazioni a favore di Veritas S.p.A., per un massimo di Euro 3.500.000,00, fino a quando Veritas S.p.A. non provvederà al saldo del corrispondente debito nei confronti di Veneto Acque S.p.A.".

La Regione Veneto, a sua volta, adiva il TAR per il Veneto con ricorso R.G. 1341/10 per veder dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dell'A.A.T.O. "Laguna di Venezia" rispetto all'obbligo di determinare correttamente la tariffa per la fornitura dell'acqua alla città di Chioggia, tenendo conto del costo per l'utilizzo della condotta sublagunare.

Sulla questione, con sentenza n. 3686 del 22.06.2012, si è infine pronunciato il Consiglio di Stato. Le disposizioni della citata sentenza hanno sancito il diritto della Regione Veneto e di Veneto Acque S.p.A. al riconoscimento del giusto corrispettivo per l'utilizzo della condotta, relativamente al quale l'A.A.T.O. "Laguna di Venezia" e Veritas S.p.A devono provvedere al pagamento. Pur se con Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 847/X di verbale del 30.10.2012, l'A.A.T.O. "Laguna di Venezia" ha ritenuto di dare attuazione alle disposizioni della citata sentenza n. 3686/2012, la quantificazione dell'importo allora effettuata dall'A.A.T.O., pari a € 90.000,00/anno per le annualità dal 2006 al 2011, era da ritenersi inadeguata. Tuttora pertanto non è avvenuto il pagamento dei corrispettivi dovuti e quantificati in precedenza.

Successivamente, tenuto conto della obiettiva complessità della vicenda, si sono svolti alcuni incontri interlocutori allo scopo di addivenire ad una compiuta e definitiva soluzione delle questioni in essere, a seguito dei quali le parti hanno convenuto sulla necessità di giungere ad un Accordo transattivo con cui porre fine alla controversia sorta e prevenire ogni possibile controversia futura che potesse sorgere.

Con il presente provvedimento, pertanto, si sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'Accordo transattivo volto a disciplinare, secondo quanto concordato in sede di trattative, gli aspetti tecnici ed economici relativi alle forniture d'acqua potabile mediante la condotta sub lagunare Venezia - Chioggia il cui schema costituisce all'Allegato A del presente provvedimento.

In sintesi lo schema di Accordo transattivo, nei suoi punti essenziali, prevede che:

  • La definizione dei costi per il servizio di vettoriamento dell'acqua da corrispondere a Veneto Acque S.p.A., secondo i metodi di calcolo stabiliti dall'Autorità nazionale competente e sulla base di un valore concordato dell'opera, fino all'attivazione del Mosav - Savec; successivamente all'attivazione del medesimo, prevista a partire dal 01.01.2016, qualora l'attivazione non avvenisse entro tale data o comunque data non venissero sottoscritti tutti i nuovi contratti tra Veneto Acque S.p.A. ed i vari Gestori dei S.I.I., per la definizione dei costi della fornitura d'acqua potabile mediante la condotta sub lagunare Venezia - Chioggia continuerà ad applicarsi in via transitoria, continuerà il metodo di calcolo previsto nel presente Accordo;
  • Veritas S.p.A. e Veneto Acque S.p.A. si impegnino ad emettere rispettivamente note di accredito per i pregressi importi non saldati, a completo stralcio delle fatture già emesse e non pagate, relative all'acquisto e alla fornitura d'acqua, nonché al pagamento dei lavori non saldati per la realizzazione dell'opera;
  • le parti dichiarino di rinunciare espressamente a qualsiasi ulteriore azione giudiziale da essi derivante e/o connessa e/o comunque occasionata;
  • Veritas S.p.A. provveda alla manutenzione ordinaria della condotta assumendone anche il relativo onere, nonché alla esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con oneri a carico di Veneto Acque S.p.A.;
  • il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia", già A.A.T.O. "Laguna di Venezia", riconosca al corrispettivo pattuito in sede di Accordo la natura di 'giusto corrispettivo' conformemente a quanto previsto dal Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche con il citato parere del 15.12.2007 e inserisca tali costi tra le componenti da computare nel calcolo della tariffa, secondo la metodologia di calcolo approvata dall'Accordo medesimo e coerentemente con quanto previsto dai metodi di calcolo approvati dall'Autorità nazionale competente;
  • la Regione Veneto disponga la revoca, con effetto a partire del 01.01.2014, della D.G.R. n. 346 del 20.02.2007 concernente il contributo ad ASP S.p.A., ora Veritas S.p.A., nella forma di ristorno tariffario per i maggiori costi sostenuti per il mantenimento in funzione della Centrale di Cavanella d'Adige;
  • la Regione Veneto disponga altresì la revoca della D.G.R. n. 779 del 15.03.2010, nella parte in cui stabilisce che: "l'Amministrazione regionale si riserva di disporre la sospensione delle future erogazioni a favore di Veritas S.p.A., per un massimo di Euro 3.500.000,00, fino a quando Veritas S.p.A non provvederà al saldo del corrispondente debito nei confronti di Veneto Acque S.p.A." e di ogni altro atto connesso e/o inerente e/o conseguente;
  • le parti rinuncino alle cause tra loro insorte e ad ogni azione legale, anche stragiudiziale, per i crediti non ancora estinti, rinunciando anche a promuoverne in futuro di nuove se relative alla gestione e/o l'utilizzo della condotta di adduzione sub lagunare Venezia - Chioggia.

In conseguenza del sottoscrivendo Accordo, risultano ora superate le ragioni che avevano portato alla adozione della D.G.R. n. 346 del 20.02.2007che riconosceva al gestore del S.I.I. un contributo rapportato al quantitativo di acqua fornito mediante l'utilizzo della condotta Venezia-Chioggia, nella forma del ristorno tariffario, calcolato in a 0.1944 €/mc per un volume fornito di 1.800.000 mc/anno e sino ad un massimo di € 350.000,00/anno, a compensazione di parte dei costi gestionali sostenuti da ASP S.p.A. per il mantenimento in funzione dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige. Tale deliberazione, di fatto non è mai stata pienamente operante stante l'esistenza del contenzioso di cui sopra si è ampiamente riferito ed attualmente sono ormai mutate le condizioni del gestore nell'area veneziana, che discendono in particolare dall'accorpamento intervenuto nel frattempo di ASP S.p.A. in Veritas S.p.A. Infatti, Veritas S.p.A. ha ora piena facoltà di utilizzo della condotta sublagunare con possibilità di fornire essa stessa, in linea teorica, una portata che soddisfa un fabbisogno ampiamente superiore alle esigenze di Chioggia, a fronte di un corrispettivo annuo a Veneto Acque S.p.A per l'uso dell'infrastruttura, corrispettivo determinato sulla base dei criteri individuati nel sottoscrivendo Accordo. In tale contesto i costi per il mantenimento dell'impianto sono quindi da intendersi, a tutti gli effetti, come oneri rientranti esclusivamente nell'economia gestionale di Veritas S.p.A., e non più correlati al mancato completamento del Mosav. Pertanto, non sussistendo più i motivi di pubblico interesse che giustificavano la corresponsione del ristorno tariffario, si rende ora necessario procedere alla revoca della D.G.R. n. 346 del 20.02.2007, con effetto dal 1° gennaio 2014, , anche tenuto conto che detta revoca è contemplata anche dallo schema di Accordo transattivo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione e dunque é condivisa da tutte le parti firmatarie.

Si rende altresì necessario, in ragione del definitivo componimento delle controversie a suo tempo insorte, procedere, come previsto anche nel suddetto Accordo di cui all'Allegato A del presente provvedimento alla parziale revoca della D.G.R. n. 779 del 15.03.2010 e segnatamente del punto 6 delle premesse laddove si stabilisce che: "l'Amministrazione regionale si riserva di disporre la sospensione delle future erogazioni a favore di Veritas S.p.A., per un massimo di Euro 3.500.000,00, fino a quando Veritas S.p.A non provvederà al saldo del corrispondente debito nei confronti di Veneto Acque S.p.A.".

Si dà atto, infine, della già avvenuta approvazione del medesimo schema di Accordo da parte del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia", con Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 921/XII di verbale del 13.10.2014. Successivamente all'approvazione dello schema di Accordo da parte della Giunta regionale, le parti provvederanno alla sottoscrizione dell'Accordo transattivo, ponendo fine al contenzioso in essere. Per parte regionale si ritiene di delegare l'Assessore all'Ambiente alla sottoscrizione dell'Accordo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le leggi regionali 27.03.1998, n. 5 e 27.04.2012, n. 17 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs n. 152/2006 ed in particolare gli artt. 154 e segg.; la Legge n. 340/1971 e la Legge n. 241/1990 artt. 21 quinquies e segg.;

VISTE le D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000, n. 2332 del 14.09.2001, n. 3418 del 29.11.2002, n. 851 del 03.04.2006, n. 346 del 20.02.2007, n. 779 del 15.03.2010, n. 1031 del 23.03.2010;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3686 del 22.06.2012;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" prot. n. 921/XII di verbale del 13.10.2014;

VISTO il parere dell'Avvocatura regionale espresso con nota prot. n. 512114 del 28.11.2014;

delibera

1.    di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2.    di approvare lo schema di Accordo transattivo tra Regione Veneto, Veneto Acque S.p.A. e Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia", Veritas S.p.A. di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per la regolamentazione della fornitura d'acqua mediante la condotta sub lagunare Venezia Chioggia, con il superamento della controversia sorta tra le parti e al fine di prevenire ogni possibile controversia futura che potesse sorgere sulla medesima questione;

3.    di revocare, per le ragioni indicate in premessa, la D.G.R. n. 346 del 20.02.2007 con effetto dal 1° gennaio 2014;

4.    di revocare, per le ragioni indicate in premessa, il punto 6 della D.G.R. n. 779 del 15.03.2010, in cui stabilisce che: "l'Amministrazione regionale si riserva di disporre la sospensione delle future erogazioni a favore di Veritas S.p.A., per un massimo di Euro 3.500.000,00, fino a quando Veritas S.p.A non provvederà al saldo del corrispondente debito nei confronti di Veneto Acque S.p.A.";

5.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.    di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 2 del presente provvedimento, in nome e per conto della Regione Veneto.

7.    di demandare al Direttore della Sezione Tutela Ambiente l'adozione degli ulteriori provvedimenti necessari per dare attuazione al presente atto;

8.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9.    di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia", a Veneto Acque S.p.A e a Veritas S.p.A.;

10.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

11.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2390_AllegatoA_288868.pdf

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